Consiglio di Stato 2025- -- La sentenza in questione specifica le prove richieste al termine del corso di formazione (tra cui prova d’idoneità al maneggio delle armi, test di guida sicura fuoristrada e test fisico), non costituisce un’integrazione postuma del bando originario. Piuttosto, si limita a dettagliare le tipologie di prove, richiamando il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, che disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per i candidati ai concorsi pubblici per la Polizia di Stato.
*Implicazioni giuridiche:*
L’importanza di questa distinzione risiede nel fatto che l’avviso non modifica o integra i requisiti già previsti nel bando, ma chiarisce le prove da sostenere. La sua pubblicazione, anche se avvenuta prima o dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, è irrilevante ai fini del rispetto delle regole procedurali purché tutti i candidati ne siano stati debitamente informati.
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**2. La conformità delle prove alle norme e il principio di valutazione unitaria**
Il Consiglio di Stato sottolinea che la disciplina del concorso, incentrata sulla verifica dell’idoneità attraverso esami tecnico-pratici, presuppone il superamento di tutte le prove, ciascuna valutata con un risultato minimo per essere considerata superata.
*Implicazioni giuridiche:*
La mancanza di una “gradazione” o di requisiti diversi tra le prove indica che tutte devono essere superate integralmente, non sono ammesse valutazioni parziali o differenziate. La richiamo al D.M. 2003 rafforza questa interpretazione, evidenziando che l’intero procedimento si basa su un criterio di superamento complessivo e unitario delle prove.
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**3. La legittimità dell’attività di chiarimento dei criteri di valutazione**
L’avviso che esplicita i criteri di valutazione degli esami tecnico-pratici non si configura come un’integrazione indebita della disciplina di gara, ma come un’attività legittima e doverosa dell’organo giudicante.
*Implicazioni giuridiche:*
Questo chiarimento mira a tutelare la parità di trattamento tra i concorrenti, stabilendo in modo trasparente i parametri di valutazione, prevenendo contestazioni sulla correttezza del giudizio e rafforzando il principio di legalità e trasparenza.
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**4. La contestazione sulla convocazione post intervento chirurgico**
L’ultima parte affronta una censura relativa alla convocazione di un candidato il 19 ottobre 2023, pochi giorni dopo un intervento chirurgico e in prossimità della scadenza del periodo di convalescenza prescritto. Il Consiglio di Stato ritiene infondata questa contestazione, considerando che il comportamento amministrativo non viola i principi di buon andamento e di ragionevolezza.
*Implicazioni giuridiche:*
La decisione suggerisce che, nel bilanciamento tra esigenze dell’amministrazione e tutela dei diritti dei candidati, l’amministrazione abbia agito nel rispetto delle norme e dei principi di correttezza procedurale, anche considerando il contesto di emergenza o di necessità.
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### **Sintesi generale**
Il giudice afferma che:
- La comunicazione relativa alle prove non modifica i requisiti del bando, e la sua pubblicazione è rilevante solo ai fini della conoscibilità da parte dei candidati.
- La disciplina del concorso richiede il superamento di tutte le prove, con valutazione unitaria.
- Le attività di chiarimento dei criteri di valutazione sono legittime e funzionali alla trasparenza.
- La convocazione di un candidato in condizioni di recente intervento non viola i principi di correttezza amministrativa.
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**In conclusione**, il ragionamento del Consiglio di Stato si basa sulla corretta interpretazione delle norme di gara, sulla trasparenza e sulla tutela della parità di trattamento, evidenziando che le comunicazioni integrative o chiarificatrici non introducono novità sostanziali, ma chiarimenti conseguenti alle norme già esistenti. La sentenza si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che valorizza la chiarezza, la trasparenza e il rispetto delle regole come principi fondamentali nelle procedure concorsuali pubbliche.
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05588/2025REG.PROV.COLL.
N. 09762/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9762 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau, Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 781, pubblicata l’8 novembre 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti l’avvocato Mauro Barbiero, nonché dato che l'avvocato Sonia Sau ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto per ottenere l’annullamento della determinazione del direttore del Servizio concorsi della Regione Autonoma della Sardegna -OMISSIS- del 7 dicembre 2023 nella parte in cui lo ha escluso dalla graduatoria di idoneità di cui al “Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A – livello retributivo A1 – Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna”, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, ivi compresa la graduatoria definitiva.
1.2. L’appellante ha esposto:
- di avere partecipato al predetto concorso e di avere superato le prove scritte, orali, nonché quelle psico – fisiche;
- di essere stato inserito nella graduatoria degli idonei e, quindi, di essere stato ammesso alla frequenza del corso di formazione;
- di aver subito in data 20 marzo 2023 un infortunio e di essere stato sottoposto a due interventi chirurgici rispettivamente in data 16 giugno 2023 e 13 settembre 2023 a causa della frattura completa della mandibola che ne è derivata;
- di avere superato sia la prova di idoneità al maneggio delle armi corte e lunghe in data 23 maggio 2023 che il test di guida sicura di fuoristrada in data 30 maggio 2023 e di avere chiesto il differimento del solo test fisico corrispondente a quello previsto per il concorso degli allievi agenti della Polizia di Stato;
- di avere svolto il test fisico il 19 ottobre 2023 e di non averlo superato, come da determinazione del Direttore del servizio concorsi. -OMISSIS- del 7 dicembre 2023, impugnata in primo grado.
