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12 aprile 2025

Consiglio di Stato 2025-Il caso in esame riguarda l'impugnazione da parte del sig. -OMISSIS- del provvedimento del Ministero dell'Interno che ha escluso il suo nome dalla graduatoria dei vincitori del concorso interno per la copertura di posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato. Il ricorso è stato presentato al Tar Lazio e si fonda su una serie di questioni relative alla validità della sua partecipazione e alla corretta registrazione dei suoi titoli.

 

Consiglio di Stato 2025-Il caso in esame riguarda l'impugnazione da parte del sig. -OMISSIS- del provvedimento del Ministero dell'Interno che ha escluso il suo nome dalla graduatoria dei vincitori del concorso interno per la copertura di posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato. Il ricorso è stato presentato al Tar Lazio e si fonda su una serie di questioni relative alla validità della sua partecipazione e alla corretta registrazione dei suoi titoli.

### Analisi del Caso

1. **Contesto del Concorso**: Il concorso, indetto con decreto del 31 dicembre 2018, prevedeva la copertura di 614 posti di Vice Ispettore riservati al personale già in servizio nel ruolo dei Sovrintendenti. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 31 gennaio 2019.

2. **Procedura di Verifica dei Titoli**: La questura ha comunicato ai candidati la necessità di controllare la propria scheda titoli e il foglio matricolare attraverso una circolare ministeriale. Questo passaggio è cruciale, poiché la corretta registrazione dei titoli è fondamentale per l'ammissione alla graduatoria finale. I candidati avevano cinque giorni per segnalare eventuali errori.

3. **Richiesta di Rettifica**: Il sig. -OMISSIS- ha presentato una richiesta di rettifica il 7 maggio 2019, chiedendo l'inserimento del diploma di ragioniere tra i titoli di studio. La richiesta è stata registrata, suggerendo che vi sia stata una qualche forma di validazione del titolo da parte dell'ufficio competente.

4. **Tempistiche e Validazione**: È importante notare che la circolare ministeriale stabiliva che, dal sesto giorno dopo la comunicazione via email, la scheda titoli sarebbe diventata definitiva e non più modificabile. Qui può sorgere una questione legale: se la richiesta di rettifica è stata presentata entro il termine stabilito e se l'ufficio ha effettivamente validato l'inserimento del titolo, dovrebbe essere considerata valida.

### Questioni Giuridiche

- **Diritto di Partecipazione**: Il sig. -OMISSIS- sostiene di avere rispettato le procedure di rettifica e di essere in possesso del titolo richiesto. La sua esclusione dalla graduatoria potrebbe configurarsi come un errore procedurale, se non è stato considerato il titolo di studio in base alla sua richiesta.

- **Onere della Prova**: Il Ministero e l'amministrazione hanno l'onere di dimostrare che la richiesta di rettifica non è stata accettata o che il titolo di studio non soddisfa i requisiti. Se il ricorrente è in grado di provare che la sua richiesta è stata validata e che il diploma di ragioniere soddisfa i criteri per la partecipazione al concorso, potrebbe avere buone possibilità di vittoria.

- **Interesse Legittimo**: Il sig. -OMISSIS- ha un interesse legittimo a contestare l'esclusione dalla graduatoria, in quanto la decisione influisce diretta sulla sua carriera e sul suo futuro professionale.

### Conclusioni

In attesa della decisione del Tar, il caso solleva importanti questioni riguardanti la correttezza delle procedure amministrative e il diritto di accesso ai concorsi pubblici. È fondamentale che la pubblica amministrazione operi con trasparenza e rigore, soprattutto in contesti competitivi come quelli del settore della sicurezza pubblica. La decisione finale del Tar potrebbe avere implicazioni significative non solo per il sig. -OMISSIS-, ma anche per la gestione futura di concorsi pubblici e la validazione dei titoli di studio.




