L'Ordinanza n. 24656 del 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è un provvedimento di grande rilievo che traccia una linea di demarcazione netta tra due diverse categorie di tutela giuridica in materia di prestazioni previdenziali: la discriminazione di genere (o per maternità) e il semplice inadempimento parziale di un'obbligazione.
Il principio enunciato dalla Cassazione è fondamentale per definire il fattore tempo nella valutazione della condotta discriminatoria: la discriminazione deve sussistere ab origine e non può emergere solo ex post a seguito di un mutamento giurisprudenziale.
1. Il Contesto Fattuale: L'Indennità di Volo
La controversia che ha portato all'Ordinanza n. 24656/2025 (e a provvedimenti analoghi) riguarda il settore del personale navigante (nello specifico, assistenti di volo) e la misura dell'indennità di maternità.
La Questione Contestata: La questione verteva sul criterio di calcolo dell'indennità di volo (componente accessoria della retribuzione) nella base di computo della retribuzione media globale giornaliera, ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla Maternità).
Il Contesto Giurisprudenziale Precedente: Per un certo periodo, l'ente previdenziale (INPS) e l'interpretazione prevalente sostenevano che l'indennità di volo dovesse essere inclusa nella base di calcolo solo al 50%.
Il Mutamento: Solo con la successiva giurisprudenza di legittimità (in particolare, la Cassazione n. 11414/2018 e successive conformi) è stato definitivamente chiarito che l'indennità di volo, essendo compresa tra gli elementi retributivi da prendere in considerazione, dovesse essere computata per intero (al 100%) per la lavoratrice in congedo di maternità, al fine di garantire la parità di trattamento economico.
2. La Distinzione tra Inadempimento e Discriminazione
Il punto focale dell'Ordinanza 24656/2025 è l'errore commesso dalla Corte d'Appello, che aveva qualificato la condotta dell'ente previdenziale (il pagamento parziale dell'indennità) come discriminazione diretta ai sensi dell'Articolo 25 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle Pari Opportunità).
A. La Natura della Discriminazione Diretta
La Cassazione ribadisce il principio temporale della discriminazione:
Trattamento Meno Favorevole Ab Origine: Affinché vi sia discriminazione diretta, il trattamento erogato deve essere "meno favorevole" sin dall'inizio (ossia, al momento della condotta) rispetto a un parametro di riferimento certo e lecito.
Incertezza Oggettiva: Nel caso di specie, al momento dell'erogazione dell'indennità di maternità (avvenuta prima del 2018), il criterio di calcolo al 50% era adottato dall'Istituto Previdenziale in un contesto di oggettivo contrasto giurisprudenziale e incertezza interpretativa sulla misura esatta dell'indennità di volo.
Esclusione della Discriminazione: Non potendosi configurare un trattamento oggettivamente "meno favorevole" al momento del pagamento, la successiva interpretazione giurisprudenziale (Cass. 11414/2018) che ha risolto il contrasto, stabilendo il 100%, non ha l'effetto retroattivo di trasformare l'atto precedente in discriminatorio.
B. La Qualificazione come Inadempimento Parziale
Esclusa la natura discriminatoria, la condotta dell'ente o del datore di lavoro viene ricondotta alla categoria ordinaria del diritto delle obbligazioni:
Inadempimento Parziale: Il mancato computo corretto (al 100%) dell'indennità di volo si configura come un inadempimento parziale dell'obbligazione di pagamento della prestazione previdenziale.
Tutela Ordinaria: Il bene della vita rivendicato dalla lavoratrice è la differenza economica tra quanto erogato e quanto effettivamente dovuto per legge. La tutela per questo tipo di pretesa si ottiene con i rimedi ordinari (azione di adempimento) e soggiace ai relativi termini di decadenza e prescrizione (in particolare, la decadenza annuale prevista dall'Art. 47 del D.P.R. n. 639/1970).
3. L'Impatto Pratico e Giuridico
La distinzione operata dalla Cassazione n. 24656/2025 ha due conseguenze pratiche immediate e di vasta portata:
Termini di Decadenza: La qualificazione come discriminazione diretta ha l'effetto processuale di rendere l'azione imprescrittibile (o soggetta a termini molto più lunghi, e sottratta alla decadenza). Ricondurre la pretesa all'inadempimento significa, invece, che la richiesta di riliquidazione è soggetta alla decadenza annuale prevista dall'Art. 47 D.P.R. 639/1970, con decorrenza dal momento del pagamento parziale della prestazione. L'Ordinanza ha quindi cassato la sentenza d'Appello, che aveva ritenuto l'azione non soggetta a decadenza.
Tutela Antidiscriminatoria: La pronuncia delimita il campo di applicazione della tutela antidiscriminatoria. Quest'ultima è riservata a condotte che, in quanto tali, nascono con l'intento o l'effetto di sfavorire la lavoratrice madre in ragione della sua condizione. La mera erronea applicazione di una norma complessa, risolta solo successivamente dalla giurisprudenza, non è indice di un intento discriminatorio o di un trattamento discriminatorio in senso stretto.
In conclusione, la Cassazione n. 24656/2025 stabilisce un principio di certezza del diritto basato sul momento temporale: le vicende interpretative successive, pur risolvendo una lacuna a favore del lavoratore, non possono retroagire per trasformare un adempimento parziale (giustificato dall'incertezza normativa del momento) in una violazione del divieto di discriminazione.
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