Tar 2025- Il ricorso presentato dalla segretaria generale del comune di ....davanti al TAR rappresenta un importante caso di studio riguardante la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare per quanto concerne le lavoratrici in stato di gravidanza o allattamento. La questione centrale ruota attorno al diniego dell’Ispettorato del Lavoro di .... all’istanza di interdizione dal lavoro richiesta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 151/2001.
### 1. Il quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 151/2001 stabilisce misure di protezione per le lavoratrici madri, riconoscendo il diritto a condizioni di lavoro che garantiscano la loro salute e quella dei loro figli. In particolare, l'articolo 17 prevede la possibilità di richiedere un'interdizione dal lavoro in caso di rischi specifici legati alla gravidanza o all’allattamento. Le disposizioni normative sono state introdotte per tutelare la salute della donna e del bambino, e quindi l’applicazione rigorosa di tali norme è fondamentale.
### 2. Le censure della ricorrente
La ricorrente ha sollevato numerose censure contro il diniego dell'Ispettorato del Lavoro, evidenziando una serie di violazioni normative e procedurali:
- **Violazione delle norme di legge**: La ricorrente ha ritenuto che l'Ispettorato non abbia rispettato le disposizioni previste dal D.Lgs. 151/2001 e dalla legge 241/1990, che impongono un'attenta valutazione dei rischi e delle condizioni lavorative.
- **Inadeguata valutazione della documentazione**: È stato sottolineato che l'Ispettorato non ha considerato in modo adeguato la relazione del medico competente e le osservazioni formulate dalla ricorrente, che attestano la difficoltà di riassegnare la dipendente a mansioni diverse a causa della specificità del suo ruolo.
- **Violazione del principio di precauzione**: La ricorrente ha evidenziato che la decisione dell'Ispettorato contrasta con il principio di precauzione, che è fondamentale quando si tratta di tutelare la salute della madre e del neonato, specialmente durante il periodo critico dell’allattamento.
- **Motivazione illogica e contraddittoria**: La ricorrente ha argomentato che le motivazioni addotte dall'Ispettorato sono insufficienti e contraddittorie, non giustificando adeguatamente il diniego.
### 3. La posizione dell'Ispettorato del Lavoro
Dall'altra parte, l'Ispettorato del Lavoro ha il compito di garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e le sue decisioni devono basarsi su una valutazione obiettiva e rigorosa della documentazione disponibile. Tuttavia, in questo caso, la ricorrente sostiene che l'Ispettorato abbia travisato i fatti e non abbia rispettato le linee guida emanate, sovrapponendosi alle valutazioni del datore di lavoro e del medico competente.
### 4. Considerazioni finali
Il caso in esame pone in evidenza l'importanza di una corretta interpretazione e applicazione delle norme a tutela delle lavoratrici madri. La salute e la sicurezza delle donne in gravidanza o in allattamento devono essere prioritarie, e ogni diniego di richiesta di interdizione dal lavoro deve essere adeguatamente motivato e giustificato. Il TAR dovrà quindi esaminare se l’Ispettorato del Lavoro ha agito nel rispetto delle leggi e dei principi di tutela della salute, e se ha considerato in modo adeguato la documentazione e le circostanze specifiche del caso. La decisione finale potrebbe avere un impatto significativo non solo sulla ricorrente, ma anche sul modo in cui le istituzioni gestiscono le richieste di tutela per le lavoratrici in situazioni simili.
Pubblicato il 12/02/2025
N. 01170/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03040/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3040 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato .. con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di ...., domiciliataria in ...., via Diaz 11;
per l'annullamento
- dell’atto n. 610 del 2024 comunicato con nota di accompagnamento il 10 giugno 2024, con il quale il direttore dell’ispettorato Area Metropolitana di .... ha rigettato la domanda della ricorrente tesa ad ottenere la concessione della interdizione dal lavoro prot. 29839 del 08/05/2024;
- per quanto occorra, del preavviso dei motivi ostativi prot. INL 33870 del 27.5.2024, nonché di ogni atto o provvedimento preordinato, conseguente e comunque connesso;
nonché
per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’interdizione dal lavoro ex art. 17 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 151/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 23 giugno 2024 e depositato in pari data, la ricorrente, segretario generale del comune di .... ...., insorgeva avanti questo TAR avverso e per l’annullamento dell’atto con cui l’Ispettorato del lavoro – Area Metropolitana di .... aveva rigettato la istanza con cui essa ricorrente aveva chiesto l’interdizione dal lavoro ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 151/2001.
