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20 giugno 2025

Consiglio di Stato 2025-relazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico



Consiglio di Stato 2025-relazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico

Introduzione
Il pronunciamento del Consiglio di Stato del 2025 affronta la delicata questione della prova dell’esposizione ad amianto in relazione alla causa di servizio di un militare, alla luce delle evidenze scientifiche e delle fonti informative disponibili. In particolare, si evidenzia la necessità di un’adeguata dimostrazione dell’esposizione, considerando i rischi notori e le circostanze storiche e operative.

1. Riconoscimento della correlazione tra amianto e mesotelioma
Il primo punto fondamentale riguarda il riconoscimento, consolidato dalla letteratura scientifica e dall’esperienza clinica, della relazione eziologica tra inalazione di fibre di amianto e lo sviluppo del mesotelioma pleurico. Tale correlazione è “nota e riconosciuta”, il che implica che, in assenza di prove contrarie, l’esposizione ad amianto deve essere considerata come causa potenziale o probabile di tale patologia.

2. Diffusione e impiego dell’amianto nei settori di interesse
Il Consiglio di Stato sottolinea che l’amianto è stato ampiamente utilizzato in settori come edilizia, cantieristica navale e meccanica, anche in epoche relativamente recenti. Questa diffusione massiccia aumenta la probabilità che soggetti operanti in questi ambiti, come il militare in questione, siano stati esposti a fibre di amianto nel corso delle loro attività lavorative o di missione.

3. Critica al rapporto informativo citato
Il cuore della contestazione riguarda il fatto che l’unico rapporto informativo richiamato nel provvedimento di parere negativo non appare, neppure in astratto, sufficiente a escludere l’esposizione ad amianto del militare:

- **Mancanza di reperibilità e affidabilità della fonte**: Il rapporto non si trova né tra gli atti del giudizio d’appello né tra quelli del fascicolo di primo grado. La sua provenienza e la sua attendibilità sono quindi dubbie, il che riduce la sua valenza probatoria.
- **Inadeguatezza per escludere l’esposizione**: Essendo un documento non disponibile, non è possibile verificarne la contenuto e valutarne la completezza. Non si può, pertanto, considerare tale rapporto come elemento sufficiente a escludere l’esposizione ad amianto nel corso di tutta la carriera militare, caratterizzata da missioni estere e operazioni in ambienti potenzialmente contaminati.

4. Contesto delle missioni militari e rischi di esposizione
Il giudice evidenzia che le missioni svolte dal militare si sono svolte in contesti diversi, spesso in teatri post-bellici, dove la distruzione di edifici e infrastrutture aumenta il rischio di dispersione di fibre di amianto nell’aria. La presenza di fibre di amianto può quindi essere più elevata in tali ambienti, rendendo difficile escludere un’esposizione anche in assenza di prove specifiche.

5. Valutazione delle altre ipotesi di rischio
Il parere del Comitato menziona anche altri fattori di rischio meno frequenti, quali:

- Esposizione a zeoliti con erionite
- Radiazioni massive al torace o addome
- Iniezione di diossido di torio
- Infezione da virus SV40

Tuttavia, il Consiglio di Stato sottolinea che tali ipotesi non sono state chiaramente collegate alla storia personale del militare, né dimostrano una plausibilità eziologica alternativa al ruolo dell’amianto. La loro genericità e la bassa probabilità di incidenza riducono la capacità di tali fattori di spiegare la patologia in modo convincente, rispetto alla più consolidata relazione con l’amianto.

Conclusioni
Il pronunciamento del Consiglio di Stato evidenzia come la semplice assenza di prove specifiche e il mancato rinvenimento di rapporti affidabili non siano sufficienti a respingere l’associazione tra esposizione ad amianto e mesotelioma pleurico. La nota notorietà della correlazione tra fibre di amianto e questa patologia, unita alla diffusione massiccia di amianto nei settori di attività militare e civile, impone di considerare con attenzione anche le circostanze storiche e operative del soggetto.

In definitiva, il giudice sottolinea l’importanza di basi probatorie solide e affidabili, rifiutando di adottare un parere negativo che si fondi su elementi deboli o non documentati, ritenendo che ciò sia in contrasto con la natura delle evidenze scientifiche e con il diritto a una corretta tutela delle cause di servizio.



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