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27 maggio 2025

Tar 2025-la sentenza riguarda la questione della partecipazione al .. corso di formazione di piloti di aereo per la Polizia di Stato, indetto nel 2023 dal Ministero dell’Interno, con particolare attenzione alle condizioni di impegno e trasferimento richieste ai candidati. Di seguito si analizzano i punti salienti e le implicazioni della situazione descritta:

 

Tar 2025-la sentenza riguarda la questione della partecipazione al .. corso di formazione di piloti di aereo per la Polizia di Stato, indetto nel 2023 dal Ministero dell’Interno, con particolare attenzione alle condizioni di impegno e trasferimento richieste ai candidati. Di seguito si analizzano i punti salienti e le implicazioni della situazione descritta:
 
1. **Obiettivo del Corso e Destinazione dei Piloti Formati**  
Il corso è stato specificamente indetto per formare quattro piloti da impiegare presso il 1° Reparto volo di Pratica di Mare (RM). La finalità chiaramente sottolinea un bisogno operativo e strategico di avere unità di piloti dedicate a questa sede, con una programmazione temporale che mira a garantire che i nuovi piloti rimangano in servizio presso il Reparto per un periodo congruo.
 
2. **Condizioni di Partecipazione e Impegni Assunti dai Candidati**  
- Al momento della presentazione della domanda, ogni candidato si impegnava, come condizione di partecipazione, ad accettare il trasferimento presso il Reparto di Pratica di Mare “una volta conseguito il brevetto di pilota di aereo della Polizia di Stato”.  
- Inoltre, si impegnava a non chiedere trasferimenti ad altre sedi o uffici prima di aver maturato almeno cinque anni dal conseguimento della qualificazione al pronto intervento aereo.
 
3. **Finalità di tali Condizioni**  
Questi impegni sono stati posti per garantire che i piloti formati rimangano in servizio presso la sede di destinazione per un periodo di tempo sufficientemente lungo, così da giustificare l’investimento formativo e assicurare la continuità operativa del Reparto di Pratica di Mare.
 
4. **Situazione del Ricorrente**  
- Il ricorrente, pur non avendo presentato domanda di trasferimento fin dall’avvio del corso, si è comunque impegnato, superato il corso, ad accettare il trasferimento “a domanda” presso il Reparto di Pratica di Mare, in linea con quanto indicato nel bando e nei requisiti di partecipazione.  
- Si evidenzia che l’impegno non richiedeva la presentazione di una domanda di trasferimento contestualmente alla partecipazione al corso, ma si riferiva ad un futuro trasferimento “a domanda” una volta conseguito il brevetto.
 
5. **Implicazioni e Considerazioni**  
- La condizione di impegno a non chiedere trasferimenti prima di cinque anni dalla qualificazione si configura come una clausola di stabilità prevista per garantire la permanenza minima presso il Reparto, e quindi la stabilità operativa.  
- La mancata presentazione di una domanda di trasferimento all’avvio del corso non precludeva l’impegno di accettare un trasferimento futuro, né l’adesione alle condizioni poste dal bando.  
- La posizione del ricorrente appare in linea con le condizioni previste, in quanto ha dichiarato la propria disponibilità a trasferirsi presso la sede di destinazione una volta conseguito il brevetto, e si è impegnato a non chiedere trasferimenti prima di cinque anni, come richiesto.
 
**Conclusione**  
Il quadro descritto evidenzia che le condizioni poste dal bando di formazione sono chiare e specifiche, mirate a garantire un impiego stabile presso il Reparto di Pratica di Mare. La mancata presentazione preliminare di domanda di trasferimento non costituisce un’inosservanza delle condizioni di impegno assunte, che si riferivano ad un futuro trasferimento “a domanda” e non richiedevano una domanda immediata. Pertanto, la posizione del ricorrente, in relazione agli impegni assunti, appare conforme alle prescrizioni del bando, e non emergono elementi che possano giustificare una sua esclusione o contestazione sulla base delle condizioni di partecipazione e di impegno al trasferimento.
 
 
 

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