Translate

03 luglio 2025

Consiglio di Stato 2025-Il giudizio in esame riguarda la richiesta di annullamento di due atti amministrativi che hanno negato al ricorrente, un graduato dell’Esercito con incarico di pilota mezzi cingolati, il reimpianto presso altra sede militare ai sensi della Direttiva P-001 Edizione 2021 del Ministero della Difesa, che consente trasferimenti di sede in presenza di “situazioni di particolare gravità”.

 

Consiglio di Stato 2025-Il giudizio in esame riguarda la richiesta di annullamento di due atti amministrativi che hanno negato al ricorrente, un graduato dell’Esercito con incarico di pilota mezzi cingolati, il reimpianto presso altra sede militare ai sensi della Direttiva P-001 Edizione 2021 del Ministero della Difesa, che consente trasferimenti di sede in presenza di “situazioni di particolare gravità”.

**Oggetto del giudizio**

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti:

1. **Provvedimento prot. n. M_D E24094 REG2021 0067886 del 16.8.2021**, emanato dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento impiego del personale, che ha rigettato la sua richiesta di reimpiego, motivandola con la mancanza dei presupposti richiesti dalla Direttiva P-001/2021, ovvero la presenza di “situazioni di particolare gravità”.

2. **Provvedimento prot. n. M_D E21855 REG2021 0006584 del 2.9.2021**, emanato dal Comandante Ten. Col. -OMISSIS-, che ha comunicato il diniego della proposta di reimpiego avanzata dal ricorrente, sostenendo che non sussistevano le condizioni di gravità e di particolare esigenza richieste dalla normativa.

**Motivazioni delle difese amministrative**

Le motivazioni addotte dall’amministrazione per il diniego sono articolate e si basano su due aspetti principali:

- **Insussistenza dei presupposti di gravità e di particolarità**: L’amministrazione ha ritenuto che le circostanze personali del ricorrente, in particolare le scelte di natura privata e le condizioni familiari, non configurano una situazione di “particolare gravità” tale da giustificare il trasferimento ai sensi della direttiva. In particolare, si evidenzia come le decisioni di natura privata, come le scelte congiunte con il coniuge, non possano costringere l’amministrazione ad adottare provvedimenti di reimpianto.

- **Condizione di adeguatezza del contesto di aspirato reimpiego**: L’amministrazione ha anche sottolineato come la situazione rappresentata dal ricorrente, in particolare la sentenza di separazione consensuale, non evidenzi elementi coerenti con la richiesta di trasferimento e non risultano collegamenti diretti tra la sede di servizio e gli oneri derivanti dall’espletamento del servizio militare.

**Analisi critica**

Il cuore della controversia risiede nella valutazione della sussistenza o meno di “situazioni di particolare gravità” che giustifichino il trasferimento. La direttiva P-001/2021 prevede che in presenza di condizioni di particolare gravità o criticità, il personale militare possa essere trasferito anche in assenza di una richiesta formale o di un interesse diretto, al fine di tutelare situazioni di grave disagio.

Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto che le circostanze personali del ricorrente, inclusa la separazione consensuale e le scelte private, non soddisfano questa condizione. La motivazione si fonda sulla mancanza di elementi oggettivi che dimostrino una situazione di gravità tale da giustificare il trasferimento, soprattutto considerando che le scelte di natura privata non devono influire sulle decisioni di impiego e reimpiego del personale militare.

**Considerazioni giuridiche**

- La normativa vigente tutela il diritto del personale militare di chiedere trasferimenti per motivi di particolare gravità o di esigenza personale, ma richiede che tali motivi siano effettivamente presenti e adeguatamente documentati.
- La valutazione dell’amministrazione circa la sussistenza di tali motivi deve essere motivata e basata su elementi oggettivi, evitando valutazioni soggettive o arbitrarie.
- La sentenza di separazione consensuale non necessariamente costituisce di per sé un elemento di gravità tale da giustificare un trasferimento, a meno che questa situazione abbia effetti diretti e rilevanti sul contesto di lavoro o di vita del militare.