1.3. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti poiché il giudice di primo grado:
- non si sarebbe avveduto del fatto che l’avviso che stabiliva il contenuto delle prove che i candidati avrebbero dovuto sostenere all’esito del corso di formazione non è “stato pubblicato prima della scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione”, fissato dall’articolo 4 del bando nel 22 novembre 2021, ma solo il 9 dicembre 2021 con conseguente illegittima eterointegrazione del bando;
- non avrebbe debitamente valutato che il bando non prevedeva nessuna prova di efficienza fisica, né alcuna causa di esclusione per il suo mancato superamento, essendosi limitato a richiamare all’articolo 12 il D.M. 198/2003, recante i “Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici”, che a sua volta rimanda alle disposizioni specifiche di ciascun bando;
- non avrebbe accertato che con l’avviso e con l’atto della Commissione del 18 maggio 2023, recante i “Criteri di superamento prove”, sarebbe stato illegittimamente innovato il bando con la previsione che il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici - salto in alto, piegamenti sulle braccia e corsa piana 1000 m – avrebbe determinato l’esclusione dalla procedura del concorso per inidoneità, con conseguente violazione del principio dell’affidamento e della par condicio dei concorrenti;
- non avrebbe ravvisato nella avvenuta convocazione dell’appellante il 19 ottobre 2023, vale a dire a soli cinque giorni dal termine della convalescenza post intervento, prescritta in trenta giorni a decorrere dal 13 settembre 2023, la dimostrazione di un comportamento contrario ai principi di buon andamento e di ragionevolezza della P.A. procedente.
2. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio ed ha concluso per la reiezione dell’appello.
3. All’udienza camerale del 16 gennaio 2025 il difensore dell’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare, attesa l’intervenuta fissazione dell’udienza pubblica.
4. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche, ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
5. Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato e va respinto.
7. Dal bando di concorso si evince che:
- ai sensi dell’art. 3 “i candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 30.06.2003, n. 198 “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”;
- ai sensi dell’art. 8 che “Il concorso sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata: una prova scritta (art. 9); una prova orale - pratica (art. 10); l’accertamento dei requisiti psico-fisici (art. 12); la partecipazione dei candidati idonei ad un corso di formazione presso la Scuola forestale regionale o altro istituto pubblico con superamento degli esami tecnico - pratici che si svolgeranno presso la stessa scuola o istituto (art. 13)”;
- ai sensi dell’art. 12 che “I candidati inseriti nella graduatoria di merito degli idonei sono sottoposti, ai fini dell’accertamento dei requisiti psico -fisici previsti dall’art. 3 del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, ad un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio presso una struttura sanitaria che verrà indicata con apposita comunicazione”;
- ai sensi dell’art. 13 che “Al termine del corso di formazione i candidati devono sostenere gli esami tecnico-pratici presso la Scuola forestale regionale o istituto pubblico, a conclusione dei quali è stilata una graduatoria di idoneità in base alla valutazione finale riportata dagli stessi nei suddetti esami”;
- ai sensi dell’art. 14 che “A seguito dell’acquisizione degli atti concernenti la valutazione finale conseguita da ogni candidato negli esami tecnico-pratici di cui al precedente articolo 13, la Direzione generale del Personale e riforma della Regione, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale, applica le riserve previste dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e, a parità di punteggio, le preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. e approva con proprio provvedimento la graduatoria definitiva e individua i vincitori entro i limiti dei 78 posti messi a concorso”.
7.1. Con avviso, pubblicato nelle stesse forme del bando, la Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha reso “noto ai candidati che fra gli esami tecnico pratici richiesti al termine del corso di formazione, di cui all’art. 13 del bando, sono compresi: la prova d’idoneità al maneggio delle armi corte e lunghe (D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80); il test per la guida sicura fuoristrada; il test fisico corrispondente a quello previsto per il concorso degli Allievi agenti della Polizia di Stato”.
Quindi nell’adunanza del 19 maggio 2023 la Commissione ha comunicato agli allievi anche i criteri a cui si è autovincolata per ritenere superate le prove di idoneità e la prova orale tecnico – pratica e, segnatamente con riguardo al test fisico in contestazione per gli uomini un tempo massimo di 4.40 per la corsa piana di 1000 mt, 15 piegamenti sulle braccia e 110 cm per il salto in alto (con un massimo di 3 tentativi).
8. Tanto premesso, sono infondate e da disattendere le censure con le quali l’appellante si duole dell’erroneità della sentenza per non aver accertato l’illegittima eterointegrazione successiva del bando sia con riguardo alla previsione delle prove di idoneità fisica, sia con riguardo alla esclusione per il loro mancato superamento a mezzo di avviso, pubblicato solo dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande, e del provvedimento della commissione recante i criteri di valutazione delle predette prove.
