Tar 2025- la questione riguarda la legittimità dell’operato dell’Amministrazione in relazione al computo degli anni di studi universitari ai fini del trattamento economico dello stipendio e alla nomina dei funzionari della Polizia di Stato. Di seguito ne riassumo i punti principali:
1. **Legittimità del computo degli studi universitari**:
È stato ritenuto legittimo considerare gli anni di studi universitari utili ai fini del trattamento economico stipendiale, soprattutto quando tali studi costituiscono requisito fondamentale per la nomina alla qualifica iniziale dei funzionari della Polizia di Stato. Questo principio trova fondamento sia nell’art. 30 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, sia nell’art. 1460 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, richiamato dall’art. 45, comma 12, del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017.
2. **Caso specifico della ricorrente**:
La ricorrente, pur essendo laureata in Scienze dell’Informazione, è stata nominata Direttore tecnico fisico della Polizia di Stato nel 1992, a seguito di concorso non richiedente, come chiarito nel testo. Quindi, la laurea in questione non era un requisito necessario per la nomina in quel momento.
3. **Assenza di disparità di trattamento**:
L’atto gravato non ha valenza provvedimentale, quindi non si configura un vizio di eccesso di potere. Inoltre, secondo la giurisprudenza costante, un’asserita disparità di trattamento può essere riconosciuta solo se si dimostra un’identità delle situazioni poste a raffronto, cosa che nella fattispecie non è stata provata. La diversità di trattamento di per sé non costituisce, infatti, un vizio di eccesso di potere.
4. **Aspetti di correttezza e buona fede**:
Anche considerando le deduzioni della ricorrente come allegazioni di violazione delle clausole di correttezza e buona fede (che devono essere valutate secondo i canoni civilistici), manca la prova di tali allegazioni, in violazione dell’art. 2697 c.c. (che richiede la prova dell’asserita violazione).
**In sintesi**, la decisione conferma che l’operato dell’Amministrazione è legittimo, e che le differenze di trattamento non costituiscono di per sé vizi di illegittimità, soprattutto in assenza di elementi di comparazione e di prova delle allegazioni di violazione di correttezza e buona fede.
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