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03 luglio 2025

Consiglio di Stato 2025- parere adottato dal Consiglio di Stato in relazione alla causa di servizio del signor -OMISSIS- evidenzia alcune considerazioni fondamentali riguardo alla natura e alla portata del giudizio espresso dal Comitato di verifica. Di seguito si fornisce un’analisi approfondita dei punti salienti:

 

Consiglio di Stato 2025- parere adottato dal Consiglio di Stato in relazione alla causa di servizio del signor -OMISSIS- evidenzia alcune considerazioni fondamentali riguardo alla natura e alla portata del giudizio espresso dal Comitato di verifica. Di seguito si fornisce un’analisi approfondita dei punti salienti:

 

1. **Contenuto e ambito del parere del Comitato di verifica** 

Il parere, adottato in sede di riesame, si limita ad un’esposizione di ragioni di carattere generale riguardanti i fattori di rischio del tumore alla prostata. In particolare, si nota che il Comitato non sostiene che l’età costituisca un fattore oncogenetico diretto, ma ricapitola i principali fattori di rischio riconosciuti dalla letteratura scientifica: età, mutazioni genetiche, livelli ormonali, e stili di vita. 

Questo approccio, che si limita ad esporre dati di carattere generale, non entra nel merito della specifica situazione clinica o familiare del soggetto in questione.

 

2. **Riferimenti a fattori di rischio e causa di servizio** 

Il parere menziona vari fattori di rischio noti, ma senza alcun collegamento diretto con la storia personale del militare o con le sue abitudini di vita. In particolare, non si fa riferimento alla sua storia clinica, familiare, o alle sue esposizioni ambientali, che sarebbero elementi fondamentali per valutare una possibile correlazione tra causa di servizio e malattia.

 

3. **Implicazioni sulla motivazione e sulla rilevanza della relazione causale** 

Come sottolineato nel commento, il parere si limita a considerazioni di carattere generale e non affronta la specifica causa di servizio del soggetto. Tale impostazione può essere interpretata come una carenza motivazionale, poiché non fornisce elementi concreti per stabilire un nesso causale tra l’attività svolta dal militare e l’insorgenza della malattia.

 

4. **Aspetti procedurali e di diritto** 

Il fatto che il parere si basi esclusivamente su considerazioni astratte, senza valutare la storia clinica personale o le condizioni specifiche del militare, può essere visto come un limite rispetto ai principi di adeguatezza e completezza richiesti in sede di accertamento di cause di servizio. La giurisprudenza amministrativa, infatti, richiede che le motivazioni siano specifiche e riferite ai fatti concreti del caso, per poter escludere o confermare un nesso causale.

 

**In conclusione**, il commento evidenzia come il parere del Comitato di verifica si limiti ad un generalismo che, pur riconoscendo alcuni fattori di rischio noti, non si connette con la vicenda clinica specifica del militare. Tale approccio può risultare insufficiente ai fini della valutazione della causa di servizio, poiché manca di considerare gli elementi fattuali e le circostanze particolari che potrebbero aver influenzato l’insorgenza della malattia. La mancata analisi della storia clinica personale o familiare rappresenta, quindi, un limite rilevante che potrebbe influire sull’efficacia motivazionale e sulla fondatezza delle conclusioni del parere.

 

 

 

Pubblicato il 05/05/2025

N. 03811/2025REG.PROV.COLL.

N. 05330/2024 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5330 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.  , con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione quarta, del-OMISSIS-, resa tra le parti.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l’avv. Andrea Bava e l’avv. dello Stato Massimo Giannuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, il sig. -OMISSIS-, luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, impugnava il provvedimento con il quale - in asserita esecuzione della sentenza con cui lo stesso T.a.r. aveva annullato un precedente decreto di diniego di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui era affetto (“-OMISSIS-”) e di rigetto della relativa istanza di equo indennizzo - l’Amministrazione di appartenenza aveva nuovamente riconosciuto la suddetta infermità non dipendente da causa di servizio e respinto la richiesta di concessione dell’equo indennizzo, su conforme parere del Comitato di verifica per le cause di servizio.

2. – Sosteneva il ricorrente, con un primo motivo, che il nuovo decreto era stato adottato in contrasto con il vincolo conformativo derivante dalla precedente sentenza (T.a.r. Veneto, sez. I, 2 marzo 2023, n. 662) e, con un secondo e un terzo motivo tra loro collegati, l’illegittimità, comunque, dell’operato dell’Amministrazione, la quale non avrebbe potuto negare, alla luce della giurisprudenza e della letteratura medica più recente, la valenza causale del servizio che aveva prestato, tra il 23 maggio e il 23 dicembre 2005, in -OMISSIS-, dove era esposto ai residui di esplosioni di bombe e armamenti realizzati con impiego di uranio impoverito.

Con un quarto motivo si doleva, altresì, della violazione dell’art. 12 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, per cui «Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio», facendo riferimento al fatto di essere stato riconosciuto soggetto equiparato a vittima del dovere e di aver ottenuto, con decreto della D.G. della previdenza militare e della leva del 6 maggio 2022, la pensione privilegiata ordinaria.

3. – Con sentenza del-OMISSIS-, il T.a.r. respingeva il ricorso.