8.1. Il Collegio ritiene condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado affermando che “il bando di concorso, nel suo articolo 12, aveva già chiaramente indicato che il corso di formazione sarebbe stato finalizzato allo sviluppo delle attitudini ai compiti dell’Istituto e dell’efficienza fisica. Ne consegue che, con il contestato “Avviso”, l’Amministrazione si è limitata a specificare quanto già previsto dal bando di concorso, evidenziando come negli esami tecnico pratici fossero ricompresi la prova d’idoneità al maneggio delle armi corte e lunghe, il test per la guida sicura fuoristrada e il test fisico corrispondente a quello previsto per il concorso degli Allievi agenti della Polizia di Stato”.
E, infatti, a differenza di quanto argomentato da parte appellante, dal bando di concorso si evince in modo inequivoco che al termine del corso di formazione i candidati sono tenuti a sostenere “gli esami tecnico-pratici presso la Scuola forestale regionale o istituto pubblico” e che, a seguito dell’acquisizione degli atti concernenti la valutazione finale conseguita da ogni candidato negli stessi, viene approvata la graduatoria definitiva che individua i vincitori.
Ne discende che non ricorre alcuna ipotesi di eterointegrazione del bando in quanto i candidati dalla lettura delle previsioni dello stesso e, segnatamente, degli artt. 3, 8, 13 e 14 erano perfettamente edotti che avrebbero dovuto sostenere all’esito del corso di formazione degli esami tecnico – pratici e che solo una volta acquisita la valutazione conseguita negli stessi sarebbe stata stilata la graduatoria finale.
8.2. L’avviso con il quale è stato reso noto che fra gli esami tecnico pratici richiesti al termine del corso di formazione “sono compresi: la prova d’idoneità al maneggio delle armi corte e lunghe (D.P.G.R. 27 aprile 1990, n. 80); il test per la guida sicura fuoristrada; il test fisico corrispondente a quello previsto per il concorso degli Allievi agenti della Polizia di Stato” non determina alcuna integrazione postuma del bando, limitandosi a specificare la tipologia di prove, peraltro mutuate dal D.M. 30 giugno 2003, n. 198, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli”, espressamente richiamato dall’art. 3 proprio in relazione ai requisiti richiesti ai candidati. Atteso il carattere meramente attuativo e non innovativo dell’avviso, ne discende l’irrilevanza della data di pubblicazione dello stesso– se antecedente o successiva alla data di scadenza per la presentazione delle domande -, essendo importante solo la circostanza che tutti i candidati siano venuti a conoscenza del suo contenuto.
8.3. Merita, inoltre, di essere condivisa anche la conclusione secondo cui “la disciplina di concorso (articolata sul requisito dell’“idoneità” in base alla valutazione riportata negli esami tecnico pratici), così come i criteri stabiliti dalla Commissione (e notificati a tutti i partecipanti al corso di formazione) presupponevano il superamento delle singole prove, ciascuna basata sul raggiungimento di un risultato minimo al quale avrebbe conseguito la valutazione positiva e il riconoscimento dell’idoneità”.
Dallo stesso tenore letterale degli artt. 13 e 14 del bando sembra desumersi una valutazione unitaria e non parcellizzata degli esami tecnico pratici e conseguentemente la necessità per il candidato di superarli tutti, attesa la mancanza di una gradazione dei requisiti richiesti ai candidati anche attraverso il richiamo al più volte citato D.M. relativo agli allievi della Polizia di Stato.
8.4. Né, infine, può qualificarsi come una “indebita integrazione della disciplina di gara” l’avviso della Commissione che “ha evidenziato i criteri che avrebbe seguito nella valutazione degli esami tecnico pratici”, trattandosi di legittima e doverosa attività attraverso la quale l’organo giudicante si autovincola a dei precisi parametri a tutela della par condicio dei concorrenti.
9. Appare, infine, destituita di fondamento anche la censura con la quale parte appellante si duole dell’erroneità della sentenza per non avere ravvisato un comportamento dell’amministrazione contrario ai principi di buon andamento e di ragionevolezza nella sua convocazione in data 19 ottobre 2023, nonostante fossero decorsi solo cinque giorni dal termine della convalescenza post intervento, prescritta in trenta giorni a decorrere dal 13 settembre 2023.
Come condivisibilmente osservato dal giudice di primo grado non solo non sono state dimostrate le pressioni per far svolgere le prove fisiche all’appellante il 19 ottobre 2023, ma anzi tale prospettazione risulta contraddetta dal comportamento dell’amministrazione appellata che aveva “riconosciuto la possibilità di posticiparne invece lo svolgimento”, circostanza che ha indotto il giudice a ritenere “che, presumibilmente, sarebbe stata accordata al ricorrente una ulteriore proroga, qualora ne avesse fatto richiesta”.
11. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
12. La natura degli interessi sottesi alla controversia induce il Collegio a ritenere sussistenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Perrelli Diego Sabatino
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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