Cassazione 2025- La sentenza della Cassazione chiarisce un aspetto fondamentale riguardante la natura e i criteri di determinazione della durata della sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria amministrativa, prevista dall’articolo 222 del Codice della Strada (Cds). Essa si inserisce nel quadro più ampio delle sanzioni penali e amministrative applicabili a chi commette infrazioni stradali, evidenziando la distinzione tra i parametri che guidano la quantificazione delle rispettive sanzioni.
**Principio fondamentale stabilito dalla Cassazione**
La pronuncia afferma che, in presenza di una sanzione amministrativa accessoria quale la sospensione della patente di guida (articolo 222 Cds), la durata di tale sospensione non deve essere determinata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 133 del Codice di Procedura Penale (Cp), bensì in base ai parametri indicati dall’articolo 218, comma 2, del Codice della Strada (Cds).
**Significato delle norme coinvolte**
- **Articolo 133 Cp**: disciplina i criteri di determinazione della pena nel processo penale, prevedendo vari parametri e principi per la definizione della misura della pena, come la gravità del fatto, la personalità dell’imputato, le circostanze attenuanti o aggravanti, ecc.
- **Articolo 218, comma 2, Cds**: disciplina la sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria, prevedendo specifici parametri di durata, che non coincidono con quelli penali, e che sono più mirati a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle norme.
**Implicazioni pratiche**
La sentenza sottolinea che:
- La determinazione della durata della sospensione della patente di guida, quando questa è una sanzione amministrativa accessoria (articolo 222 Cds), deve seguire i parametri di cui all’articolo 218, comma 2, Cds, e non quelli dell’articolo 133 Cp.
- Di conseguenza, le motivazioni relative alla misura della sanzione penale (ad esempio, la durata della sospensione stabilita nel processo penale) sono autonome rispetto a quelle della sanzione amministrativa e non possono essere confrontate o "raffrontate" per determinare la durata della sospensione amministrativa.
- La distinzione tra le due tipologie di sanzioni garantisce il rispetto dei principi di autonomia e specificità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali, evitando che la misura della sospensione amministrativa venga influenzata o determinata in funzione delle valutazioni penali.
**Rilevanza della decisione**
Questa pronuncia della Cassazione ha un rilievo importante per i giudici di merito e per gli operatori del diritto, in quanto chiarisce che:
- La durata della sospensione della patente di guida accessoria alle infrazioni stradali deve essere calcolata secondo parametri specifici e distinti rispetto a quelli penali.
- La corretta applicazione delle norme garantisce coerenza e uniformità nelle sanzioni amministrative, rispettando il principio di autonomia tra sanzioni penali e amministrative.
**Conclusione**
In sintesi, la sentenza ribadisce che, in materia di sospensione della patente di guida prevista dall’articolo 222 Cds, la durata non è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 Cp, ma in funzione dei parametri di cui all’articolo 218, comma 2, Cds. Ciò assicura che le sanzioni amministrative siano definite in modo autonomo rispetto alle sanzioni penali, preservando la specificità e la proporzionalità delle misure in materia di sicurezza stradale.
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