Consiglio di Stato 2025-Il presente giudizio riguarda l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, che ha accolto l’appello n. 3669 del 2015 proposto dal signor -OMISSIS-, maresciallo aiutante dell’Arma dei Carabinieri. La sentenza ha annullato alcuni atti amministrativi impugnati dal ricorrente, originariamente emanati dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.
In particolare, i provvedimenti impugnati sono:
a) Il decreto del Ministero dell’interno del 11 aprile 2013 (prot. n. 559/C/3/E/CC/1259), che riconosceva il signor -OMISSIS- come vittima del dovere, ma negava gli specifici benefici previsti dalla normativa vigente.
b) Il verbale della commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- del 17 gennaio 2012, che accertava un’invalidità permanente del 21%, un danno biologico del 17% e un danno morale pari allo 0%.
2. **Motivi della sentenza del Consiglio di Stato**
La sentenza del Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, di conseguenza, ha annullato i provvedimenti amministrativi impugnati. Tale annullamento si basa sulla considerazione che l’atto amministrativo, in particolare il decreto del Ministero, non abbia correttamente riconosciuto alcuni benefici previsti dalla normativa in favore delle vittime del dovere e, quindi, si rende necessario un nuovo accertamento e valutazione da parte dell’amministrazione.
3. **Aspetti salienti della decisione**
- **Accoglimento dell’appello**: La pronuncia ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, accogliendo le ragioni del ricorrente e annullando gli atti amministrativi impugnati.
- **Riserva di ulteriori valutazioni**: La sentenza ha precisato che il Consiglio di Stato non entra nel merito della sussistenza del diritto del ricorrente ai benefici invocati, lasciando tale valutazione all’amministrazione. In altre parole, l’organo giudicante si limita a censurare l’atto amministrativo per motivi procedurali o di legittimità, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale del diritto del ricorrente.
4. **Implicazioni e rilievi**
- La sentenza rappresenta un intervento di garanzia sul corretto procedimento amministrativo, sottolineando che la funzione del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo di legittimità degli atti e non può sostituirsi all’amministrazione nel valutare la sussistenza del diritto.
- La precisazione che “l’accertamento diretto della sussistenza del diritto” esula dai poteri del giudice amministrativo è conforme ai principi cardine del diritto amministrativo, che delimitano il ruolo del giudice rispetto a quello della pubblica amministrazione.
5. **Conclusione**
La decisione del Consiglio di Stato nel 2025 conferma il principio secondo cui, in materia di riconoscimento di benefici a vittime del dovere, il giudice può annullare gli atti amministrativi viziati, ma non può sostituirsi all’amministrazione nel compiere le valutazioni di merito, lasciando tali ambiti alla discrezionalità amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
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Pubblicato il 12/06/2025
N. 05118/2025REG.PROV.COLL.
N. 08986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8986 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato , con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Ministero della difesa;
visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per le amministrazioni resistenti e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Michele Cipriani per il ricorrente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è l’ottemperanza della sentenza Consiglio di Stato, sezione terza, n. -OMISSIS-, con cui, in accoglimento dell’appello n. 3669 del 2015, sono stati annullati gli atti impugnati dal signor -OMISSIS-, maresciallo aiutante dell’Arma dei carabinieri, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con il ricorso n. 1745 del 2013, ovverosia: a) il decreto del Ministero dell’interno, dipartimento della pubblica sicurezza, prot. n. 559/C/3/E/CC/1259 dell’11 aprile 2013, con il quale l’interessato è stato riconosciuto vittima del dovere, nella parte in cui gli è stata negata l’attribuzione dei benefici di cui agli articoli 2, commi 105 e 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206 e specificamente degli assegni vitalizi previsti dal predetto comma 3 e dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e gli è stata negata inoltre la maggiore elargizione di cui agli articoli 5, comma 1, della legge n. 206/2004 nonché 1, comma 1, e 13, comma 5, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e gli ulteriori benefici previsti dalla vigente normativa per le vittime del dovere; b) il verbale della commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- Mod. BL/G N. CMO-02/2532/CC/M del 17 gennaio 2012, laddove è stata accertata un’invalidità permanente del 21%, un danno biologico del 17% ed un danno morale dello 0% per una invalidità complessiva del 21%.
Il Consiglio di Stato, con la suddetta sentenza, ha altresì fatto salve le ulteriori valutazioni e determinazioni dell’amministrazione, precisando che «Esula invece, dai poteri cognitivi e decisori del giudice amministrativo, l’accertamento diretto della sussistenza del diritto dell’appellante al conseguimento dei benefici invocati».
