Cassazione 2025 - Epatite da Trasfusione e Colpa del Ministero (Cassazione n. 26665/2025)
La Sentenza n. 26665 della Corte di Cassazione (2025) è una pronuncia di capitale importanza nel definire i limiti della responsabilità del Ministero della Salute e, per estensione, delle strutture sanitarie, nei casi di contrazione di patologie virali (come l'epatite C o B) a seguito di trasfusioni di sangue infetto.
La Corte ha rigettato il ricorso del Ministero, stabilendo un principio chiaro e severo: la sola emissione di direttive formali sulla raccolta e il controllo del sangue non è sufficiente a escludere la colpa dell'Ente, qualora non sia stata imposta un'ulteriore e necessaria cautela generale.
1. Il Principio della "Cautela Generale" Aggiuntiva
Il cuore della censura della Cassazione risiede nel concetto di diligenza e prudenza che va oltre l'adempimento burocratico.
Le Direttive non Bastano: Il Ministero aveva sostenuto di aver adempiuto al proprio dovere di vigilanza e indirizzo attraverso l'emanazione di protocolli e direttive che imponevano ai centri trasfusionali di effettuare test (screening) sul sangue donato.
La Colpa nell'Omissione: La Cassazione ha ritenuto che, in presenza di un rischio noto (come il periodo finestra dei virus dell'epatite, in cui l'infezione non è ancora rilevabile dai test), l'autorità sanitaria centrale avesse l'obbligo di adottare una cautela aggiuntiva: imporre ai centri di raccolta il controllo a distanza di tempo (follow-up) sui donatori risultati negativi al primo screening.
Questa mancata imposizione costituisce una colpa omissiva del Ministero, poiché non è stata adottata una misura che, pur non essendo formalmente prevista dalle prime direttive, era necessaria e ragionevole in base alle conoscenze scientifiche del tempo per minimizzare il rischio di trasmissione.
2. Il Nesso Causale e la Responsabilità Oggettiva
Questa sentenza rafforza il principio della responsabilità del Ministero della Salute per danni derivanti da trasfusioni infette.
Dovere di Prevenzione Massima: Il Ministero, in quanto soggetto istituzionale che dirige, organizza e vigila sull'intero sistema trasfusionale nazionale, ha una posizione di garanzia nei confronti dei cittadini. Questo impone l'adozione delle misure preventive più efficaci, anche se non immediatamente formalizzate in una circolare specifica.
Irrilevanza della Colpa della Struttura: La responsabilità del Ministero, in casi come questo, è autonoma e non dipende dalla colpa specifica del singolo centro trasfusionale. È una colpa di "sistema" o "organizzazione" per non aver imposto una misura di cautela superiore che avrebbe potuto intercettare i donatori in fase pre-sierologica.
3. Implicazioni per la Sanità e i Risarcimenti
La decisione ha un impatto pratico notevole:
Favore per la Vittima: La sentenza agevola il risarcimento del danno per la vittima dell'epatite post-trasfusionale. Una volta provato il nesso causale tra la trasfusione e la malattia, la prova della colpa del Ministero è facilitata dal mancato adempimento di questa "cautela generale" di controllo differito.
Evoluzione del Concetto di Colpa: La Cassazione estende il concetto di colpa (che non è solo inosservanza di leggi o regolamenti, ma anche imprudenza o negligenza) al livello ministeriale. La negligenza è ravvisata nel non aver imposto l'utilizzo di una pratica preventiva (il follow-up) che era già nota o ragionevolmente esigibile dalla scienza medica.
In conclusione, la Cassazione n. 26665/2025 segna un punto fermo: l'autorità sanitaria centrale non può limitarsi a un mero adempimento formale, ma deve esercitare la sua funzione di vigilanza con la massima diligenza e prudenza, imponendo tutte le cautele ragionevolmente esigibili in base alla scienza per tutelare la salute pubblica. La mancata previsione del controllo differito sui donatori è stata, in questo caso, ritenuta una negligenza colposa direttamente ascrivibile al Ministero.
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