**Conclusione**

In sintesi, il giudizio si concentra sulla legittimità del diniego di trasferimento, verificando se l’amministrazione abbia correttamente applicato i criteri stabiliti dalla direttiva e se abbia fornito una motivazione adeguata e coerente rispetto alle circostanze del caso. La questione centrale riguarda l’interpretazione dei presupposti di “particolare gravità” e la corretta valutazione delle circostanze personali del ricorrente nel contesto delle esigenze di servizio militare.




Pubblicato il 02/05/2025
N. 03717/2025REG.PROV.COLL.
N. 05782/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5782 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Udito l’avvocato Gianmaria Covino in sostituzione dell’avvocato OMISSIS OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla richiesta di annullamento, proposta dal C.le Magg.-OMISSIS- (in forza al Reparto Comando -OMISSIS- in OMISSIS, con incarico di “pilota mezzi cingolati”) dei seguenti atti:
- provvedimento prot. n. M_D E24094 REG2021 0067886 del 16.8.2021 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento impiego del personale – ha rigettato la richiesta avanzata dal predetto graduato e volta a ottenere il reimpiego ai sensi della Direttiva P-001 Ed. 2021 di SME – DIPE (che prevede trasferimenti di sede “per situazioni di particolare gravità”);
- provvedimento prot. n. M_D E21855 REG2021 0006584 DEL 2.9.2021 con il quale il Comandante Ten. Col. f. -OMISSIS-, comunicava al ricorrente il diniego della proposta di reimpiego da parte dell'Ente superiore.
1.1. Tale diniego di trasferimento veniva motivato dall’amministrazione con riferimento sia all’insussistenza dei presupposti di particolarità e gravità richiesti dalla citata Direttiva (in particolare, si affermava che “le scelte di natura privata effettuate … consensualmente con il proprio coniuge non possono costringere l’A.D. ad intraprendere provvedimenti in materia di reimpiego” e che l’amministrazione ravvisava “elementi non perfettamente coerenti nel quadro di situazione rappresentato dal Graduato, con particolare riferimento alla sentenza di separazione basata su un accordo consensuale ove non figurano in alcun modo riferimenti alla sede di servizio del Graduato e i conseguenti oneri connessi all’espletamento del servizio”), sia con la condizione di adeguata alimentazione del contesto di aspirato reimpiego.
2. Con ricorso notificato in data 30 ottobre 2021, il -OMISSIS- adiva il T.a.r. per il Friuli V.G. adducendo a sostegno un unico articolato motivo con il quale lamentava “eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia; eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti di fatto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto e insufficienza di istruttoria; illogicità, irragionevolezza, omessa valutazione dei presupposti e contraddittorietà; violazione della Direttiva P001 – procedure per l'impiego del personale militare dell'esercito; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità; eccesso di potere per carenza di istruttoria; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto; violazione dell’art. 97 comma 2 della Cost.”, evidenziando in particolare la gravità della situazione personale e familiare del ricorrente (la cui sede di servizio dista oltre 1150 km dall’abitazione dei figli, che dunque non riesce a frequentare in misura accettabile) non adeguatamente apprezzata dalla determinazione impugnata.
2.1. L’amministrazione della difesa si costituiva e resisteva al ricorso.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite, sulla base delle seguenti ragioni:
- la procedura di trasferimento per situazioni di particolare gravità, di cui alla Direttiva P001, ha carattere residuale, facendo riferimento a quelle situazioni che, pur non trovando uno specifico referente normativo, possono essere ritenute meritevoli di considerazione “anche per le eventuali conseguenze negative sul rendimento in servizio dell’interessato”; il relativo iter prevede una attivazione a cura del militare interessato tramite colloquio con il Comandante di Corpo che, laddove si determini in senso favorevole all’interessato, redige una relazione scritta e la inoltra ai competenti organi; all’esito della valutazione gerarchica, laddove il Dipartimento per l’impiego del personale abbia ritenuto sussistenti le condizioni per il reimpiego, l’istante può presentare formale istanza di trasferimento extra ordinem;