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale successiva alla pubblicazione della sentenza n. -OMISSIS- sono, in sintesi, i seguenti:
a) con nota del 24 giugno 2018 l’interessato ha chiesto al Ministero dell’interno e alla commissione medica ospedaliera di -OMISSIS- di eseguire la su citata sentenza;
b) con verbale modello BL/G n.SB/14-18/CC del 19 gennaio 2021 la commissione medica ospedaliera, previa sottoposizione dell’istante a nuovo accertamento medico-legale, gli ha attribuito la percentuale di invalidità complessiva del 23%, stimando una invalidità permanente del 21%, un danno biologico del 17% ed un danno morale del 2%;
c) con memoria del 14 giugno 2021, presentata ai sensi dell’art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’interessato ha contestato puntualmente le predette risultanze e ha chiesto che, previa acquisizione di un rinnovato giudizio medico-legale della commissione medica ospedaliera ovvero in assenza di quest’ultimo e discostandosi motivatamente dal giudizio del 19 gennaio 2021, il Ministero dell’interno desse esecuzione al giudicato entro il termine di 60 giorni, rideterminando la percentuale dell’invalidità complessiva derivante dall’infermità nella misura del 34%, e riconoscendogli tutti i conseguenti benefici;
d) in mancanza di definizione del procedimento di riesame, l’interessato, mediante diffida notificata il 27 marzo 2023, ha intimato nuovamente l’amministrazione, di adottare, entro il termine di 30 giorni, il provvedimento conclusivo del procedimento, avviato con istanza del 27 gennaio 2011, di riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, ottemperando alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, avvertendola che di mancanza avrebbe adito la competente autorità giudiziaria;
e) con nota del 18 maggio 2023, il Ministero dell’interno ha trasmesso le osservazioni difensive del militare al ricorrente al dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS-, chiedendo di riesaminare la precedente valutazione;
f) tuttavia il Ministero dell’interno non ha provveduto ad adottare il provvedimento conclusivo del procedimento.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19 novembre 2024 e in data 3 dicembre 2024 – il signor -OMISSIS-ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, articolando un unico motivo, esteso da pagina 6 a pagina 9 del gravame e compendiato in «VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA P.A. DI CONFORMARSI ALLA STATUIZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA CONTENUTA NEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA n. -OMISSIS- DEL CONSIGLIO DI STATO. VIOLAZIONE DI NORME PROCESSUALI (art. 447 C.P.C.)».
3.1. In particolare, il ricorrente ha chiesto di: 1) dichiarare l’obbligo del Ministero dell’interno di dare integrale esecuzione alla sentenza n. -OMISSIS-, ordinando di ottemperarvi entro 30 giorni in conformità ai criteri stabiliti nella parte motiva della predetta sentenza; 2) nominare contestualmente, per il caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta affinché provveda entro 30 giorni in via sostitutiva; 3) fissare la somma di denaro, nella misura indicativa di euro 50 al giorno, dovuta dall’amministrazione per ogni giorno intercorrente fra la scadenza del termine di adempimento assegnatole e la data di insediamento del commissario ad acta ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato; 4) condannare l’amministrazione al pagamento alle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore.
4. Il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa si sono costituiti in giudizio, senza svolgere difese effettive e senza rappresentare le ragioni dell’omessa esecuzione del giudicato.
5. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 20 maggio 2025.
6. Il ricorso è in gran parte fondato e deve essere parzialmente accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
7. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. -OMISSIS- ha annullato i provvedimenti indicati al paragrafo 1 per deficit motivazionale, demandando all’amministrazione la rivalutazione dell’istanza presentata dall’interessato il 27 gennaio 2011.
In particolare, il giudice amministrativo ha osservato, in sintesi, che:
- «le valutazioni della C.M.O. sono sfornite di un adeguato apparato motivazionale, sia in relazione alla individuazione della categoria cui è stata ricondotta la patologia dell’appellante (tra quelle contemplate dalle tabelle allegate al d.p.r. n. 915/1978), sia con riferimento alla determinazione della percentuale di invalidità permanente all’interno della fascia prevista dalla “tabella di corrispondenza” allegata al d.p.r. n. 181/2009»;
- non è giustificato «inoltre l’inquadramento della patologia entro le pertinenti categorie ex tabella di cui al d.m. 5.2.1992 (al fine in particolare di spiegare, con diretto riferimento al caso di specie, le ragioni della sua non riconducibilità alla categoria delle “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale”, cui corrisponde il cod. 9323 ed una ben più alta percentuale di invalidità, pari al 70%) ed ex d.p.r. n. 915/1978 (secondo i criteri di equivalenza di cui all’art. 11, comma 4, d.p.r. cit.), ai fini della corretta individuazione del “valore più favorevole” ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.p.r. n. 181/2009»;
- «Un ulteriore profilo del deficit motivazionale che inficia i provvedimenti impugnati attiene alla valutazione del danno morale, di cui l’Amministrazione intimata ha escluso l’esistenza, indicando in relazione ad esso una percentuale dello 0%».
