Cassazione 2025- pronuncia in relazione al riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per gli esposti ultradecennali alle fibre di amianto
1. **Contesto normativo e fattuale**
L’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede una maggiorazione contributiva per le persone esposte per un lungo periodo, ovvero oltre dieci anni, alle fibre di amianto. Tale beneficio mira a riconoscere l’effetto dannoso dell’amianto sulla salute e a compensare l’impegno contributivo di chi ha subito esposizioni prolungate.
2. **Rivalutazione contributiva come beneficio autonomo**
La pronuncia sottolinea come la maggiorazione contributiva richiesta dal ricorrente non costituisca semplicemente un’estensione o perfezionamento del diritto alla pensione, ma rappresenti un beneficio con una propria specificità e autonomia.
- **Autonomia rispetto al diritto pensionistico**: La maggiorazione ha una propria natura, operando sulla posizione contributiva e non come parte integrante del trattamento pensionistico.
- **Operatività sulla contribuzione**: Essa agisce direttamente sui contributi versati o riconosciuti, senza dipendere esclusivamente dal saldo di un diritto pensionistico già costituito.
- **Presupposti distinti**: La modalità di riconoscimento della maggiorazione si basa su criteri propri, come l’esposizione ultradecennale ad amianto, che sono indipendenti da quelli che determinano il diritto alla pensione ordinaria.
3. **Autonomia e definitività del beneficio**
L’affermazione che il beneficio ha una propria autonomia implica che, una volta riconosciuto e perfezionato, esso diventa definitivo, e il suo eventuale estinzione per prescrizione riguarda la posizione contributiva in sé, non il diritto alla pensione.
- **Estinzione per prescrizione**: La prescrizione si riferisce alla possibilità di far valere in giudizio il beneficio, non alla perdita del diritto pensionistico stesso.
- **Implica che la tutela costituzionale del diritto alla pensione, che lo rende imprescrittibile, non si estende automaticamente a tutte le azioni connesse alla posizione contributiva**: La tutela costituzionale si concentra sul diritto alla pensione, non sulla singola azione di riconoscimento o sulla posizione contributiva in via di definizione.
4. **Implicazioni giuridiche e pratiche**
- La pronuncia chiarisce che, pur riconoscendo l’importanza della tutela costituzionale del diritto pensionistico, questa tutela non estende automaticamente la imprescrittibilità a tutti i rapporti e azioni relativi alla contribuzione.
- La conclusione è che il riconoscimento della maggiorazione contributiva, una volta prescritta, non può più essere richiesto, anche se il diritto pensionistico può essere ancora tutelato in via più ampia.
- Questo distingue chiaramente tra il diritto alla pensione, che può essere imprescrittibile, e il diritto di richiedere specifiche maggiorazioni o benefici contributivi, che sono soggetti a termini di prescrizione.
**Sintesi**
La Cassazione evidenzia che la maggiorazione contributiva prevista dalla legge n. 257/1992, per esposizione ultradecennale ad amianto, è un beneficio con una sua autonoma natura, distinta dal diritto alla pensione. La sua definizione definitiva si perfeziona attraverso un procedimento che può essere soggetto a prescrizione, e questa tutela non si estende automaticamente al diritto alla pensione stessa, che gode di una tutela imprescrittibile. La pronuncia rafforza la distinzione tra i diversi livelli di tutela e tra le diverse azioni relative alla contribuzione e al trattamento pensionistico.
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