Translate

12 ottobre 2025

Cassazione 2025 - Licenziamento per Accesso Improprio ai Dati INPS

 

 


Cassazione 2025 - Licenziamento per Accesso Improprio ai Dati INPS (Cassazione n. 26046/2025)

La Sentenza n. 26046 della Corte di Cassazione (2025) afferma un principio fondamentale e rigoroso in tema di privacy, sicurezza dei dati e diligenza nel pubblico impiego, con particolare riferimento agli enti previdenziali come l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

La Corte ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa dell'impiegato INPS che accede alle posizioni contributive di terzi cittadini non per ragioni strettamente legate all'ufficio o al servizio.

1. La Violazione del Dovere di Riservatezza e di Servizio

Il cuore della decisione si basa sulla gravissima violazione di due pilastri del rapporto di lavoro nell'ente pubblico:

  • Dovere di Riservatezza (Privacy): L'accesso ai dati previdenziali e contributivi di un cittadino è un'attività altamente sensibile che ricade sotto la tutela del GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati) e della normativa italiana sulla privacy. Un dipendente INPS, in qualità di incaricato al trattamento dei dati, ha un dovere assoluto di utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi istituzionali per cui gli sono state affidate.

  • Dovere di Diligenza e Fedeltà: L'accesso alle banche dati per motivi personali (curiosità, interesse privato, ecc.) configura una grave violazione dei doveri d'ufficio e di fedeltà (Art. 2105 c.c. e Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici). L'impiegato abusa del proprio ruolo e dei poteri conferitigli dall'amministrazione.

2. La Gravità della Condotta: Danno Immagine e Fiducia

La Cassazione ha riconosciuto che tale condotta è di una gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l'amministrazione, giustificando il licenziamento in tronco (per giusta causa), anche senza preavviso.

  • Il Fattore Fiduciario: L'INPS è l'ente custode dei dati più sensibili sulla vita lavorativa e personale dei cittadini. L'accesso improprio, anche se non finalizzato a un danno economico immediato, distrugge la fiducia dell'Amministrazione nella lealtà e integrità del dipendente.

  • Danno all'Immagine Istituzionale: Una tale condotta espone l'Ente a un enorme rischio reputazionale e legale. Se venisse tollerata, minerebbe la credibilità dell'INPS come garante della sicurezza dei dati, esponendolo a possibili sanzioni e azioni risarcitorie da parte dei cittadini la cui privacy è stata violata.

3. Irrilevanza del Motivo o dell'Assenza di Danno Immediato

Il principio stabilito è di carattere oggettivo: ciò che conta è l'assenza del nesso funzionale tra l'accesso e l'esigenza d'ufficio.

  • Non è necessario che l'impiegato abbia effettivamente diffuso i dati o tratto profitto dalla violazione.

  • Non è rilevante che l'accesso fosse dettato da mera curiosità.

L'elemento determinante per la giusta causa è la violazione dell'obbligo di accedere ai dati solo ed esclusivamente per adempiere a un compito istituzionale assegnato. L'uso distorto degli strumenti informatici messi a disposizione per il lavoro costituisce, di per sé, un grave inadempimento disciplinare.

Conclusione

La Sentenza n. 26046/2025 funge da monito per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione che gestiscono banche dati sensibili. Ribadisce che la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali sono priorità assolute. La violazione del dovere di utilizzare le credenziali e i sistemi informatici solo per ragioni di servizio, anche se non accompagnata da un danno economico manifesto, è considerata una condotta talmente grave da ledere in modo definitivo il rapporto fiduciario, legittimando la sanzione più severa: il licenziamento per giusta causa.

 

Nessun commento:

Posta un commento