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27 maggio 2025

Consiglio di Stato 2025- la pronuncia riguarda un caso di contestazione relativa all’idoneità di un candidato alle selezioni per il ruolo di sommozzatore nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di seguito, una spiegazione articolata dei punti principali:

 

Consiglio di Stato 2025- la pronuncia riguarda un caso di contestazione relativa all’idoneità di un candidato alle selezioni per il ruolo di sommozzatore nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Di seguito, una spiegazione articolata dei punti principali:
 
1. Ricognizione dell’illegittimità del provvedimento di non idoneità:
   - L’amministrazione ha riconosciuto che il provvedimento di non idoneità iniziale era illegittimo.
   - Di conseguenza, ha ammesso l’interessato senza riserve alla selezione.
2. Assegnazione della qualifica di sommozzatore:
   - Successivamente, l’applicato è stato assunto con la qualifica di sommozzatore, che richiede requisiti fisici più stringenti rispetto a quelli richiesti per la qualifica di Vigile del Fuoco.
   - Tale passaggio è stato confermato dal Decreto Ministeriale del Ministero dell’Interno n. 72/2024.
3. Conseguenze sul caso specifico:
   - L’inquadramento dell’appellante come sommozzatore, senza riserve, soddisfa pienamente il suo interesse nel giudizio.
   - Perciò, si dichiara che la materia del contendere è cessata, cioè non ci sono più questioni da esaminare relative all’idoneità iniziale.
4. Interesse dell’appellante e eventuali pretese risarcitorie:
   - Dopo essere stato ammesso senza riserve come sommozzatore, l’appellante non ha più interesse a contestare l’eventuale illegittimità dell’inidoneità originaria, né di tipo risarcitorio.
   - Questo perché il tempo trascorso tra il provvedimento e l’assunzione con riserva è stato breve, e quindi non ci sono danni ancora da risarcire.
5. Condanna alle spese di giudizio:
   - Il Ministero dell’Interno è condannato a rifondere all’appellante le spese legali sostenute per entrambi i gradi di giudizio.
   - La somma stabilita è di 3.000 euro, oltre eventuali accessori di legge.
 
In sintesi, la sentenza riconosce che l’ammissione dell’interessato come sommozzatore, con requisiti più stringenti, rende superfluo qualsiasi ulteriore accertamento sull’idoneità iniziale, e stabilisce che il Ministero debba sostenere le spese legali sostenute dall’appellante.

 
 

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