- la natura eccezionale del trasferimento in questione (che si aggiunge ai casi tipici regolati dall’art. 42 bis d.lgs 151 del 2001, dall’art. 33 comma 5 legge 104/1992, dall’art. 78 del T.U.E.L., d.lgsl. 267/2000) costituisce il portato della volontà della Direttiva P001 di considerare il reimpiego atipico per casi di particolare gravità, come un beneficio speciale, rimesso alla più ampia discrezionalità dell’amministrazione, come emerge dalla stessa procedura prevista per la valutazione dell’istanza, connotata da particolare informalità (attivazione esclusivamente orale tramite colloquio con il Comandante di corpo; assenza di garanzie procedimentali nel successivo iter burocratico);
- il par. 5.4.4 della citata Direttiva non contempla alcun tipo di vincolo per l’amministrazione quanto alle valutazioni sulla “particolare gravità” della situazione valorizzata, né fornisce alcun parametro in grado di orientare il giudizio di comparazione tra l’interesse del ricorrente (al trasferimento) e quello dell’amministrazione (alla libera gestione delle proprie risorse umane); si è quindi in presenza di una discrezionalità pressoché assoluta in capo allo Stato Maggiore dell’Esercito, da cui consegue che lo scrutinio del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dell’insussistenza di vizi procedurali e della non manifesta irragionevolezza delle decisioni adottate;
- nella specie, ognuno dei motivi di reiezione valorizzati dall’amministrazione appare immune da vizi di ragionevolezza, specie in considerazione dei ridotti margini di sindacabilità dell’atto (così è per l’affermazione dello SME secondo cui non si ravvisano “i necessari presupposti di particolarità e gravità”, logicamente fondata sul fatto che l’accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale civile di Lecce, specie nella parte relativa all’affidamento dei figli e della casa coniugale, non risulta considerare l’attuale sede di servizio del ricorrente e gli oneri connessi ai doveri militari; così pure è la doverosa adozione di canoni di giudizio particolarmente restrittivi rispetto alla richiesta di reimpiego “atipica” verso aree già interessate da numerose istanze di trasferimento legislativamente qualificate quali quelle ex d.lgs. 151/2001 oppure l. 104/1992; così anche è a dire in merito alla rilevata carenza, nella sede prescelta, di posizioni organiche quali “pilota di mezzi cingolati”, incarico posseduto dal ricorrente).
4. Avverso tale pronuncia, il graduato in epigrafe indicato ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi:
4.1. Error in iudicando: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione, violazione di legge, erronea valutazione degli atti di causa, erronea applicazione dei presupposti di cui direttiva P001 – procedure per l'impiego del personale militare dell'esercito: in sostanza si lamenta la mancata considerazione, da parte dell’amministrazione, della situazione familiare vissuta dal -OMISSIS- e delle relative ripercussioni sul rapporto genitoriale tra lo stesso e i figli, così precludendosi in radice il doveroso giudizio di bilanciamento tra contrapposte esigenze; né sono fondati i dubbi dell’amministrazione circa la completezza della valutazione svolta dal Tribunale civile in sede di separazione, trattandosi di attività espletata con la partecipazione (un parere) del Pubblico Ministero.
4.2. Erronea valutazione del fumus boni iuris, errore di diritto per omessa valutazione del periculum di danno patrimoniale per la famiglia del militare, nonché del pregiudizio connesso alle sofferenze patite dai figli lontani e alla difficoltà di svolgimento delle funzioni genitoriali.
4.3. Veniva anche avanzata richiesta di sospensione cautelare della sentenza e dei provvedimenti impugnati.
5. Si costituiva l’Amministrazione intimata per resistere al gravame.
6. Con ordinanza n. 4252 del 31.8.2022 la Sezione rigettava l’istanza cautelare, evidenziando il difetto del fumus di fondatezza del gravame, compensando le spese di fase.
7. Nessuna memoria difensiva veniva successivamente depositata dalle parti.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 15.4.2025.
9. L’appello è infondato per le assorbenti considerazioni che seguono.
10. Come correttamente evidenziato dal primo giudice, la proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità (a cura del Comandante di Corpo), prevista dal punto 5.4.4 della Direttiva «P001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito» 2021, costituisce un istituto speciale che riconosce al Comandante del Corpo la possibilità di sollecitare le valutazioni della scala gerarchica rispetto al trasferimento di un militare finalizzato a prevenire eventuali conseguenze negative sul rendimento in servizio.