Pubblicato il 08/04/2025
N. 02990/2025REG.PROV.COLL.
N. 02748/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2748 del 2022, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ..
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11503/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a. e dell’art. 13-quater disp. att. c.p.a. (articolo aggiunto dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113.), preso atto del deposito delle note di passaggio in decisione, è data la presenza dell'.avv. Sgobba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO
1.Con provvedimento del Ministero dell’Interno n°-OMISSIS- è stata pubblicata e approvata la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso interno esame per la copertura di 614 posti di Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, escludendo il sig. -OMISSIS- dalla posizione di idoneo vincitore.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 7748/2020 proposto dinanzi al Tar Lazio, l’odierno appellato ha impugnato il provvedimento deducendo:
il Sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso interno, per titoli ed esame per la copertura di 614 posti di Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, riservato al personale appartenente al ruolo dei Sovrintendenti, indetto con decreto del 31 dicembre 2018, il cui termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scadeva il 31/01/2019.
Con circolare ministeriale del 27 marzo 2021, inviata dalla Questura di .... con nota del 30 aprile 2019, si invitavano i candidati a segnalare, entro 5 giorni, le osservazioni su eventuali inesattezze ed errori della scheda titoli e foglio matricolare visionati nell'area riservata del portale.
Con e-mail del 7/5/2019, parte appellata ha inviato al responsabile dell’ufficio matricola della Questura di .... una richiesta di rettifica della istanza di partecipazione, chiedendo di inserire nei titoli di studio il diploma di ragioniere, regolarmente conseguito dall’istante. La validazione della richiesta di rettifica avanzata dal ricorrente è stata registrata sul portale di riferimento in data 7/05/2019.
Con decreto del Direttore Centrale p.t. del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno n°-OMISSIS- è stata pubblicata e approvata la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso interno, senza l’indicazione tra i vincitori del nominativo del ricorrente.
Con lettera in data 12/06/2020 il Sig.-OMISSIS-ha chiesto l’integrazione del titolo di studio citato nella domanda di partecipazione, senza ottenere però riscontro.
Pertanto ha proposto ricorso avverso il suddetto decreto recante la graduatoria di merito e la graduatoria dei vincitori del concorso interno, deducendo l’omessa valutazione del titolo di studio segnalato: se riconosciuta la richiesta di rettifica, il sig.-OMISSIS-avrebbe conseguito il punteggio di 31,172, in luogo di 29,172, collocandosi al n.194, invece che al n.884, venendo in conseguenza compreso tra i vincitori del concorso


