Tar 2025- legge 104/92 in relazione al sostegno scolastico e all’assistenza specialistica, in base alle recenti pronunce del TAR Campania e del Consiglio di Stato, può essere articolato come segue:
1. **Inquadramento della normativa di riferimento (legge 104/92):**
La legge 104/92 rappresenta il quadro normativo fondamentale a tutela dei diritti delle persone con disabilità, riconoscendo il diritto all’inclusione sociale e scolastica. In ambito scolastico, essa stabilisce che gli studenti disabili abbiano diritto a un sostegno adeguato alle loro esigenze, che può comprendere l’assegnazione di insegnanti di sostegno e assistenza specialistica.
2. **Principio di adeguatezza e personalizzazione del sostegno:**
Le pronunce giurisprudenziali richiamate sottolineano che le decisioni amministrative in materia di sostegno devono basarsi su una valutazione puntuale e dettagliata delle effettive condizioni di disabilità e delle specifiche esigenze dell’alunno. La motivazione dell’atto amministrativo deve essere adeguata, completa e congrua, affinché si eviti una genericità che possa ledere il diritto allo studio del minore.
3. **Difetto di motivazione e responsabilità dell’Amministrazione:**
Le sentenze evidenziano come l’Amministrazione scolastica abbia spesso adottato provvedimenti di sostegno senza considerare appieno il fabbisogno reale dell’alunno disabile, limitandosi a decisioni di carattere minimale o standardizzato. Questo comportamento costituisce un vizio di motivazione, che rende l’atto impugnabile e meritevole di annullamento. La giurisprudenza ha più volte affermato che l’assenza di una valutazione adeguata e motivata può portare all’accoglimento del ricorso e alla riforma del provvedimento amministrativo.
4. **Prassi di attendere decisioni giudiziali come metodo di tutela:**
Le pronunce richiamate evidenziano anche una criticità: l’atteggiamento di alcune amministrazioni di attendere l’esito di pronunce giudiziali per garantire pienamente i diritti degli studenti disabili. Ciò si traduce in una prassi, talvolta consolidata, di posticipare l’adozione di provvedimenti adeguati, incentivando così il contenzioso e aumentando gli oneri per i soggetti coinvolti. La giurisprudenza condanna questa prassi, sottolineando che il rispetto dei diritti fondamentali deve essere prioritario e non subordinato all’esito di contenziosi.
5. **Assistenza specialistica e sua quantificazione:**
Per quanto concerne l’assistenza specialistica, la giurisprudenza richiede che questa venga definita sulla base delle condizioni di salute complessive dell’alunno. La decisione amministrativa, in questo caso rappresentata dal Comune, deve tenere conto delle effettive necessità e non limitarsi a una assegnazione minima o standardizzata. Le pronunce evidenziano come l’attribuzione di un numero di ore di assistenza debba essere proporzionata alle esigenze reali del minore, considerando anche la presenza di un assistente specialistico per almeno 5 ore settimanali, e non solo cinque ore complessive, come talvolta si verifica.
6. **Implicazioni pratiche e importanza del rispetto dei diritti:**
Le sentenze ribadiscono che il rispetto dei diritti dei disabili in ambito scolastico impone alle amministrazioni di adottare provvedimenti motivati, personalizzati e adeguati. La mancata considerazione delle effettive esigenze può comportare l’annullamento degli atti e l’obbligo di adottare provvedimenti più completi e corretti, garantendo così il pieno esercizio del diritto allo studio e all’inclusione.
**In conclusione:**
Le recenti pronunce del TAR Campania e del Consiglio di Stato confermano che la tutela delle persone con disabilità in ambito scolastico richiede attenzione, motivazione adeguata e rispetto delle esigenze effettive. La prassi di adottare decisioni superficiali o comunque non motivate può essere corretta con l’intervento giurisdizionale, che si configura come strumento fondamentale per garantire i diritti degli alunni disabili e favorire un’inclusione scolastica realmente efficace e rispettosa delle normative vigenti.
Pubblicato il 19/05/2025
N. 03835/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2025, proposto da -OMISSIS- quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito ed Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege;
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come in atti;
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento scolastico emesso in data 21.03.2025 – Registro Certificati n.-OMISSIS- dall’Istituto Scolastico “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (Napoli) e rilasciato alla ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale il PEI ed il verbale GLO, laddove illegittimi e/o immotivati) e/o consequenziali (cui ci si riserva di proporre motivi aggiunti una volta esaminati), comunque lesivi degli interessi del minore, nonché per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di rideterminarsi nella procedura amministrativa finalizzata al riconoscimento in favore del minore -OMISSIS- all’assegnazione di un insegnante di sostegno e di un’assistenza specialista per un numero di ore adeguate alla sua patologia e/o comunque mediante un’assegnazione previamente motivata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 3607 del 5 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- a quanto consta in atti e per come chiarito in esito all’istruttoria di cui all’ordinanza di questo Tribunale n. 3607 del 5 maggio 2025, il minore è affetto da “-OMISSIS-”, patologia riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ai fini dell’invalidità civile e, per l’anno in corso, frequenta la classe prima (I sez. P) della Scuola Secondaria di primo grado presso dall’Istituto Scolastico “-OMISSIS-”, per un tempo scuola settimanale di 30 ore, frequenza allo stato impedita dall’omessa assegnazione del sostegno scolastico (“il minore -OMISSIS- è costretto a frequentare un orario scolastico inferiore rispetto a quello ordinario, proprio per la mancanza di un sostegno scolastico a totale copertura della sua frequenza, non potendo restare a scuola senza tale assistenza a causa della sua grave patologia psico-fisica” cfr., memoria dep. 12 maggio 2025; nell’atto impugnato, allegato al ricorso, inoltre, si rappresenta che il minore frequenta per sole “15 ore su 30 settimanali”);
- con l’atto impugnato, il dirigente scolastico ha riconosciuto, per l’a.s. 2024/25 l’assegnazione di 18 ore di insegnamento di sostegno scolastico ed il Comune di -OMISSIS-ha, invece, assegnato 5 ore di assistenza specialistica;
Ritenuto che:
- quanto al sostegno scolastico, il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità grave del minore, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno (alla base del sostegno scolastico per gli alunni disabili; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
- quanto all’assistenza specialistica il ricorso sia parimenti da accogliere, non avendo l’assegnazione del Comune tenuto conto delle complessive condizioni di salute del minore, già invalido civile, e limitandosi al “minimo” richiesto dal GLO nella seduta dell’11 giugno 2024, laddove quest’ultimo non aveva richiesto (come sostenuto dal Comune) soltanto “cinque ore di assistenza specialistica”, ma “la presenza di assistente specialistico per almeno 5h/sett”, così chiaramente indicando un tetto inderogabile e fornendo indicazioni, coerentemente con la situazione complessiva del bambino, per un’assistenza quantitativamente più adeguata;
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che gli atti debbano essere annullati, con il dovere delle amministrazioni, statale e locale, di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, entro e non oltre il termine di giorni dieci, dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Rilevato che le spese di lite vanno liquidate secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, nei sensi e con gli obblighi conformativi, di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione scolastica ed il Comune di -OMISSIS- alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 750,00 ciascuno, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Rita Luce, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valeria Nicoletta Flammini Paolo Severini
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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