Tale qualificazione dell’istituto di specie non ha trovato specifica confutazione nell’atto di appello, sicchè può ritenersi oramai accertata e coperta da giudicato interno.
10.1. Ciò posto, è del tutto evidente che, rispetto a un istituto di tal fatta, l’ambito della discrezionalità amministrativa in capo allo Stato Maggiore dell’Esercito è particolarmente ampio, sicchè il sindacato del OMISSIS relativo all’atto in questione deve limitarsi al riscontro dell’insussistenza di vizi procedurali e della non manifesta abnormità o irragionevolezza delle decisioni adottate.
E, trattandosi di atto plurimotivato, per dichiarare l’infondatezza del gravame è sufficiente accertare la legittimità di una qualsiasi delle ragioni del diniego.
A quest’ultimo proposito, particolarmente “forte”, sotto il profilo logico, risulta il motivo di rigetto incentrato sulla del tutto anomala regolazione consensuale (recepita dal Tribunale di Lecce in data 13.8.2020 con decreto RG 1028/2020) della separazione coniugale che ha riguardata l’interessato; invero, nonostante che egli sia di stanza in Friuli, l’accordo di separazione ha visto attribuire allo stesso l’assegnazione dell’unica abitazione coniugale nella città di -OMISSIS- (LE) insieme ai figli minori, l’obbligo di pagamento delle spese inerenti le utenze domestiche della abitazione assegnatagli come residenza dei minori, l’obbligo di garantire una condotta positiva nel rapporto tra i figli, nonni paterni e materni, assicurando visite a piacimento o eventualmente calendarizzate da questi ultimi.
Ora, non vi è chi non veda come una siffatta regolamentazione pattizia, operata consensualmente dai coniugi, delle vicende connesse alla separazione (che prevede dimora abituale del -OMISSIS- a -OMISSIS- insieme ai figli minori e pone in capo al primo obblighi di controllo minuti), sia del tutto inverosimile e impraticabile nella quotidianità, perchè incompatibile con il dato oggettivo (e non disponibile da parte dei contraenti) secondo cui la sede di servizio del graduato è (oramai da molti anni) in Friuli; di conseguenza, del tutto ragionevole appare la considerazione dell’amministrazione secondo cui, nel quadro di situazione familiare rappresentato dall’interessato (e descritto al suo Comandante in occasione del colloquio avuto in data 22.12.2020), “si ravvisano elementi non perfettamente coerenti”. Il che vale a dire che l’effettiva situazione di fatto nella quale vivono i figli e i familiari del -OMISSIS-, per come rappresentata dall’interessato alla sua gerarchia, non risulta pienamente convincente.
Oltre a tale profilo, che già appare dirimente (poichè ovviamente, eventuali accordi consensuali tra le parte, quando anche “recepiti” in provvedimenti giudiziali non privano l’Amministrazione della potestà di disciplinare il rapporto di impiego armonicamente agli interessi pubblicistici dalla stessa curati), vi è quello della impossibilità di utile collocazione a Lecce di un graduato avente incarico di “pilota mezzi cingolati”, peraltro in contesto territoriale caratterizzato da notevole “pressione” in entrata da parte di altri militari, pure titolari di specifici titoli di precedenza normativamente imposti (ex lege 104/1992, ex art. 42bis d.Lgs. 151/2001 o dal d.Lgs. 267/2000).
Aspetti fattuali, questi ultimi, che l’appellante neppure contrasta specificamente, limitandosi a reiterare la rappresentazione della (indubbia) gravosità (sotto molteplici profili) della distanza geografica effettivamente esistente tra sede lavorativa e dimora abituale dei figli; condizione, tuttavia, che non gli attribuisce un “diritto” al trasferimento in forza della previsione di specie (quella della richiamata Direttiva), la quale si limita a disciplinare la possibilità che l’amministrazione, “per situazioni di particolare gravità”, possa disporre il trasferimento di sede del militare apprezzando con ampia discrezionalità le ragioni dell’interessato in comparazione con gli ulteriori elementi del caso. Comparazione che nella specie risulta essere stata effettuata e giustificata da motivazione non apparente né manifestamente illogica.
11. L’appello va dunque integralmente rigettato.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, in misura che tiene conto della limitata attività difensiva svolta nel grado dall’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore del Ministero della Difesa, liquidate in complessivi € 2.000 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Stefano Filippini        Fabio Taormina
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

Nessun commento:

Posta un commento