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19 giugno 2025

Assicurazioni sulla vita esenti da imposta

 

Sentenza del 17/03/2025 n. 728/1 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
Assicurazioni sulla vita esenti da imposta
In materia di imposta sulle assicurazioni, sono esenti da imposta ex legge 29 ottobre 1961, n. 1216, allegato C, le assicurazioni sulla vita “di qualsiasi specie” contratte per manlevare l’assicurato dal c.d. “rischio demografico” (legato alla durata della sua vita) e non già dal rischio di solvibilità di un debito assunto verso terzi.

Sulla base di tale chiarimento, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia ha riformato la sentenza di primo grado e confermato l’operato dell’Agenzia delle Entrate la quale, con l’avviso di accertamento impugnato, aveva assoggettato i premi relativi alle polizze dichiarate dalla contribuente all’aliquota prevista dall’allegato A, della suddetta legge, art. 13, ritenendole non esenti.

I giudici lombardi, in particolare, verificati gli elementi e i documenti prodotti dall’Ufficio, hanno ritenuto che la causa dei sinistri assicurati (morte, inabilità temporanea o permanente al lavoro, ricovero ospedaliero) nel caso concreto non era quella di tutelare il soggetto contro eventi pregiudizievoli della sua capacità lavorativa e reddituale essenziale alla sopravvivenza, bensì quella di tenerlo indenne allorché a cagione della perdita di quella capacità reddituale non fosse stato più in grado di onorare le ragioni creditorie altrui.
Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C. L. I, Company of Europe ha impugnato l'Avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate DP II Milano ha rideterminato l'Imposta sulle Assicurazioni dichiarata per l'anno 2012 accertando una maggiore imposta non versata pari ad € 409.703,65, irrogando altresì la sanzione del 200% dell'imposta evasa.

Con sentenza n. 2364/2024 la CGT di I grado di Milano ha accolto il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento.

Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello l'Ufficio chiedendone la riforma mentre l'appellata, costituitasi, ha richiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado.

All'udienza odierna la Corte, sentite le parti, ha definito il procedimento decidendo il ricorso dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

C. L. I. Company of Europe è una società di diritto belga che esercita in Italia l'assicurazione sulla vita e danni in regime di stabilimento ex art. 23 d.lgs 209/2005 e nel corso di una verifica fiscale relativa all'anno 2012, è emerso che avrebbe distribuito in combinazione con la C. E. Insurance Company, che opera in Italia in libera prestazione di servizi, prodotti assicurativi comprensivi di più garanzie.

In particolare la società, nella denuncia dell'Imposta sulle Assicurazioni, ha indicato premi per € 3.464.042,62 relativi ad assicurazioni sulla vita esenti da imposta, in ordine alle quali l'Ufficio ha chiesto la produzione delle polizze al fine di verificare l'effettivo oggetto dell'assicurazione.

A seguito di tale richiesta la società ha prodotto:

-polizza AMEX riservata ai titolari della carta di credito "carta Revolve American Express"

-polizza AMEX riservata ai titolari della carta di credito "carta Blu" American Express

-coperture assicurative abbinate al contratto di finanziamento "Ford Credit" di FCE Bank PLC

Dall'esame dei prospetti informativi e delle condizioni di polizza forniti dalla società, la quale però non ha fornito le singole polizze richieste, l'Ufficio ha dedotto che il rischio assicurato dalle polizze non sarebbe il rischio demografico legato alla durata della vita del soggetto assicurato, rischio tipico delle polizze vita, ma il recupero del debito residuo da parte delle società American Express e FCE Bank PLC, in caso di morte, invalidità o inabilità, rispettivamente del titolare della carta di credito, o del soggetto che aveva ricevuto un finanziamento Ford dalla banca.

Conseguentemente l'Ufficio ha assoggettato i premi relativi alle polizze dichiarate esenti, all'aliquota del 12,5% ai sensi dell'allegato A alla legge n. 1216/1961-art. 13 della tariffa, accertando una imposta evasa pari ad € 409.703,65.

La sentenza di primo grado impugnata in questa sede, ha accolto il ricorso proposto dal contribuente ritenendo che le polizze sarebbero, invece, dirette a garantire esclusivamente i rischi derivanti da morte, invalidità, inabilità, perdita del posto di lavoro e ricovero ospedaliero, riguardando la sopraggiunta incapacità dell'assicurato di svolgere la propria attività lavorativa a causa degli eventi sopra ricordati, e non il deterioramento della capacità del debitore di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, per cui il rischio assicurato non sarebbe un rischio di credito con la conseguenza che le polizze sarebbero da ritenere esenti da imposizione.