1.1. La ricorrente lamentava, in particolare, la illegittimità del diniego per “violazione artt. 7 comma 6, 6, 11, 12 e 17 del D.Lgs. n. 151 del 2001, violazione art. 3, 7 e 10 bis l. 241 del 1990, violazione nota prot. n. 37/0007553/ma002003 del 29 aprile 2013 - linee guida per la corretta applicazione dell’articolo 17 del d. lgs. 151 del 2001, violazione del principio di precauzione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento di potere, motivazione illogica e contraddittoria, difetto di istruttoria”, in quanto, in estrema sintesi: l’Ispettorato del Lavoro di .... non avrebbe valutato integralmente ed adeguatamente la documentazione presentata dal datore di lavoro (Amministrazione comunale di .... ....) la relazione del medico competente e relativa documentazione, le osservazioni ex art. 10-bis l. 241/90 da essa ricorrente formulate in sede procedimentale; in tal guisa tenendo immotivatamente in non cale la dichiarata impossibilità per il datore di lavoro di adibire la dipendente, in stato di allattamento, ad altre mansioni data la infungibilità della posizione dirigenziale ed apicale rivestita dal segretario comunale; la situazione di rischio specifico derivante dalla natura stesse delle funzioni espletate dalla ricorrente, senza orari prefissati, spesso in ore serali, a contatto diretto con il pubblico; l’Ispettorato si sarebbe illegittimamente sovrapposto alle valutazioni del datore di lavoro e del medico del lavoro, disattendendone le indicazioni con motivazione insufficiente e con travisamento dei fatti e in violazione delle linee guida emanate in materia; il diniego contrasterebbe con il principio di precauzione e con l’esigenza di tutela della madre anche nel periodo del puerperio e dell’allattamento.
1.2. Con sentenza n. 4567 del 6 agosto 2024 questo TAR declinava la giurisdizione in favore del Giudice ordinario.
1.3. Con sentenza n. 8438 del 22 ottobre 2024 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’interposto gravame, reputava la sussistenza del Giudice amministrativo.
1.4. Con atto notificato in data 23 ottobre 2024 e depositato il giorno successivo, la ricorrente riassumeva il giudizio avanti questo TAR.
1.5. Si costituiva l’Ispettorato del Lavoro, instando per la reiezione del gravame e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica dell’8 gennaio 2025.
2. Il ricorso non è fondato, siccome già plurimamente adombrato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per discostarsi.
2.1. Va, in via liminare, rimarcato l’ordito normativo che viene in rilievo in subiecta materia in forza del quale per il periodo –che quivi viene in rilievo- fino al settimo mese di età del figlio:
- “La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi (…)
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12” (art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 151/01);
- “l’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima” (art. 17, comma 4, d.lgs. 151/01).
2.2. Orbene, a fronte dell’istanza presentata dalla ricorrente, l’Ispettorato del Lavoro avviava il procedimento funzionale ad acquisire dal Comune di ....i necessari elementi istruttori volti a valutare la effettiva sussistenza delle condizioni enumerate nelle sopra riportate disposizioni di cui all’art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 151/01.
2.2.1. All’uopo, il Comune trasmetteva apposita nota del 23 maggio 2024, allegando la relazione del medico competente del 22 maggio 2024, da cui emergeva:
- la impossibilità di stabilire un predeterminato ed indeclinabile orario di lavoro, stante la peculiare natura delle mansioni espletate dal segretario generale di un Comune;
- la convocazione degli organi (Consiglio e Giunta), ai cui lavori il segretario partecipa, preferibilmente in ore serali, al termine della normale giornata lavorativa dei membri degli organi e dei cittadini in genere;
- la impossibilità di adibire la ricorrente allo svolgimento di mansioni “altre”, o “inferiori”, per “l’impossibilità di concentrare in una sola figura le funzioni di controllore e controllato”.
2.2.2. In particolare, di poi, nella relazione del medico competente afferente alla compatibilità dell’attività lavorativa svolta dalla ricorrente con il suo peculiare stato di allattamento, venivano ancora rappresentati i seguenti rischi lavorativi:
- necessità di spostamenti con proprio veicolo o con mezzi pubblici per attività lontana dalla propria abitazione per la natura dell’attività svolta con esposizione a vibrazioni a corpo intero;
- rischio VDT in caso di utilizzo di videoterminale per più di 20 ore settimanali;
- eventuali posture incongrue e/o postura eretta prolungata in relazione all’attività svolta.
