Consiglio di stato 2025- Il caso descritto riguarda un concorso interno per la copertura di posti di vice ispettore tecnico nella Polizia di Stato, con particolare attenzione alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. Di seguito, un commento tecnico dettagliato su alcuni aspetti chiave della questione.
### 1. **Contesto del Concorso**
Il concorso in oggetto è stato indetto per coprire 307 posti di vice ispettore tecnico, suddivisi in vari settori, inclusa l'informatica. La rilevanza del profilo informatico è evidente, considerata l'importanza crescente della tecnologia nella sicurezza pubblica.
### 2. **Normativa di Riferimento**
L'art. 6 del bando di concorso stabilisce le modalità di presentazione e valutazione dei titoli dei candidati. È importante notare che il bando non richiede un titolo di studio specifico per l'accesso, il che amplia la partecipazione potenziale, ma introduce anche una certa soggettività nella valutazione dei titoli presentati.
### 3. **Valutazione dei Titoli**
L'art. 6 del bando distingue tra titoli di servizio e titoli di cultura. Nello specifico:
- **Titoli di servizio**: Questi includono esperienze lavorative di particolare rilevanza. Tuttavia, nel caso specifico, sembra che l'Amministrazione non abbia riconosciuto alcun punteggio per gli incarichi e servizi di particolare rilevanza del candidato, il che potrebbe sollevare interrogativi sulla trasparenza e sull'equità della valutazione.
- **Titoli di formazione professionale**: Al contrario, il candidato ha ricevuto il punteggio massimo per i titoli di formazione. Ciò evidenzia un disallineamento tra esperienza pratica e formazione teorica, che potrebbe non riflettere adeguatamente le competenze necessarie per il ruolo.
### 4. **Punteggio e Graduatoria**
Il candidato ha ottenuto un punteggio totale di 28,492, ritenuto insufficiente per rientrare tra i vincitori. È utile considerare che il punteggio finale è il risultato di una combinazione di vari fattori, e la mancanza di punteggio per i titoli di servizio potrebbe aver avuto un impatto significativo sulla sua posizione in graduatoria.
### 5. **Considerazioni Giuridiche**
L'assenza di riconoscimento per i titoli di servizio potrebbe essere oggetto di contestazione. Se il candidato ritiene che i suoi titoli di servizio fossero effettivamente di particolare rilevanza e meritassero un punteggio, potrebbe presentare ricorso. La valutazione dei titoli deve essere effettuata con criteri oggettivi e trasparenti, e la motivazione per l'esclusione dei punteggi dovrebbe essere chiaramente documentata.
### 6. **Implicazioni Future**
Questo caso mette in luce l'importanza di definire chiaramente i criteri di valutazione e di garantire che l'Amministrazione fornisca motivazioni adeguate per ogni decisione relativa ai punteggi. Ciò è cruciale non solo per garantire l'equità del processo selettivo, ma anche per mantenere la fiducia nei meccanismi di reclutamento della Polizia di Stato.
### Conclusione
La situazione del Sovr. Capo Tecnico della Polizia di Stato evidenzia la complessità dei concorsi pubblici e la necessità di un'attenta analisi e valutazione dei titoli presentati dai candidati. È fondamentale che gli organi competenti agiscano con trasparenza e coerenza, garantendo che le decisioni siano giustificate da criteri chiari e definiti. La questione potrebbe aprire la strada a una revisione delle pratiche di valutazione e a una maggiore attenzione verso l'importanza dell'esperienza professionale nel processo di selezione.
Pubblicato il 08/04/2025
N. 02988/2025REG.PROV.COLL.
N. 02425/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2022, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato .., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11895/2021, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Davide Ponte e nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sovr. Capo Tecnico della Polizia di Stato -OMISSIS- presentava domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, per la copertura di 307 posti per vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, pubblicato sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/36 del 2 luglio 2018.
2. Il bando in esame prevedeva la suddivisione dei 307 posti in diversi settori, tra cui il profilo informatico, per il quale venivano banditi 53 posti.
