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27 maggio 2025

Ministero della giustizia | Circolare 13 maggio 2025 - Braccialetto elettronico e verifica di fattibilità tecnica- Rif. Prot. DAG n. 82778E del 28 aprile 2025

 

 

Circolare 13 maggio 2025 - Braccialetto elettronico e verifica di fattibilità tecnica- Rif. Prot. DAG n. 82778E del 28 aprile 2025

20 maggio 2025

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale degli affari interni
Ufficio I - Affari a servizio dell’amministrazione della giustizia
Reparto I - servizi relativi alla giustizia civile

 

m_dg_DAG_13.05.2025.0092383.U

Ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti di appello

Ai sig.ri Procuratori delle Repubblica presso i tribunali

E, p.c.,

Al sig. Capo di gabinetto

Al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: Braccialetto elettronico e verifica di fattibilità tecnica- Rif. Prot. DAG n. 82778E del 28 aprile 2025

1. Sono pervenute all’attenzione di questa Direzione generale segnalazioni da parte di uffici giudiziari relative a criticità riscontrate nell’uso dei c.d. braccialetti elettronici.

In particolare, le doglianze attengono al fatto che l’autorità giurisdizionale ha riscontrato che “a seguito di monitoraggi operati anche con l’ausilio della polizia giudiziaria la società incaricata dell’installazione dei braccialetti elettronici ha bloccato, per esaurimento della disponibilità, la fissazione di appuntamenti” all’uopo necessari e correlativamente non avrebbe indicato “un arco temporale entro cui riavviare le operazioni di installazione”.

2. Come noto, la possibilità di utilizzare dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici per controllare le persone sottoposte agli arresti domiciliari è stato introdotto dall’art. 16 del d.l. n. 341/2000[1], convertito dalla legge n. 4/2001[2] -, il quale sancisce che il giudice possa disporre l’utilizzo del braccialetto elettronico, qualora lo ritenga necessario in base alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, dopo averne accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, e purché l’interessato abbia espressamente fornito il consenso a sottoporvisi.

Correlativamente, l’art. 19 della legge da ultimo menzionata dispone che le caratteristiche, le modalità di installazione e di utilizzo di tali dispositivi elettronici siano definite con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia.

Ciò posto, in attuazione del menzionato articolo è stato emanato il Decreto interministeriale 2 febbraio 2001[3], il quale ha stabilito che siano le Questure e i Comandi provinciali delle altre forze di polizia a verificare, su richiesta dell’autorità giudiziaria, l’effettiva disponibilità dei dispositivi per il controllo elettronico, l’esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato per l’esecuzione della misura e i tempi tecnici necessari per l’attivazione.

In estrema sintesi l’impiego dei c.d. braccialetti elettronici è quindi rimesso da un lato alla valutazione insindacabile dell’autorità giurisdizionale, mentre l’accertamento della disponibilità e funzionalità degli stessi all’autorità di polizia, deputata al controllo dei soggetti agli arresti domiciliari, previa acquisizione del consenso della persona da custodire e controllare.

 A tale proposito la Corte costituzionale con sentenza del 4 novembre 2024 n.173 ha precisato che “Il testo originario dell'art. 275-bis[4] rimetteva l'applicazione del controllo remoto al giudice ("se lo ritiene necessario"), mentre il testo odierno, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, sancisce una presunzione relativa di adeguatezza di tali procedure tecniche ("salvo che il giudice le ritenga non necessarie"), sicché gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono adesso la regola e quelli "semplici" l'eccezione (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769).

Infatti, l’art. 7, d.l. 29 novembre 2024 n. 178[5], convertito con legge del 23 gennaio 2025 n. 4 al comma II ha stabilito che: “Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , dopo l'articolo 97-bis  è inserito il seguente: «Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis , 282-bis e 282-ter del codice ). - 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282-bis e 282-ter del codice , preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi».

La previsione di termini stringenti rispetto alle operazioni prodromiche all’attivazione del braccialetto elettronico (“senza ritardo e comunque entro quarantotto ore”) induce a ritenere che eventuali profili organizzativi o economici non possano precludere, in presenza dei requisiti fissati dal legislatore e ferme le prerogative insindacabili dell’Autorità giudiziaria, l’attivazione del controllo a distanza del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 275 bis c.p.p., qualora già disposto dall’Autorità giudiziaria.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Cordialmente

Roma, 13 maggio 2025

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

[1] Disposizioni urgenti per l’efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia. 

[2] Conversione in legge con modificazioni del d.l.. 24 novembre 2000 n. 341 recanti disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2001 n. 16

[3] Modalità di installazione e d'uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275 bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47 ter, comma 4-bis della legge 26 luglio 1975 n.354.

[4] Art. 275 bis c.p.p. in vigore dal 9 dicembre 2023 al 29 novembre 2024 comma 1 stabilisce che “Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e degli strumenti anzidetti.

[5] Misure urgenti in materia di giustizia

 

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