2.2.3. Orbene, valutati tali elementi e quelli successivamente introdotti nel procedimento dalla ricorrente a seguito della interlocuzione procedimentale avviata con la comunicazione del cd. “preavviso di rigetto”, l’Ispettorato reputava la insussistenza di “condizioni di lavoro o ambientali” pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
2.3. Ora, in virtù delle disposizioni normative sopra richiamate, è ben vero che:
- l’Ispettorato - anche in relazione a mansioni che non comportino trasporto e sollevamento pesi e che non siano catalogate tra i lavori pericolosi, faticosi e insalubri e anche in assenza di rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C dello stesso T.U., nonché a prescindere dalla individuazione di specifici rischi nel DVR - può disporre l’astensione dal lavoro post partum quando, nel corso dell’attività di vigilanza, con riguardo al caso specifico, emergano “condizioni di lavoro o ambientali [che] siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino”;
- in particolare, la dictio “condizioni ambientali” di cui è dato leggere alla lettera b) del più volte citato art. 17, comma 2, consente di non ritenere vincolata alle sole ‘mansioni’ la valutazione dell’ITL, che, dunque, scaturisce dall’analisi complessiva delle caratteristiche del contesto ambientale in cui la lavoratrice è chiamata a effettuare la prestazione lavorativa.
2.3.1. E, nondimeno, nella fattispecie che ne occupa il giudizio tecnico espresso dal resistente Ispettorato, id est la certazione della insussistenza di pregiudizievoli condizioni di lavoro ovvero ambientali, si appalesa frutto del buon governo dei principi summenzionati, comechè immune da vizi logico-giuridici e partitamente e ragionevolmente motivato, in relazione a tutti i profili emersi nel corso dell’iter istruttorio e nel contraddittorio procedimentale.
2.3.2. E, invero, nel corpo del gravato provvedimento si rileva che:
- quanto al “rischio” di esposizione a vibrazioni a corpo intero determinato dalla necessità per la ricorrente di “spostarsi” con autoveicoli o mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro;
i) il pendolarismo costituisce un peculiare fattore di rischio per lo stato di gravidanza, non anche per il periodo successivo; peraltro, la distanza dal luogo di lavoro non può costituire ex se un rischio specifico rilevante ai fini che ne occupano (lavorativo o ambientale) essendo determinato da “accidenti” esterni ed estranei alle specifiche mansioni espletate e al contesto lavorativo ed ambientale nel suo complesso;
- quanto ai contatti diuturni con il “pubblico”; ii) non risulta dimostrata, in relazione alle funzioni e ai compiti in concreto richiesti al segretario comunale, la rilevanza specifica di tale tipologia di rischio, suscettibile in ogni caso di essere eliso ovvero attenuato pel tramite dell’uso di dispositivi di protezione individuale;
- iii) anche le paventate “posture incongrue”, assumerebbero rilevanza peculiare durante il periodo della gravidanza e non anche successivamente;
- iv) anche l’impossibilità di definire i turni lavorativi secondo orari prefissati non rende ex se le condizioni lavorative “pregiudizievoli” alla salute della lavoratrice e del bambino, derivando da tale conformazione della attività anche una maggiore flessibilità nell’impiego delle energie e del tempo, “tale da rendere verosimile una più efficace conciliazione vita-lavoro”; trattasi, in definitiva, di un dato per così dire “neutro”, non indicativo di una condizione di “pregiudizio”, comechè anche foriero di vantaggi -possibilità di modulare con un certo spazio di autonomia i momenti di pausa/assenza dal lavoro, anche fruendo dei concorrenti strumenti assicurati alla lavoratrice (congedi parentali, permessi, ferie)- di cui non beneficia, di contro, la lavoratrice che a tali orari predeterminati deve attenersi nella esplicazione del proprio lavoro; talchè, cuius commoda, eius et incommoda.
2.3.3. Trattasi di rilievi, puntualmente espressi nel gravato provvedimento, che valgono a giustificare l’avversato diniego.