3. L’art. 6, comma 6, del bando prevedeva che la Direzione centrale per le risorse Umane del dipartimento della Pubblica Sicurezza inviasse alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione unitamente ad una scheda contenente l’elenco dei titoli dichiarati dal candidato all’atto dell’iscrizione al concorso e validate dall’Ente matricolare competente, con successiva annotazione dei titoli valutabili e attribuzione dei relativi punteggi da parte della stessa Commissione.
5. Quanto ai titoli valutabili, l’art. 6 del bando - che non prevedeva, per l’accesso alla qualifica, il possesso di uno specifico titolo di studi – ammetteva i titoli di servizio e i titoli di cultura. All’interno della categoria dei titoli di servizio, indicata all’art. 6, comma 1, lett. a, n.5, venivano ricompresi gli incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre Amministrazione a seguito di specifica autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, per i quali il bando prevedeva l’attribuzione fino a 4 punti.
Il successivo punto n. 6 art. 6, comma 1, lett. a), prevedeva la valutazione dei titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti.
7. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in data 22 novembre 2019, venivano approvate le graduatorie di merito relative ai singoli profili professionali messi a concorso e, a seguito della loro pubblicazione sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n.1/54, l’appellante apprendeva di non essere rientrato tra i vincitori del concorso (benché idoneo) per il profilo professionale informatico, non avendo conseguito un punteggio utile (28,492).
8. In merito alla valutazione degli incarichi e servizi di particolare rilevanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. a, n.5, l’Amministrazione non riconosceva alcun punteggio. Diversamente, veniva attribuito il massimo punteggio per i titoli attinenti alla formazione professionale.
9. In particolare, tra i servizi riportati in domanda per i quali era stato attribuito alcun punteggio vi era quello di “Amministratore locale del sistema informativo Pastrani Web” (focal point) svolto dal 22 ottobre 2002 al 18 aprile 2006 e dal 19 aprile 2006 al 1° gennaio 2011 che, ove valutato, avrebbe consentito al ricorrente di conseguire il punteggio aggiuntivo di 1,5 così da collocarsi utilmente in graduatoria ed essere ammesso al corso di formazione.
10. L’interessato impugnava i provvedimenti emanati dall’Amministrazione, previa sospensione, con ricorso proposto davanti al Tar per il Lazio, deducendo i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6, COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 5 DEL BANDO DI CONCORSO 9 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PUBBLICATI IN DATA 13 FEBBRAIO 2019 – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A.
Il ricorrente lamentava la violazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) punto 5 del bando di concorso e conseguentemente dei criteri di valutazione dei titoli, in quanto, nonostante l’Amministrazione avesse previsto espressamente la doppia valutazione del servizio prestato come focal point – sia come titolo formativo che come incarico –, la stessa avrebbe in seguito riconosciuto il punteggio di 1,5 spettante al Sovr. -OMISSIS- per il solo titolo formativo. Ciò malgrado l’esecuzione dell’incarico di focal point emergesse manifestamente dalla domanda di partecipazione al concorso nonché dalla copia degli incarichi di servizio allegati.
II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PUBBLICATI IN DATA 13 FEBBRAIO 2019 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITÀ POSTUMA DEI BANDI DI GARA – VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.241/90 - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONIE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 E 3 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI E DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELLA P.A.
Parte appellata imputava alla Commissione l’erronea attribuzione dei punteggi per gli incarichi espletati, essendo stato attribuito un punteggio inferiore a quello espressamente previsto all’interno della tabella elaborata all’atto della definizione dei criteri di valutazione degli incarichi, senza che fosse pervenuta alcuna motivazione in merito.
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART 3 L 241/90 – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - MOTIVAZIONE FUORVIANTE –ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA.
Con il terzo motivo l’odierno l’appellato impugnava il provvedimento per violazione del principio di non contraddizione nonché per evidente violazione dell’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della L. 241/90, avendo l’Amministrazione valutato “per analogia” tre incarichi attribuiti al ricorrente senza esternarne le ragioni nella motivazione addotta.
IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 25 TER DEL DPR 337 DEL 24 APRILE 1982 RECANTE LA DISCIPLINA PER L’ACCESSO AI RUOLI TECNICI – SCIENTIFICI E TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ARBITRARIETÀ – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONIE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
In via subordinata, il ricorrente lamentava l’illegittimità del bando di concorso per non avere previsto quale requisito di partecipazione per l’accesso a detta qualifica, come espressamente richiesto dalla normativa di settore, il possesso di uno specifico titolo di studio.
11. Faceva seguito un primo atto di motivi aggiunti con cui si evidenziava che l’Amministrazione in data 31.12.2020 avesse bandito un secondo concorso interno - stabilendo i medesimi criteri di valutazione dei titoli predisposti per il precedente concorso - per il reclutamento di 400 viceispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, dei quali 90 posti riservati dall’Amministrazione al profilo informatico. In relazione alla predetta procedura selettiva, il Sig. -OMISSIS- aveva inoltrato apposita domanda di partecipazione, riportando, all’esito delle valutazioni, il punteggio complessivo di punti 31,492. Precisava il ricorrente che anche per detto concorso, il servizio prestato nella qualifica di focal point era stato enucleato all’interno della tabella di cui all’art. 5 comma, 1 lett a), punto 5 del bando tra i titoli valutabili, con assegnazione di un punteggio di 1,5 punti. Tuttavia, a differenza del concorso bandito nell’anno 2018, l’Amministrazione aveva correttamente valutato il servizio di “Amministrazione locale del sistema informativo Pastrani Web” (focal point) svolto dal sig. -OMISSIS-, mediante l’assegnazione di punti complessivi 3.
12. Il primo Giudice, con ordinanza n. 2215/2020 del 19.02.2020 onerava l’Amministrazione di fornire documentati chiarimenti istruttori. Adempimento cui la stessa ottemperava il successivo 18.05.2020, depositando in giudizio le note impugnate dall’odierno appellato con un secondo atto di motivi aggiunti.
Con l’atto di gravame, si censurava l’omessa motivazione e/o chiarimento sia in ordine alle ragioni che conducevano l’Amministrazione a confermare il punteggio precedentemente attribuito, sia ai criteri utilizzati dalla Commissione al fine di riconoscere “per analogia” un punteggio nettamente inferiore rispetto a quello espressamente riportato nei criteri di valutazione dei titoli.
13. Con ordinanza n. 739 del 10.02.2021, il Tar accoglieva l’istanza cautelare e disponeva nel contempo l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
14. Con ultimo atto di motivi aggiunti, l’allora ricorrente impugnava l'allegato n. -OMISSIS- del 28.06.2021 della Commissione esaminatrice del concorso, con cui si confermava l'attribuzione del punteggio precedentemente attribuito unitamente alla nota -OMISSIS- del 19.07.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica Sicurezza direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
15. Con sentenza n. 11895 del 18 novembre 2021, il Tar per il Lazio Sezione Prima Quater ha parzialmente accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti.
15.1 In particolare, il primo Giudice ha ritenuto fondate le censure dedotte dall’odierno appellato limitatamente alla parte in cui l’Amministrazione aveva omesso di riconoscere al ricorrente il punteggio di 1,5 per il titolo di focal point poiché, nonostante il bando prevedesse che ai fini dell’attribuzione del punteggio sarebbero stati valutati solo i titoli indicati in domanda ed annotati nello stato matricolare, sarebbe gravato sull’Amministrazione l’onere di adempiere alla corretta trascrizione dei titoli del dipendente nello suo stato matricolare.
16. Avverso l’indicata sentenza il Ministero dell’Interno ha tempestivamente proposto appello ritualmente notificato il 21 marzo 2022 e depositato in data 22 marzo 2022.
16.1 Con un unico motivo di gravame, l’Amministrazione appellante censura la pronuncia di primo grado per aver disapplicato il bando di concorso laddove all’art. 6 limita la valutazione dei titoli ai soli indicati in domanda e annotati nel foglio matricolare.
