Cassazione 2025- reati di frode e contraffazione delle qualità
1. **Contesto dei fatti e imputazione**
L’imputato è accusato di aver posto in essere due condotte distinte ma collegate:
- **Prima condotta (reato di falsità ideologica e truffa tentata, art. 494 c.p. e art. 640 c.p.):**
L’imputato si è qualificato falsamente come dipendente di TIM s.p.a., contattando telefonicamente la figlia di un’altra persona (..) (..).
L’obiettivo era annunciare un rincaro della bolletta, inducendo quindi in errore l’interlocutrice circa la sua reale identità e la natura dell’azienda per cui operava.
In realtà, egli era dipendente di una società (..)s.r.I., che agiva come procacciatore di affari per conto di (..) s.p.a., e non di TIM s.p.a., creando così una situazione di falsità materiale e ideologica volta a ingannare l’interlocutrice.
- **Seconda condotta (truffa tentata):**
Successivamente, alcune ore dopo, l’imputato ha effettuato una ulteriore telefonata alla stessa utenza, formulando una proposta contrattuale per conto di (..) s.p.a., che aveva come scopo indurre la vittima ad effettuare un cambio di operatore.
L’intento era ottenere un vantaggio economico personale, sotto forma di provvigione derivante dalla nuova proposta contrattuale, e quindi si configura un tentativo di truffa, in quanto la condotta aveva finalità di inganno e di profitto illecito.
2. **Aspetti giuridici e qualificazione del reato**
- **Art. 494 c.p. (falsità ideologica e materiale):**
L’imputato ha falsamente qualificato la propria identità, qualificandosi come dipendente di TIM s.p.a. per preannunciare un rincaro della bolletta.
La Cassazione sottolinea come questa condotta abbia costituito una falsità ideologica, poiché la dichiarazione falsa riguarda la qualità e la posizione lavorativa dell’imputato, e quindi un elemento essenziale della comunicazione.
- **Art. 640 c.p. (truffa):**
Il comportamento successivo, consistente nel proporre una modifica contrattuale con l’intento di ottenere un vantaggio economico, si configura come tentativo di truffa.
La condotta è finalizzata a indurre la vittima in errore circa la reale identità dell’interlocutore e la natura delle modifiche contrattuali, con l’obiettivo di ottenere un vantaggio economico illecito.
3. **Questioni processuali e statuizione della Corte**
- La Cassazione ha evidenziato che la condotta di telefonata, sebbene non abbia prodotto un danno patrimoniale diretto, si inserisce in un contesto di frode mediante inganno, qualificabile come tentativo di truffa.
- La dichiarazione di non doversi procedere per il reato di truffa tentata è stata pronunciata per difetto di querela, poiché tale reato richiede la querela della persona offesa, che nel caso specifico non è stata presentata o non è stata richiesta dalla parte interessata.
4. **Valutazioni critiche e commento**
- La sentenza evidenzia l’importanza di distinguere tra le condotte di falsità e le condotte di truffa, anche se collegate.
- La qualificazione come tentativo di truffa si basa sulla presenza di elementi tipici: inganno, intento di profitto e comportamento idoneo al conseguimento di tale scopo, anche se non concluso.
- La decisione di dichiarare il non doversi procedere per difetto di querela sottolinea la rilevanza della querela come condizione di procedibilità per il reato di truffa.
5. **Implicazioni pratiche**
- La sentenza ribadisce l’importanza di accertare con attenzione la provenienza e la qualificazione delle comunicazioni telefoniche, soprattutto in casi di frode attraverso impersonificazione.
- La distinzione tra reati di falso e reato di truffa tentata è fondamentale per la definizione delle conseguenze penali e delle procedure da adottare.
**Conclusione:**
La sentenza Cassazione 2025 rafforza il principio che la falsificazione della identità in telefonate a scopo di inganno può configurare il reato di falsità ideologica e, contestualmente, può integrare il tentativo di truffa qualora sussistano gli elementi di inganno e finalità fraudolenta. La presenza della querela come condizione di procedibilità resta uno dei punti critici per la perseguibilità di tali reati, come evidenziato nella decisione.
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