2.4. A ben vedere, i profili di “rischio” paventati dalla ricorrente (in parte evidenziati anche nella relazione del medico competente):
- assumono una connotazione generica, non mai riferibili a specifiche condizioni di pregiudizio per la salute rivenienti dalle peculiari (comechè direttamente e personalmente riferibili ad essa sola lavoratrice) modalità di espletamento delle mansioni ovvero dal particolare contesto ambientale in cui le prestazioni lavorative si “calano”; trattasi, di contro, di aspetti (orario non predeterminato; contatti con il pubblico; assistenza alle riunioni degli organi comunali, la postura non congrua, il rischio derivante dall’uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali) che, lungi dal connotare specificamente la concreta vicenda lavorativa della ricorrente, tipicamente caratterizzano le funzioni del segretario comunale (di tutti i segretari comunali); non già di rischio specifico si verte, invero, bensì di condizioni pregiudizievoli che la ricorrente pretenderebbe rinvenire nella natura stessa delle prestazioni richieste ad un segretario comunale; una sorta, indi, di “rischio” da “status”, rinvenibile sempre e comunque, pel sol fatto che lo stato di allattamento concerna quella particolare figura di lavoratore costituita, giustappunto, dal segretario comunale;
- non valgono, indi, ad integrare quelle specifiche condizioni pregiudizievoli per la salute del bambino e della donna nascenti -in concreto, e non già in abstracto, con riferimento cioè ai generici munera che tipicamente sono commessi ad un segretario comunale- che, proprio per la loro specifica attinenza ad un determinato contesto (lavorativo e ambientale), solo valgono a giustificare la concessione dell’eccezionale beneficio che ne occupa.
2.4.1. Chè, diversamente opinando, la interdizione de qua agitur, da strumento residuale di tutela della salute del bambino e della lavoratrice -non aliunde presidiabile, proprio a cagione della ricorrenza degli specifici rischi di vulnera per la salute di entrambi, da accertarsi rigorosamente e con riferimento al caso concreto- si trasformerebbe in beneficio generalmente e naturalmente riconnesso ad un determinato status, o profilo, professionale: nella fattispecie che ne occupa, quello del segretario comunale, ma ragionamenti non dissimili potrebbero operarsi per altre figure assimilabili (dirigenti et similia).
2.4.2. In tal guisa tradendo la intima ratio che sorregge il beneficio in parola - siccome enucleata anche al lume dei principi sovranazionali e della stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (pur non ignorata dalla ricorrente) -volto non già e non tanto ad agevolare “l’allattamento” ovvero la miglior cura e assistenza al neonato, bensì a prevenire e ad elidere situazioni, specifiche e concrete, verosimilmente foriere di nocumento per le condizioni di salute del bambino e della donna.
2.4.3. E il rigoroso accertamento della esistenza di tali condizioni -lungi dal ridursi nella disamina della mera elencazione del normale contesto lavorativo che fisiologicamente caratterizza l’espletamento di mansioni ordinariamente connotanti un determinato profilo professionale- postula giustappunto una valutazione specifica che “tenga conto della situazione individuale della lavoratrice interessata, al fine di determinare se la salute o la sicurezza di quest’ultima o quella del suo bambino siano esposte a un rischio” (CGUE, 19 ottobre 2017, in causa C-531/15, pur citata dalla ricorrente alla pag. 4 della II memoria).
2.5. Del resto, come correttamente rappresentato dalla Amministrazione resistente -nel gravato provvedimento e in questa sede giudiziale- ben altri sono gli strumenti volti a tutelare il rapporto genitoriale e l’accudimento del bambino, quali il congedo parentale, oltre che i permessi di allattamento.
2.5.1. Trattasi, invero, di istituti volti a generalmente e fisiologicamente apprestare tutela alle esigenze dei genitori e del bambino -coniugandole con quelle delle sfera lavorativa- che, indi, assumono connotazione “tipica” e “naturale”, in mancanza di concrete e circostanziate situazioni di pericolo per la salute della donna e del bambino che, di contro, solo valgono a legittimare la concessione del beneficio, perciò eccezionale e straordinario, della interdizione post partum contemplato nell’invocato art. 17, comma 2, lett., b) e c), d.lgs. 151/01.
2.5.2. La insussistenza di tale - specifica e peculiare, ambientale e lavorativa - condizione di pericolo per la salute della ricorrente e del di lei piccolo -per vero non mai concretamente allegata dalla ricorrente, ovvero dal Comune e dal medico competente, solo rimarcandosi in abstracto le criticità genericamente e tipicamente riconnesse allo status di segretario comunale- non consente di reputare integrati i presupposti condizionanti la elargizione dell’eccezionale beneficio che ne occupa, deponendo per la legittimità della gravata determinazione e, indi, per la reiezione del gravame.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in .... nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Gianluca Di Vita, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Vampa Gianluca Di Vita
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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