L'Ordinanza n. 24618 del 5 settembre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione III Civile, si inserisce nel solco consolidato della giurisprudenza in materia di risarcimento del danno patrimoniale futuro derivante da lesioni personali e perdita della capacità lavorativa specifica (lucro cessante).
L'ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto risarcitorio italiano, basato sul principio dell'integralità del risarcimento (Art. 1223 c.c.), distinguendo chiaramente tra il danno già verificato (passato) e quello che si verificherà nel tempo (futuro).
1. Il Principio di Diritto Ribadito
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 24618/2025, ha confermato che la liquidazione del danno patrimoniale per perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere strutturata in due componenti distinte, ciascuna con il proprio criterio di calcolo:
a) Danno Patrimoniale "Passato" (Lucro Cessante Verificatosi)
Si tratta della perdita di reddito subita dalla vittima dal momento del fatto illecito (sinistro) fino al momento della liquidazione del danno in sede giudiziale.
Criterio di Calcolo: Somma e Rivalutazione.
Si procede alla somma dei mancati guadagni annui (o mensili) che la vittima avrebbe percepito in quel lasso di tempo.
Su questi importi, la Corte ha ribadito la necessità della rivalutazione monetaria anno per anno (o semestre per semestre) per compensare l'erosione del potere d'acquisto dovuta all'inflazione.
A questo si aggiungono gli interessi compensativi sugli importi via via rivalutati.
L'errore del giudice di merito, nel caso specifico, è stato quello di omettere di liquidare e motivare il calcolo di questo lucro cessante "passato", concentrandosi solo sul futuro. La Cassazione censura questa omissione in quanto contraria al principio di risarcimento integrale.
b) Danno Patrimoniale "Futuro" (Lucro Cessante Permanente)
Si tratta della perdita di reddito che la vittima subirà dal momento della liquidazione e per tutta la sua residua vita lavorativa (o, in alcuni casi, per l'aspettativa di vita).
Criterio di Calcolo: Capitalizzazione.
Si utilizza il metodo della capitalizzazione (o attualizzazione) per convertire una serie di flussi di reddito futuri (le perdite annue) in un unico importo capitale versato immediatamente.
La formula base è:
Il reddito perduto è determinato sulla base del reddito lavorativo della vittima (o del triplo della pensione sociale per i soggetti con reddito incerto o modesto).
Il coefficiente di capitalizzazione è scelto dal giudice (solitamente facendo riferimento alle Tabelle di Milano o alle Tabelle di cui al R.D. 1403/1922, sebbene le prime siano generalmente ritenute più aggiornate e in grado di assicurare il risarcimento integrale), tenendo conto dell'età della vittima, dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa (c.d. scarto attuariale), e del saggio di interesse.
2. Punti Chiave e Contesto Giurisprudenziale
L'Ordinanza n. 24618/2025 evidenzia anche aspetti fondamentali della liquidazione del danno patrimoniale:
A. Necessità di Distinzione
La Cassazione sottolinea che la liquidazione del danno patrimoniale passato e futuro deve avvenire in modo distinto. L'uso del criterio di capitalizzazione per liquidare l'intero danno (dal sinistro al futuro) è errato, perché implicherebbe l'attualizzazione di somme che, essendo già maturate, andrebbero invece rivalutate. La corretta ripartizione temporale assicura il rispetto del principio di equità e integralità del ristoro.
B. Prova del Danno e Nesso Causale
Il danno da perdita della capacità lavorativa specifica (lucro cessante) non è un danno in re ipsa (automatico). La Corte ribadisce che la vittima deve fornire la prova:
Dell'esistenza dei postumi permanenti (accertamento medico-legale).
Della compatibilità di tali postumi con le specifiche mansioni lavorative svolte.
Dell'effettiva contrazione o perdita della capacità di produrre reddito (prova che può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, ma che non può basarsi su un mero automatismo tra percentuale di invalidità e riduzione di reddito).
C. Critica alla "Percentualizzazione" (Contesto Correlato)
Sebbene l'Ordinanza 24618/2025 si concentri sui criteri temporali e di liquidazione, è utile ricordare che la Cassazione (come ribadito anche in altre recenti pronunce del 2025, come l'Ord. n. 22584/2025) ha fortemente criticato il metodo di liquidazione del danno basato sulla semplice moltiplicazione del reddito per la percentuale di invalidità permanente. L'approccio corretto richiede l'accertamento in concreto della riduzione della capacità di guadagno, che è un giudizio distinto dalla mera valutazione medico-legale dell'invalidità.
In sintesi, l'Ordinanza n. 24618/2025 funge da richiamo al corretto iter logico-giuridico che il giudice di merito deve seguire: separare il danno passato (rivalutazione) da quello futuro (capitalizzazione) e giustificare in modo rigoroso entrambi i calcoli.
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