La sentenza della Cassazione n. 24038 del 2025 si focalizza su un aspetto fondamentale del procedimento di cassazione, ovvero l’ambito di sindacato del giudice di legittimità in relazione ai gravi indizi indiziari e alla ricorrenza di elementi che possano giustificare un’ipotesi di colpevolezza.
In primo luogo, la pronuncia chiarisce che il ricorso per cassazione volto a contestare l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile esclusivamente quando si denuncia una violazione di norme di legge specifiche o una manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Questo significa che il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione del materiale probatorio svolta dal giudice di merito in modo sostanziale, né può entrare nel merito dei fatti, a meno che non si tratti di verificare l’erroneità della motivazione o la violazione di norme di legge.
In seconda battuta, la sentenza ribadisce che censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si traducono in una diversa valutazione degli elementi probatori non sono ammissibili in cassazione, in quanto tali ambiti rientrano nella sfera di apprezzamento riservata al giudice di merito. La Cassazione, quindi, si limita a controllare che il giudice di merito abbia applicato correttamente le norme di diritto e che la motivazione sia adeguata e non manifestamente illogica, senza riformare le valutazioni probatorie.
In conclusione, questa pronuncia rafforza il principio secondo cui il ricorso per cassazione può essere utilizzato soltanto per questioni di diritto e non come strumento di revisione del merito, confermando il limite tra il ruolo del giudice di merito e quello della cassazione, e sottolineando l’importanza di una motivazione corretta e conforme alle norme di legge come elemento essenziale per la tutela del diritto di difesa e della certezza del diritto.
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