Corte dei Conti 2025-La Corte dei Conti nella sua decisione ha affrontato un tema di particolare rilevanza riguardante le pensioni del personale delle forze di polizia e delle forze armate, con un focus specifico sulla questione del ricalcolo dell’assegno pensionistico per un ex agente della Polizia Penitenziaria. Di seguito viene fornito un commento dettagliato sugli aspetti principali della decisione e sulle implicazioni per il sistema pensionistico e per i pensionati coinvolti.
1. **Contesto e Ricorso**
Il caso riguarda un ex appartenente alla Polizia Penitenziaria, che, cessato dal servizio prima del 1995 con meno di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995, aveva richiesto all’INPS il ricalcolo della quota retributiva della propria pensione. La richiesta si basava sull’applicazione di un nuovo coefficiente di rendimento del 2,445% annuo, originariamente previsto per il personale militare e successivamente esteso anche alle forze di polizia ad ordinamento civile. Il ricorrente chiedeva inoltre il riconoscimento degli arretrati dal 2017, con interessi e rivalutazione monetaria.
2. **Ruolo dell’INPS e Competenza**
Il giudice ha rigettato la questione di legittimazione passiva dell’INPS, confermando la sua competenza non solo nel pagamento delle pensioni ma anche nel riconoscimento di eventuali ricalcoli. Questo aspetto è importante perché definisce chiaramente il ruolo dell’ente previdenziale nel contesto delle revisioni pensionistiche e delle richieste di ricalcolo.
3. **Normativa di Riferimento e Retroattività**
La Corte ha ribadito che la normativa innovativa, ovvero quella che introduce il nuovo coefficiente di rendimento del 2,445%, si applica anche ai trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore. Tuttavia, ha chiarito che si tratta di una norma non interpretativa ma innovativa, e pertanto il suo effetto retroattivo è limitato: la decorrenza dell’applicazione del nuovo coefficiente è fissata al 1° gennaio 2022.
Questo significa che i pensionati che hanno beneficiato di ricalcoli o che richiedevano ricalcoli devono considerare questa data come punto di partenza per l’applicazione delle nuove aliquote, evitando quindi pretese retroattive anteriori a questa data.
4. **Rivalutazione Monetaria e Interessi**
La Corte ha accolto anche la domanda accessoria relativa alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, stabilendo che tali interessi decorrono dal 1° gennaio 2022. La decisione riconosce l’importanza di garantire ai pensionati il giusto valore economico degli arretrati e degli eventuali aumenti riconosciuti, rafforzando il principio di tutela del reddito pensionistico.
5. **Implicazioni per il Sistema Pensionistico**
Questa pronuncia rappresenta una conferma della possibilità di ricalcolo delle pensioni secondo i nuovi coefficiente di rendimento, estendendo di fatto ai pensionati delle forze di polizia e del comparto militare un principio già applicato ad altri settori previdenziali. La limitazione temporale alla decorrenza del 1° gennaio 2022 evidenzia come il legislatore e la giurisprudenza intendano gestire con attenzione la questione della retroattività, tutelando sia il corretto funzionamento delle finanze pubbliche sia i diritti dei pensionati.
6. **Considerazioni finali**
La decisione della Corte dei Conti sottolinea l’importanza di uniformare i criteri di calcolo delle pensioni tra diverse categorie di personale pubblico, con attenzione alla decorrenza e alla tutela degli interessi economici dei pensionati. La possibilità di ottenere il ricalcolo con il nuovo coefficiente rappresenta un passo avanti nella giustizia previdenziale, anche se limitato nel tempo. La condanna delle spese di giudizio alla parte ricorrente indica infine una posizione cautelativa, riservando risposte più ampie a future interpretazioni normative o a successive pronunce giudiziarie.
**In conclusione**, questa pronuncia della Corte dei Conti rafforza il principio che le innovazioni normative in materia previdenziale devono essere applicate con attenzione alla loro natura e alla decorrenza, garantendo trasparenza e tutela ai pensionati, e stabilendo un precedente importante per future decisioni in materia di ricalcolo e adeguamento delle pensioni di forze di polizia e militari.
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