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21 maggio 2025

Cassazione 2025- La definizione di “lavoratore” secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 81/2008**

 

Cassazione 2025- La definizione di “lavoratore” secondo l’articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 81/2008**

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, noto come Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta il principale corpus normativo in materia di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La definizione di “lavoratore” contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a), è ampia e comprensiva, includendo:

- **Chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro**
- **Indipendentemente dalla tipologia contrattuale** (contratto a tempo determinato, indeterminato, occasionale, etc.)

Questa formulazione implica che non solo i dipendenti tradizionali sono considerati “lavoratori”, ma anche altre categorie che svolgono attività sotto l’organizzazione del datore di lavoro, come collaboratori, consulenti, volontari, e altre figure similari.

**2. Differenza rispetto alla definizione di “lavoratore subordinato” (articolo 3 Dpr n. 547/1955)**

L’articolo 3 del Dpr 547/1955, che si riferiva alla normativa antecedente, si concentrava esclusivamente su:

- **Il “lavoratore subordinato”**
- **La “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro”**

In altre parole, la vecchia normativa aveva un’ottica più ristretta, limitata a coloro che erano formalmente assunti e soggetti a rapporti di dipendenza e subordinazione.

La differenza principale consiste nel fatto che la definizione attuale, di cui al Dlgs 81/2008, è più ampia e include chi svolge attività lavorativa anche in condizioni di favore, o in modo non formalizzato, purché l’attività avvenga nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro e che ci siano le caratteristiche di una prestazione lavorativa.

**3. La rilevanza dell’espletamento di mansioni tipiche dell’impresa**

Secondo la Cassazione, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici del Dlgs 81/2008, è determinante l’**espletamento oggettivo di mansioni tipiche dell’impresa**, anche se a titolo di favore, nel luogo deputato e su richiesta dell’imprenditore. Questo significa che:

- Non è necessario che il soggetto abbia un contratto formale di lavoro subordinato.
- È sufficiente che la persona svolga attività che rientrano nelle funzioni tipiche dell’azienda.
- La prestazione può essere anche occasionalmente o a titolo di cortesia o favore, purché si svolga nell’ambito dell’organizzazione aziendale e nel luogo di lavoro.

**4. Implicazioni pratiche e giudiziarie**

La più ampia definizione ha rilevanti implicazioni:

- **Responsabilità penale**: La normativa e la giurisprudenza sempre più spesso interpretano che la responsabilità penale in materia di sicurezza può coinvolgere anche soggetti non formalmente dipendenti, purché abbiano effettivamente svolto mansioni aziendali.
- **Applicazione delle sanzioni**: La portata più ampia permette di estendere le responsabilità e le sanzioni anche a figure che, pur non essendo formalmente lavoratori subordinati, partecipano alle attività dell’impresa.

**5. Conclusioni**

In sintesi, la Cassazione conferma che, in ambito di normativa antifortunistica, la definizione di “lavoratore” si estende oltre quella strettamente subordinata, includendo tutti coloro che svolgono attività nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro, indipendentemente dal rapporto contrattuale. Ciò rafforza la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, estendendo le responsabilità anche a figure non tradizionalmente riconosciute come lavoratori subordinati, purché le loro mansioni siano oggettivamente riconducibili all’attività produttiva dell’impresa.


 

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