La predetta sentenza, esecutiva fin dalla sua pubblicazione in data 18 aprile 2018 ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a., è divenuta definitiva in seguito alla mancata proposizione di atto di impugnazione entro il termine di 60 giorni dalla sua notifica all’amministrazione avvenuta in data 24 giugno 2018 ai sensi dell’art. 92, comma 1, c.p.a. e comunque stante il decorso del termine semestrale di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Ciò posto, l’amministrazione avrebbe dovuto rivalutare l’istanza dell’interessato alla luce dell’effetto conformativo del giudicato amministrativo, considerando, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, i rilievi recati dalla sentenza n. -OMISSIS-, al fine di pervenire a una nuova rideterminazione dell’invalidità complessiva dell’interessato in conformità ai criteri delineati dal Consiglio di Stato.
Cionondimeno, il Ministero dell’interno, ancorché abbia avviato il procedimento di riesame della domanda del militare, non ha ancora provveduto ad adottarne il provvedimento conclusivo, cosicché, l’amministrazione non ha tuttora provveduto ad eseguire la sentenza n. -OMISSIS-.
Emerge, pertanto, con ogni evidenza l’inottemperanza al giudicato, non avendo il Ministero dell’interno adottato alcuna nuova determinazione ovvero alcun provvedimento sostitutivo degli atti annullati dal Consiglio di Stato, omettendo, per tal via, di riconoscere in modo satisfattivo il bene della vita chiesto dal militare a fronte del trascorrere di non brevi lassi temporali dalla pubblicazione della sentenza (di per sé esecutiva) e dal suo successivo passaggio in giudicato, nonché dalla diffida dell’interessato del 27 marzo 2023, senza fornire alcun riscontro successivamente all’ultima nota del 18 maggio 2023, né rappresentare alcuna giustificazione in sede processuale.
7.1. Alla rilevata palese e totale mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- consegue, ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a., la condanna dell’amministrazione ad ottemperare integralmente e senza indugio a quanto statuito nella predetta pronuncia e in conformità alle indicazioni recate nella sua parte motiva. Va altresì nominato, nell’ipotesi di persistente inottemperanza decorsi ulteriori oltre 60 giorni, il commissario ad acta nella persona del dirigente del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delega.
8. Va respinta la domanda del ricorrente di condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, giacché tale aggravio monetario è attualmente manifestamente iniquo, essendo stato avviato il procedimento di riesame (sebbene non concluso) e considerato il necessario intervento di più organi nell’iter procedimentale.
9. In conclusione, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere ordinata al Ministero dell’interno e al Ministero della difesa l’integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. -OMISSIS- nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione, della presente sentenza; deve essere nominato sin d’ora, per l’eventualità di ulteriore inerzia dopo il decorso del termine di 60 giorni, quale commissario ad acta il dirigente del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delega; deve essere respinta la domanda di condanna delle amministrazioni al pagamento di una penalità di mora.
10. In applicazione del principio della soccombenza, all’accoglimento del ricorso segue la condanna, in solido, delle amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo e di cui va disposta la distrazione all’avvocato Michele Cipriani, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza n. 8986 del 2024, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’interno e al Ministero della difesa di dare integrale esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. -OMISSIS-, concludendo il procedimento di riesame della domanda del ricorrente alla luce delle indicazioni contenute nella parte motiva della predetta sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione, del presente provvedimento giurisdizionale.
Nomina sin d’ora, per l’eventualità di ulteriore inerzia dopo il decorso del termine di 60 giorni, quale commissario ad acta il dirigente del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia e delle finanze, con facoltà di delega, che provvederà ad eseguire la su citata sentenza.
Respinge la domanda di condanna delle amministrazioni al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo.
Condanna, in solido, il Ministero dell’interno e il Ministero della difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS-, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali, agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, da versarsi all’avvocato Michele Cipriani, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del ricorrente, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Frigida Fabio Taormina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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