3. Il TAR competente, con la sentenza 2021 n. 11503, pubblicata il 9/11/2021 ha accolto il ricorso numero di registro generale 7748 del 2020, così motivando:
- rigetta le eccezioni avanzate dalla resistente Amministrazione riguardo ai profili di irritualità del gravame per tardività dell’atto recante i motivi aggiunti, nonché sostenenti la genericità della procura.
- Passando al merito, il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Parte ricorrente con il ricorso in esame ha contestato la mancata attribuzione del punteggio risultante dal titolo del diploma di ragioniere posseduto, regolarmente annotato sul foglio matricolare pur se non indicato nella originaria domanda di partecipazione e comunque segnalato all’ufficio del Personale–Matricola della Questura di ...., a seguito della comunicazione di detto Ufficio in data 30 aprile 2019 n. 1556 al personale interessato alla procedura concorsuale recante l’invito al personale interessato alla regolarizzazione di eventuali errori e/o inesattezze nelle schede titoli o nel foglio matricolare con segnalazione allo stesso Ufficio.
D’altronde, la circolare n.333-A/9806.D.1 del 18.11.2008 stabilisce che il titolo per essere valido deve essere regolarmente trascritto a matricola. Inoltre, la stessa Questura- Ufficio Personale- Matricola con la nota del 30 aprile 2019, ha invitato i candidati a segnalare a detto Ufficio le osservazioni su eventuali inesattezze ed errori della scheda titoli e foglio matricolare visionati nell’area riservata del portale.
Non risulta fondata la censura relativa alla violazione del principio di autoresponsabilità dei concorrenti in sede di presentazione della documentazione concorsuale: non è stato infatti il sig.-OMISSIS-ad attivarsi autonomamente chiedendo la rettifica del titolo, ma la stessa Amministrazione a consentirlo per tutti i concorrenti.
In via ulteriore, le circostanze del caso concreto rendevano il soccorso istruttorio misura dovuta: l’Amministrazione aveva contezza dell’esistenza e del possesso del diploma non indicato dal candidato al momento della domanda, in quanto inserito nel foglio matricolare allegato alla domanda.
Per tali motivi, il ricorso di primo grado deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere correttamente rivalutata la posizione del ricorrente.
4. Avverso tale pronuncia è insorto il Ministero dell'Interno con atto di appello notificato in data 28/03/2022, depositato 31/03/2022, a mezzo del quale ha chiesto- previa sospensione della esecutività della impugnata sentenza- in riforma della stessa, di rigettare ricorso in quanto inammissibile ed infondato
5. Il sig.-OMISSIS-si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Alla pubblica udienza del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. L’appello è infondato, come già prospettato in sede cautelare, con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod. proc. amm.
8. Premessa la non contestazione degli elementi posti a base della fattispecie controversa, cioè il possesso del titolo non valutato ed il punteggio potenzialmente spettante per lo stesso titolo tale da consentire l’utile collocazione in graduatoria, va condivisa la conclusione nel senso che l’Amministrazione aveva contezza dell’esistenza e del possesso del diploma non indicato dal candidato al momento della domanda, in quanto inserito nel foglio matricolare allegato alla domanda e comunque comunicato in sede di procedura attivata dallo stesso Ufficio periferico- Questura di .... di invito ai candidati interessati di effettuare le segnalazioni e osservazioni riguardanti eventuali inesattezze della scheda titoli e foglio matricolare; segnalazione che il ricorrente ha effettuato con la istanza “caricata” dall’Ufficio periferico nell’area personale del candidato del portale e non esaminata dalla Commissione.
9. In generale, va ribadito che l’annotazione del foglio matricolare del dipendente è, di norma, un adempimento al quale il Ministero dell'Interno è obbligato ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, che stabilisce che nel foglio matricolare degli impiegati civili dello Stato siano indicati “tutti i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni”. Pertanto, grava sull’amministrazione l’onere di adempiere alla corretta trascrizione dei titoli del dipendente nello stato matricolare del dipendente.
10. Sicchè, prima ancora della mancata attivazione, da parte del dipendente, della procedura sollecitatoria di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 686 del 1957 in relazione al mancato aggiornamento del foglio matricolare, pare al Collegio che rilevi l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a tale doverosa procedura (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 9 febbraio 2022, n. 917). In definitiva, la mancata annotazione di un titolo nello stato matricolare di un candidato (ove tale titolo sia effettivamente posseduto e dichiarato dallo stesso) non è condizione sufficiente per giustificare la sua mancata valutazione da parte dell'amministrazione.
11. Peraltro, nel caso di specie neppure si pone il tema del soccorso istruttorio, così come lamentato dall’amministrazione appellante, in quanto è la stessa ad aver nella sostanza rimesso in termini parte appellata – al pari di tutti i concorrenti.
11.1 Infatti, come evidenziato dal Tar nei termini già sopra condivisi, risulta che con nota prot. n° Cat. 2.9/2019/Uff.Pers. del 30 aprile 2019, il Dirigente p.t. dell’ufficio personale della Questura di .... ha comunicato a tutti i partecipanti al concorso per cui si converte che l’ufficio concorsi “sta provvedendo alla validazione dei titoli dei candidati in base alle risultanze dei fogli matricolari, già trasmessi agli interessati per la verifica delle annotazioni. Come già noto ai partecipanti il sistema invierà automaticamente una e-mail alla casella di posta elettronica corporate per il candidato, che potrà accedere alla propria area riservata del portale e visualizzare la propria scheda titoli ed il foglio matricolare; nel caso in cui il candidato rilevi errori e/o inesattezze nella stessa, potrà segnalarlo con le proprie osservazioni a quest’ufficio matricola entro il termine tassativo di 5 giorni dalla ricezione della e-mail. Dal sesto giorno la scheda diventerà definitiva e non più modificabile e sarà, quindi, sottoposta alla Commissione Esaminatrice per le valutazioni di competenza”. La conseguente comunicazione veniva effettuata con messaggio di posta elettronica dell’ufficio attività concorsuali del Ministero dell’Interno del 2 maggio 2019.
11.2 Quindi, con messaggio di posta elettronica del 7 maggio 2019, ore 08:29, l’odierno appellato ha inviato al responsabile dell’ufficio matricola della Questura di ...., dott. Massimo -OMISSIS-, una richiesta di rettifica della istanza di partecipazione, chiedendo di inserire nei titoli di studio il diploma di ragioniere regolarmente conseguito dall’istante; in conseguenza di ciò, nella schermata di riferimento della posizione dell’appellato (riferimento n° 1265178) risulta che in data 7 maggio 2019 ore 09:23 la rettifica (file 79097-0all.pdf) era stata “caricata” sul portale di riferimento insieme alla scheda titoli validata e al foglio matricolare.
12. In definitiva, è la stessa p.a. ad aver rimesso in termini parte appellata per la produzione del titolo, peraltro esistente e meritevole di essere preso in considerazione, in coerenza alla regola della massima valorizzazione delle esperienze e competenze del candidato.
13. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto.
14. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
         
         
IL PRESIDENTE, ESTENSORE        
Davide Ponte        
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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