A fondamento della decisione, adduceva che l’Amministrazione resistente aveva offerto un principio di prova dell’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti nell’insorgenza della malattia e che ciò sarebbe bastato a confutare tanto il secondo e il terzo motivo di ricorso, che il primo; mentre, quanto al quarto motivo di censura, non sarebbe sussistito l’invocato parallelismo tra soggetto equiparato a vittima del dovere, in virtù di una sentenza del giudice ordinario, e il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001.

4. – Avverso quest’ultima sentenza il ricorrente ha interposto appello con il ricorso indicato in epigrafe.

5. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, con atto di forma, per chiederne la reiezione.

6. – Con ordinanza del -OMISSIS-, la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante, è stata respinta per l’assenza di periculum in mora.

7. – Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. – Con un primo mezzo d’impugnazione, l’appellante si duole del contrasto della decisione gravata e dello stesso provvedimento impugnato con il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- cit., con cui il T.a.r. aveva limitato la discrezionalità dell’amministrazione nei termini della presunta spettanza della causa di servizio, salvo prova di riconducibilità della patologia ad altra causa.

9. – Il motivo è fondato.

10. – Con la sentenza n. -OMISSIS-, non appellata, il T.a.r. Veneto aveva annullato il precedente decreto di diniego di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e di rigetto dell’istanza di equo indennizzo, adottato sulla base del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio così motivato: «nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico».

Il T.a.r. aveva accolto il ricorso del sig. -OMISSIS- «nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione». In parte motiva, aveva specificato (al punto 7.5) che il ricorso doveva essere accolto «sotto l’assorbente profilo del difetto di motivazione e di istruttoria, ai fini del successivo riesame della domanda del ricorrente da parte dell’Amministrazione resistente nel rispetto dei principi sopra esposti».

In questo modo, l’Amministrazione era stata vincolata all’osservanza del principio, affermato poco prima in sentenza (punto 7.4), per cui «qualora l’Amministrazione non fornisca almeno un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti, si deve riconoscere comunque integrato il necessario presupposto eziologico … allorché - come avvenuto nel caso di specie - il ricorrente abbia documentato in termini plausibili la presenza di adeguati indici rivelatori dell’aggravamento del rischio di insorgenza di patologie tumorali …».

11. – Con la sentenza adesso appellata, il T.a.r. ha ritenuto che, in sede di rinnovato esame della domanda, l’Amministrazione avesse, infine, fornito quel «principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito» richiesto dalla precedente pronuncia.

Il T.a.r. non ha specificamente indicato in cosa sarebbe consistito il principio di prova, ma dalla motivazione si comprende che il riferimento è all’esistenza di «una letteratura scientifica che [ha] individuato … l’efficienza eziologica di altri fattori nell’insorgenza di quella specifica patologia tumorale (fattori che, nel caso di specie, il Comitato per la verifica delle cause di servizio ha specificamente elencato: l’età, mutazioni genetiche, stile di vita…)».

12. – In realtà, il parere adottato dal Comitato di verifica per le cause di servizio in sede di riesame, al quale è motivato per relationem il provvedimento impugnato, contiene - oltre all’esposizione delle ragioni per cui il tumore della prostata non sarebbe correlato all’esposizione a radiazioni ionizzanti o all’uranio impoverito, che, però, è questione ormai coperta dal precedente giudicato - soltanto considerazioni di carattere generale: «Uno dei principali fattori di rischio per il tumore della prostata è l’età: le possibilità di ammalarsi sono molto scarse prima dei 40 anni ma aumentano sensibilmente dopo i 50 anni (il sig. -OMISSIS-, al momento della diagnosi, aveva 55 anni). La presenza di mutazioni di alcuni geni come BRCA1 e BRCA2, già coinvolti nell’insorgenza di tumori di seno e ovaio, o del gene HPC1, può aumentare il rischio di cancro alla prostata. La probabilità di ammalarsi potrebbe essere legata anche ad alti livelli di ormoni come il testosterone, che favorisce la crescita delle cellule prostatiche, e l’ormone IGF1, simile all’insulina, ma che lavora sulla crescita delle cellule e non sul metabolismo degli zuccheri. Non meno importanti sono i fattori di rischio legati allo stile di vita: dieta ricca di grassi saturi, obesità, mancanza di esercizio fisico sono solo alcune delle caratteristiche e delle abitudini che possono favorire lo sviluppo e la crescita del tumore della prostata».

Come risulta chiaro dalla lettura del parere, il CVCS non sostiene che l’età stessa sia un fattore oncogenetico e, per il resto, indica come possibili cause o fattori di rischio una serie di fatti e situazioni (specifiche mutazioni genetiche; alti livelli di alcuni ormoni; regime dietetico; obesità; mancanza di esercizio fisico) senza mai alcun riferimento alla storia clinica, personale o familiare, del militare o alle sue abitudini di vita, spersonalizzando del tutto la vicenda.

In questo modo, però, è mancato il richiesto principio di prova che uno o più dei supposti fattori oncogenetici alternativi indicati dal Comitato potessero essere concretamente intervenuti nel determinismo della malattia dell’odierno appellante.

13. – Per questo motivo, assorbito quant’altro, l’appello dev’essere accolto e per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, devono essere annullati gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in sede di ulteriore riesame dell’istanza dell’appellante.

14. – Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla gli atti impugnati.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della parte appellante, che liquida nella somma complessiva di € 5000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Maria Stella Boscarino, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere

 



 



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

Francesco Guarracino


Fabio Taormina

 



 



 



 



 



IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

 

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