Consiglio di Stato 2025- Il caso in esame riguarda il ricorso presentato al TAR Lazio da un soggetto che ha impugnato il provvedimento del Ministero della Difesa inerente al non accoglimento della sua istanza di arruolamento per chiamata diretta nominativa, ai sensi dell'articolo 705 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche. La questione è complessa e merita un’analisi approfondita.
### Contesto Normativo
L'articolo 705 del decreto legislativo n. 66/2010 disciplina le modalità di arruolamento nelle Forze Armate, prevedendo la possibilità di chiamata diretta per determinate categorie di soggetti. È fondamentale che l'istanza di arruolamento rispetti i requisiti normativi, tra cui l'idoneità fisica e psichica. Nel caso specifico, si segnalano problematiche legate alla condizione del genitore del ricorrente, un Luogotenente dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato.
### Motivi di Impugnazione
Il ricorrente ha presentato tre distinti ricorsi:
1. **Primo Ricorso**: Contestazione del provvedimento di non accoglimento della domanda di arruolamento, sottolineando l'erronea applicazione delle normative vigenti da parte dell'Amministrazione.
2. **Ricorso per Motivi Aggiunti (6.10.2021)**: Impugnazione del successivo provvedimento di riesame, evidenziando che l'atto non avrebbe dovuto confermare il rifiuto iniziale, ma piuttosto considerare ulteriori elementi a favore dell'istanza.
3. **Secondo Ricorso per Motivi Aggiunti (17.12.2021)**: Contestazione del provvedimento che ha respinto l'istanza sulla base della condizione di idoneità del genitore, ritenuta non pertinente rispetto ai requisiti per l'arruolamento del ricorrente.
### Pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha rigettato l'appello presentato dall'Amministrazione. La decisione di condannare l’Amministrazione appellante al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge, evidenzia la posizione di favore per il ricorrente e la necessità di una valutazione equa e giusta da parte delle autorità competenti.
### Riflessioni Finali
Questo caso mette in luce l'importanza di una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni normative in materia di arruolamento nelle Forze Armate. La questione dell’idoneità del genitore, sebbene rilevante, non dovrebbe influenzare negativamente le opportunità di arruolamento del ricorrente, che ha diritto a una valutazione basata su criteri oggettivi e personali.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un'importante affermazione dei diritti del ricorrente e una chiamata all'Amministrazione a rivedere le proprie decisioni in un'ottica di maggiore attenzione alle normative e ai diritti dei cittadini.
Pubblicato il 17/03/2025
N. 02164/2025REG.PROV.COLL.
N. 02015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2022, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del Ministero della Difesa di non accoglimento dell'istanza presentata in data 4.2.2020 di “Arruolamento per chiamata diretta nominativa, ai sensi dell'articolo 705 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche” nonché gli atti connessi e consequenziali.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6.10.2021, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 30.9.2021, di non accoglimento dell'istanza del 4.2.2020, adottato all’esito del riesame effettuato “in esecuzione dell’ordinanza del TAR Lazio n. -OMISSIS-”.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.12.2021 parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento del 9.12.2021, di non accoglimento dell'istanza del 4.2.2020, adottato per la seguente motivazione: “il genitore, Luogotenente -OMISSIS- essendo stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato, ma idoneo nella riserva, nonché idoneo al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, non si trovava nella posizione di congedo assoluto”.
Costituitosi in giudizio, il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
Con sentenza n. -OMISSIS- il TAR Lazio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse, e ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando l’atto impugnato.
Avverso tale pronuncia giudiziale il Ministero della Difesa ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: error in iudicando; insussistenza dei presupposti per la concessione del chiesto beneficio.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto dei motivi aggiunti depositati in data 17.12.2021, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. -OMISSIS- ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 5.3.2025 – tenutasi in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
3. Con un unico, articolato motivo di gravame, l’appellante deduce l’erroneità della pronuncia impugnata, per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto la sussistenza dei presupposti normativamente richiesti ai fini della concessione del chiesto beneficio. In particolare, ad avviso dell’appellante, ai fini dell’arruolamento diretto nominativo ex art. 705 d. lgs. n. 66/10 (Codice dell’Ordinamento Militare – COM), occorrerebbero non soltanto i requisiti oggettivo e soggettivo (congiunto di un militare vittima del dovere), ma anche che si tratti di congiunto di militare divenuto permanentemente inabile al servizio con invalidità non inferiore all’ottanta per cento.
L’assunto è infondato.
3.1. L’art. 705 COM, nella versione applicabile nel periodo compreso tra il 31.12.2013 e il 20.2.2020 stabilisce che: “Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli ... del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative, individuate con decreto del Ministro della difesa [...]”.
Viceversa, solo con la modifica all’art. 705 COM operata dal d. lgs. n.173/19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.2.2020 e in vigore dal successivo 20.2.2020, il legislatore ha stabilito che: “Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidità non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative [...]”.
3.2. Dunque, la novella normativa si applica unicamente alle istanze successive alla sua entrata in vigore, e dunque soltanto alle istanze successive al 20.2.2020.
E poiché l’istanza dell’odierno appellato è stata proposta in data 4.2.2020, essa andava esaminata secondo la previgente normativa, che come sopra esposto non prevedeva affatto la necessità di un congedo assoluto, come invece affermato dall’Amministrazione nell’atto impugnato con motivi aggiunti 17.12.2021, e oggetto del presente giudizio.
Occorreva soltanto che il richiedente fosse parente (nel caso di specie: figlio) di un militare con ferite riconducibili a causa di servizio. Situazione pacificamente sussistente nel caso di specie, posto che al genitore dell’odierno appellato è stato attribuito uno status equiparato alla “vittima del dovere”.
3.3. Per tali ragioni, è evidente l’illegittimità dell’impugnato diniego, essendo quest’ultimo stato emesso in virtù di una previsione normativa non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame.
4. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’Amministrazione appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall’appellato, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 – tenutasi in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Michele Palmieri Giovanni Sabbato
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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