L'Ufficio con il primo motivo di impugnazione denuncia l'erronea applicazione della disciplina in materia di imposte sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216/1961 da parte del Giudice di primo grado.

Il motivo è fondato e merita accoglimento.

L'Ufficio, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, ha evidenziato che i beneficiari delle polizze risultano essere la società American Express per quanto concerne le polizze riguardanti gli intestatari di carte di credito, e la Ford Credit per le polizze riservate al "richiedente", al "coobbligato", ed al "fideiussore" di contratti di finanziamento.

Nel caso delle polizze American Express l'assicurazione copre il rischio del mancato rimborso del debito contratto nei confronti di American Express a seguito dell'utilizzo della carta di credito, mentre nel caso delle polizze stipulate tra la Cigna Life e la Ford Credit, è previsto che laddove si verifichi il decesso dell'assicurato che abbia aderito alla polizza, l'assicuratore riconosce alla Ford Credit un indennizzo che consenta l'estinzione dell'importo residuo del debito contratto dall'assicurato nei confronti della Ford Credit in base al contratto di finanziamento concluso.

Sono addirittura previste anche delle "Clausole di Vincolo" in virtù delle quali l'assicurato accetta che in ipotesi di sinistro (morte, invalidità, inabilità) gli indennizzi vengano pagati direttamente e per intero dall'assicuratore alla American Express ed alla Ford Credit.

Inoltre, per le polizze collegate ai finanziamenti Ford Credit l'importo del premio è calcolato in funzione dell'entità, della durata e della tipologia del finanziamento ricevuto dall'assicurato, mentre tra le cause di cessazione di efficacia delle polizze sono indicate 1) il raggiungimento della scadenza naturale del finanziamento, 2) il rimborso anticipato del finanziamento da parte dell'assicurato, 3) la perdita della qualità di titolare della carta di credito da parte dell'assicurato.

Vieppiù nella documentazione prodotta da parte appellata e, in particolare, dall'Investment Performance, emerge chiaramente che non è previsto il riconoscimento di alcun rendimento in favore dell'assicurato, in relazione agli investimenti sottostanti la polizza effettuati dall'assicuratore, rendimento che, invece, rientra nel meccanismo tipico delle polizze vita a capitalizzazione.

Osserva la Corte che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n.174/95 di attuazione della Direttiva CEE n 92/96 in materia di assicurazione diretta sulla vita, è stato novellato l'allegato C della legge n. 1216/1961, che indica le assicurazioni esenti da imposta, inserendo tra le operazioni interessate dall'esenzione di imposta la dicitura "Assicurazioni sulla vita di qualsiasi specie" ed inserendo al punto A anche le assicurazioni malattia c.d. "a lungo termine non rescindibile" che copre il rischio di non autosufficienza dell'assicurato nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Nel caso in esame le polizze oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, sebbene facciano riferimento ad ipotesi di sinistri quale morte, inabilità temporanea o permanente al lavoro, ricovero ospedaliero, hanno tuttavia quale causa del contratto di assicurazione non il pagamento delle spese di cura o di mantenimento dell'assicurato in caso di malattia, infortunio o ricovero ospedaliero, ovvero il pagamento di una somma al beneficiario in caso di morte dell'assicurato, al fine di garantire al beneficiario stesso un capitale di cui vivere, ma il riferimento alla morte, incapacità permanente o temporanea al lavoro, perdita del posto di lavoro, ricovero ospedaliero dell'assicurato è esclusivamente correlato alla capacità lavorativa dell'assicurato stesso e, quindi, alla sua capacità reddituale costituente la garanzia di adempimento delle obbligazioni contratte con il gestore del circuito della carta di credito American Express, o dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria del finanziamento contratto con Ford Credit.