16.2 Parte appellante ritiene, infine, che la sentenza impugnata si ponga in contrasto con la prevalente giurisprudenza di questo Consiglio, che in fattispecie analoghe ha escluso la possibilità per l’Amministrazione di prendere in esame titoli non annotati nello stato matricolare ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal bando di concorso. In dettaglio, a fronte di un onere da parte dell’Amministrazione di una regolare tenuta del foglio matricolare è sicuramente desumibile dal generale principio di autoresponsabilità di cui all’art. 1227 c.c. e dall’art. 29 del d.P.R. n. 686/1957, che consente al pubblico dipendente di estrarre in ogni momento copia del proprio foglio matricolare, un corrispondente onere a carico del dipendente di controllare e chiedere l’eventuale rettifica/aggiornamento del proprio foglio matricolare.
17. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
18. L’appello è infondato.
19. Premessa la non contestazione degli elementi posti a base della fattispecie controversa, cioè il possesso del titolo non valutato ed il punteggio potenzialmente spettante per lo stesso titolo tale da consentire l’utile collocazione in graduatoria, va condivisa la conclusione nel senso che l’annotazione del foglio matricolare del dipendente è, di norma, un adempimento al quale il Ministero dell'Interno è obbligato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, che stabilisce che nel foglio matricolare degli impiegati civili dello Stato siano indicati “tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni”. Pertanto, grava sull’amministrazione l’onere di adempiere alla corretta trascrizione dei titoli del dipendente nello stato matricolare del dipendente al quale, al più, potrebbe essere imputata la responsabilità di non avere indicato nella domanda il titolo in questione (ma nella specie il titolo risultava dalla domanda di partecipazione al concorso, nonché da copia degli incarichi di servizio allegati alla stessa).
20. Ciò che il primo giudice ha condivisibilmente valorizzato, ai fini dell'accoglimento della domanda in parte qua, è quindi il dato che la mancata annotazione del titolo di causa nel foglio matricolare sia riconducibile alla stessa amministrazione titolare della tenuta di quest'ultimo documento. Amministrazione che, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 24 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, è tenuta alla gestione e aggiornamento del fascicolo personale del dipendente e del relativo foglio matricolare e che è stata destinataria della produzione del titolo di studio in querstione, costituente titolo valutabile ai fini della progressioni auspicata. Sicchè, prima ancora della mancata attivazione, da parte del dipendente, della procedura sollecitatoria di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 686 del 1957 in relazione al mancato aggiornamento del foglio matricolare, pare al Collegio che rilevi l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a tale doverosa procedura (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 9 febbraio 2022, n. 917). In definitiva, la mancata annotazione di un titolo nello stato matricolare di un candidato (ove tale titolo sia effettivamente posseduto e dichiarato dallo stesso) non è condizione sufficiente per giustificare la sua mancata valutazione da parte dell'amministrazione.
21. Va pertanto ribadita la necessità di riconoscere il punteggio spettante per i titoli effettivamente posseduti e indicati in domanda ma non trascritti nello stato matricolare, tenuto conto dell'obbligo dell'amministrazione di aggiornare lo stato matricolare, fatta eccezione dei soli casi – che non si riscontrano nella specie - in cui tale onere sia espressamente contemplato a carico del dipendente.
22. Neppure si pone il tema del soccorso istruttorio, in quanto è stata la stessa Amministrazione ad aver previsto all'art. 6, comma 1, lett. a), n. 5) del bando che il c.d. focal point potesse essere riconosciuto sia come titolo formativo, che come incarico di servizio, avendolo riportato in tale tabella.
23. Inoltre, il servizio in questione – risultante dalla domanda di partecipazione al concorso, nonché da copia degli incarichi di servizio allegati alla stessa - è stato valutato ai soli fini del punteggio per i titoli formativi e non anche per quelli di servizio. Pertanto, se per un verso (teorico) l’attribuzione di un distinto punteggio (uno relativo all'acquisizione del titolo e l'altro per l'esecuzione del corrispondente incarico di servizio) sarebbe risultato coerente alla massima valorizzazione delle esperienze e competenze del candidato, per un altro verso (applicativo) risulta che il servizio c.d. focal point sia stato correttamente valutato nel successivo concorso bandito il 31 dicembre 2020 ed a cui l'appellato ha partecipato, ottenendo il relativo punteggio.
24. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
25. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Davide Ponte
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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