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06 aprile 2025

Tar 2025- la tematica riguarda l'assegnazione temporanea del ricorrente** Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la ...., nella sua recente pronuncia, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, ordinando all'amministrazione resistente di procedere all'assegnazione temporanea del ricorrente presso un ufficio di polizia nella provincia di competenza. Questo provvedimento si inserisce in un contesto giuridico particolarmente rilevante, in quanto affronta la questione dell'assegnazione di personale all'interno del Ministero dell’Interno, in particolare per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato.

 

Tar 2025- la tematica riguarda l'assegnazione temporanea del ricorrente**

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la ...., nella sua recente pronuncia, ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente, ordinando all'amministrazione resistente di procedere all'assegnazione temporanea del ricorrente presso un ufficio di polizia nella provincia di competenza. Questo provvedimento si inserisce in un contesto giuridico particolarmente rilevante, in quanto affronta la questione dell'assegnazione di personale all'interno del Ministero dell’Interno, in particolare per quanto riguarda il personale della Polizia di Stato.


**1. Analisi del Provvedimento**  
Il TAR ha ritenuto di dover intervenire in via cautelare, evidenziando l'urgenza di garantire al ricorrente un'assegnazione temporanea, in attesa della decisione finale sul merito del ricorso. Questa scelta indica una valutazione positiva da parte del giudice amministrativo riguardo la sussistenza dei presupposti per l'adozione di misure cautelari, in particolare la probabilità di buon esito del ricorso e la sussistenza di un danno grave e irreparabile in caso di mancato accoglimento.

**2. Fondamento Normativo**  
Il richiamo all’art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 suggerisce che la richiesta del ricorrente fosse motivata da esigenze familiari o personali, che meritano una considerazione prioritaria nell’ambito delle politiche di mobilità del personale. Questo articolo, infatti, prevede la possibilità per il personale di richiedere l’assegnazione temporanea, evidenziando come la normativa vigente preveda misure di tutela per i dipendenti, in particolare in situazioni di particolare necessità.

**3. Aspetti Procedurali**  
L'ordine del TAR di provvedere all'assegnazione entro trenta giorni rappresenta un chiaro monito per l’amministrazione, che deve ora attivarsi rapidamente per rispettare questa scadenza. La decisione di indicare una preferenza per gli uffici più prossimi alla residenza del ricorrente sottolinea l'importanza di bilanciare le esigenze lavorative con quelle personali, mirando a garantire una qualità della vita adeguata al personale coinvolto.

**4. Implicazioni Future**  
Il provvedimento del TAR non solo risponde a una richiesta immediata del ricorrente, ma potrebbe avere anche un impatto più ampio sulle pratiche di assegnazione del personale all'interno del Ministero dell’Interno. Un accoglimento della domanda cautelare potrebbe incentivare altri dipendenti a presentare istanze simili, contribuendo a un ripensamento delle politiche di mobilità e di assegnazione del personale.

**Conclusione**  
In definitiva, la decisione del TAR .... rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei diritti dei dipendenti pubblici, evidenziando l'importanza di un equilibrio tra esigenze lavorative e personali. L'amministrazione è ora sollecitata a rispondere in modo tempestivo e adeguato, garantendo così non solo il rispetto della normativa vigente, ma anche un clima di fiducia e rispetto reciproco tra dipendenti e istituzioni.


Pubblicato il 06/02/2025
N. 00028/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00012/2025 REG.RIC.           
 
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ....
Sezione Staccata di .... ....
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2025, proposto da


.... ...., rappresentato e difeso dall'avvocato .... ...., con domicilio eletto presso il suo studio in ...., via ...., 92;


contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in .... ...., via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 0087579 del 24.12.2024 adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti, con il quale è stata respinta l’istanza ex art. 42 bis D.lgs. n. 151/2001 presentata dal ricorrente in data 14.6.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e per la conseguente condanna del Ministero all’assegnazione temporanea del ricorrente presso una delle sedi indicate nella istanza predetta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato, presta servizio presso il .. Reparto Mobile della Polizia di Stato di .... ...., e il suo nucleo familiare, composto dalla convivente e un figlio minore di un anno, risiede a ....;
Rilevato che il provvedimento impugnato risulta motivato con riferimento al parere contrario (prot. 8977 del 14.09.2024) del Dirigente dell’anzidetto Reparto, basato sulla “recente, inedita, sopravvenuta attività operativa delegata … che comporterà l’aggregazione prolungata di personale dipendente all’estero, nello specifico in Albania, che si aggiunge ai già gravosi impegni istituzionali espletati”, afferenti a “complessi servizi di scorta a cittadini immigrati…, di vigilanza presso centri di accoglienza, di OP in occasione dei numerosi eventi sportivi …”, in assenza, tuttavia, di riferimenti specifici e circostanziati alla professionalità del richiedente ed alla conseguente sua insostituibilità;
Considerato, nondimeno, che lo stesso Dirigente aveva inizialmente espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza (prot. 6215 del 17.06.2024), non ravvisando esigenze organiche o di servizio ostative all’assegnazione temporanea del dipendente ad altra sede, e ciò nonostante le ulteriori ragioni addotte a sostegno del parere negativo fossero all’epoca già sussistenti, afferendo alle “istanze di collocamento in quiescenza formalizzate … per l’anno venuto e [a]i pensionamenti già registrati nell’anno corrente”;
Tenuto conto, ancora, quanto alle citate ‘sopravvenienze di servizio’, che l’Amministrazione resistente non ha mosso alcuna contestazione sui profili di censura dedotti in ricorso sul versante del carattere ‘volontario’ dell’assegnazione di personale per il servizio correlato al trasferimento dei migranti in Albania, peraltro su base periodica e secondo un programma di rotazione/turnazione su scala nazionale;
Considerato, infine, che nel provvedimento impugnato si dà atto che il Reparto di appartenenza del dipendente presenta “un sovraorganico, per il personale appartenente al ruolo assistenti ed agenti, di sole 14 unità” a fronte di una scopertura complessiva dell’organico di 18 unità;
Ritenuto, per tali motivi, che nel caso specifico non sembrano prima facie sussistenti quelle “motivate esigenze organiche o di servizio” di cui all’art. 40, comma 1, lett. q) del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, che legittimerebbero il rigetto dell’istanza, non rientrando, anzitutto, le mansioni svolte dal ricorrente tra quelle di primaria importanza e non risultando, ancora, egli impegnato in nessun programma o missione speciale ad altissima valenza operativa;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, anche sotto il profilo del periculum in mora, stante l’età del figlio del ricorrente, dovendosi così ordinare all’Amministrazione di disporne, entro e non oltre giorni trenta, l’assegnazione temporanea presso un qualsiasi ufficio di polizia dislocato nella provincia di ...., con preferenza per quelli più prossimi alla sua residenza;
Ritenuto che le circostanze della controversia, complessivamente considerate, giustificano la compensazione delle spese della fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ...., Sezione Staccata di .... ....,
accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di provvedere in merito all’assegnazione temporanea del ricorrente, entro e non oltre trenta giorni, presso un qualsiasi ufficio di polizia dislocato nella provincia di ...., con preferenza per quelli più prossimi alla sua residenza.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in .... .... nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Romeo Caterina Criscenti
 
 
 
IL SEGRETARIO


 

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