E' quindi evidente che il riferimento ad eventi come la morte, la malattia e l'infortunio nulla abbia a che vedere con il c.d. "rischio demografico" tipico delle assicurazioni sulla vita, ma riguardi eventi la cui verificazione è considerata solo in relazione alla sua incidenza sulla solvibilità dell'assicurato-debitore, connotando il rischio assicurato come rischio di impiego atteso che l'evento-rischio che i contratti di assicurazione di cui si discute mirano effettivamente a scongiurare è il mancato soddisfacimento delle ragioni creditorie di American Express derivanti dall'utilizzo delle carte di credito, e di Ford Credit per la mancata restituzione dei finanziamenti erogati, nei casi di perdita della capacità reddituale dell'assicurato per morte, infortunio, malattia, ricovero ospedaliero, perdita involontaria del posto di lavoro.

Da ciò discende che la società ha strumentalmente utilizzato il riferimento ad eventi quali morte, malattia, infortunio presenti nelle condizioni di polizza al solo fine di dichiarare come esenti da imposta premi relativi a polizze non rientranti, invece, tra quelle esenti, redigendo conseguentemente una infedele dichiarazione dell'Imposta sulle Assicurazioni.

Alla luce di quanto argomentato ritiene questa Corte che, non rientrando le polizze oggetto del presente giudizio tra le assicurazioni sulla vita di qualsiasi specie esenti da imposta indicate nell'allegato C della legge n. 1216/1961, come ritenuto invece dal Giudice di primo grado, risulta legittima la ripresa a tassazione operata dall'Ufficio, dovendosi riformare in tal senso la sentenza impugnata.

L'Ufficio chiede poi che vengano disattesi anche gli ulteriori motivi di doglianza formulati dal contribuente in primo grado inerenti la prescrizione dell'azione dello Stato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1216/1961 , e l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni e della determinazione del loro ammontare, motivi che il Giudice di primo grado ha ritenuto assorbiti dall'accoglimento del motivo inerente l'illegittimità della ripresa a tassazione.

La domanda è fondata.

Con riferimento all'eccezione di prescrizione è il caso di rammentare che l'art. 29 comma 1 della legge n. 1216/1961 prevede espressamente che in caso di mancata o infedele dichiarazione, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la dichiarazione infedele.

In considerazione del fatto che il termine entro il quale la società doveva presentare la dichiarazione dei premi incassati nel 2012 scadeva il successivo 31 maggio 2013, l'avviso di accertamento -------/2023, notificato il 6/4/2023, risulta tempestivamente notificato entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.

Con riferimento, poi, alla applicazione della sanzione nella misura del 200% dell'imposta dovuta, osserva la Corte che l'Ufficio ha applicato il minimo edittale previsto dall'art 6 lett. C del D.lgs n. 473/97.

Non sussiste, infine, l'ipotesi di incertezza sulla portata e l'ambito di applicazione della norma eccepita dalla società appellata in quanto, premesso che per quanto già esposto i contratti non rientrano a parere di questa Corte nelle assicurazioni sulla vita di qualsiasi specie esenti da imposta ai sensi dell'allegato C sopra indicato, a tutto voler concedere la società avrebbe potuto eventualmente interpretare le polizze come contratti a causa mista, analogamente alle polizze con cessione del quinto dello stipendio (v. circolare Agenzia delle Entrate e Circolare Ania agli atti) e quindi scorporare la quota di premio coprente il rischio vita, esente da imposta, dalla quota coprente il rischio di impiego applicando a quest'ultima l'aliquota di imposizione agevolata del 2,5%.

Non avendo esercitato tale opzione la società ha evidenziato una chiara volontà di sottrarre alla tassazione l'intero imponibile accertato dall'Ufficio, con conseguente legittima applicazione delle sanzioni così come determinate dalla legge.

Conseguentemente l'appello dell'Ufficio deve essere accolto con riforma della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione ai parametri di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di valore (da € 260.001 a € 520.000) di riferimento della presente causa (valore 409.704,00).

P.Q.M.

In riforma della sentenza impugnata:

1) Rigetta il ricorso introduttivo della causa e conferma la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.

2) Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessive euro 12.000,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%.

Milano 2/12/2024
Elenco Atti Normativi citati

Decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209
Codice delle assicurazioni private

Articolo 23

Attivita' in regime di stabilimento

In vigore dal 30 giugno 2015
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 473
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonche' di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 6

Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.

In vigore dal 1 aprile 1998 al 1 gennaio 2026
Legge del 29/10/1961 n. 1216
Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

Articolo 29

Art. 29 (Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato). 

In vigore dal 22 febbraio 2024
Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

Decreto legislativo del 1995 n° 174

Direttiva Comunità Europea del 1992 n° 96 

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