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06 luglio 2025

Tar 2025- graduatoria relativa alla posizione di “funzionario di Polizia Municipale” e illegittimità delle dichiarazioni false

 


 

Tar 2025- graduatoria relativa alla posizione di “funzionario di Polizia Municipale”  e illegittimità delle dichiarazioni false

1. **Introduzione e quadro fattuale**

Il TAR si pronuncia in merito alla controversia insorta tra l’odierna ricorrente e il Comune di Xxx, relativo alla validità della graduatoria approvata in relazione alla procedura comparativa riservata al personale interno per il passaggio dall’Area Istruttori all’Area dei Funzionari di elevata qualificazione. Il ricorso, notificato nel giugno 2024 e depositato nel luglio dello stesso anno, si basa sull’assunto che la graduatoria, e in particolare alcuni punteggi attribuiti, siano illegittimi a causa di dichiarazioni false o incomplete di alcuni candidati.

2. **Provvedimenti impugnati**

Il provvedimento impugnato è la determina del Comune n. xx del 18 aprile 2024, che ha approvato la graduatoria, collocando l’odierna ricorrente al tredicesimo posto. La contestazione riguarda la posizione di due candidati, Xxx Xxx e Xxx Xxx, rispettivamente al nono e decimo posto, i quali avevano dichiarato titoli di studio che sarebbero stati ritenuti privi di valore legale o non corrispondenti alla realtà.

3. **Motivazioni del ricorso: illegittimità derivante da dichiarazioni false**

Il primo motivo di motivi aggiunti si fonda sulla presunta falsità delle dichiarazioni rese dai due candidati circa il possesso di titoli di studio, e sulla conseguente illegittimità della graduatoria che li ha premiati con punteggi indebiti:

- **Violazione del bando e del d.P.R. n. 445/2000**: L’art. 3 del bando prevedeva che ogni dichiarazione dovesse essere veritiera, con conseguente esclusione in caso di dichiarazioni false. La dichiarazione di titoli non validi, come sostenuto, avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica dei candidati, in applicazione degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, che disciplinano rispettivamente la falsità nelle dichiarazioni e le sanzioni penali e amministrative connesse.

- **Principi di buona fede, autoresponsabilità e leale collaborazione**: In base a tali principi, i candidati sono tenuti a verificare la validità dei titoli dichiarati, anche in virtù di un’attenta autocertificazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 96/2019, ha sottolineato l’obbligo di autodichiarare la veridicità dei titoli, pena l’esclusione e la responsabilità disciplinare.

- **Fattispecie concreta**: La dichiarazione di titoli privi di valore legale avrebbe costituito una falsa attestazione, e pertanto avrebbe dovuto comportare l’esclusione, nonché la revoca del punteggio attribuito sulla base di tali titoli. La presenza di errori o omissioni imputabili ai candidati, in assenza di una verifica preventiva, costituisce una violazione del principio di imparzialità e correttezza dell’amministrazione.

4. **Il soccorso istruttorio e la sua applicabilità**

Il ricorrente sostiene che l’istituto del soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, non sarebbe applicabile in questa fattispecie, poiché si tratterebbe di errori dovuti a omissioni o a dichiarazioni mendaci che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare ex ante. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il soccorso istruttorio può essere invocato solo per correggere omissioni formali o errori riconducibili a negligenza dell’amministrazione, e non a sanare dichiarazioni mendaci o false, che comportano l’esclusione automatica dei soggetti coinvolti.

5. **Il ruolo dell’amministrazione e la verifica dei titoli**

L’elemento centrale della controversia riguarda il livello di responsabilità dell’amministrazione nel controllo delle dichiarazioni rese dai candidati:

- La procedura di selezione, come previsto dal bando, richiedeva che i candidati dichiarassero titoli di studio e altre informazioni in modo veritiero. La mancata verifica preventiva di tali dichiarazioni, pur prevedendo eventualmente un soccorso istruttorio, non può giustificare l’attribuzione di punteggi sulla base di dichiarazioni mendaci.

- La successiva correzione dei punteggi, intervenuta solo successivamente, non può sanare una falsa dichiarazione che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dei candidati, secondo quanto disposto dall’art. 3 del bando e dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

6. **Inquadramento giuridico**

Il caso si inserisce nell’ambito della disciplina delle procedure concorsuali e selettive delle pubbliche amministrazioni, in particolare sulla corretta applicazione delle norme di trasparenza e veridicità delle dichiarazioni:

- **Art. 3 del bando**: Stabilisce l’obbligo di dichiarazioni veritiere e la conseguenza dell’esclusione per le dichiarazioni mendaci o non veritiere.

- **Art. 75 del d.P.R. n. 445/2000**: Prevede che le dichiarazioni mendaci, o contenenti dati non più corrispondenti al vero, costituiscono falsità e comportano sanzioni penali e amministrative, oltre all’esclusione dai procedimenti.

- **Art. 76 del d.P.R. n. 445/2000**: Dispone sanzioni penali per chi renda false dichiarazioni o attesti fatti non veri.

- **Principio di leale collaborazione**: Impone ai candidati di verificare la correttezza delle dichiarazioni, e all’amministrazione di effettuare controlli adeguati, ma non può sostituirsi alla responsabilità personale del candidato di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese.

7. **Esito e implicazioni**

In conclusione, il TAR evidenzia che:

- La presenza di dichiarazioni mendaci, come sostenuto, giustificava l’esclusione automatica dei candidati Xxx e Xxx, e la conseguente illegittimità della graduatoria parziale che li promuoveva.

- La mancata verifica preventiva da parte dell’amministrazione non può essere invocata come giustificazione per la conferma di punteggi attribuiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

- La corretta applicazione delle norme di legge e del bando imponeva l’esclusione di tali candidati, e ciò avrebbe comportato uno spostamento della posizione dell’odierna ricorrente, che si colloca al tredicesimo posto.

8. **Conclusioni**

Il TAR, sulla base di tali elementi di diritto e di fatto, dovrebbe dichiarare l’illegittimità della graduatoria impugnata, annullando i punteggi attribuiti ai candidati Xxx e Xxx e ripristinando la validità della graduatoria originaria, o comunque riformando la graduatoria approvata in conformità alla legge e ai principi di trasparenza e veridicità delle dichiarazioni. La decisione si inserisce nel più ampio principio di tutela della correttezza procedimentale e di rispetto delle norme sull’autenticità delle dichiarazioni dei candidati nelle procedure pubbliche.

 

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