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06 ottobre 2025

Cassazione 2025 – Il principio espresso dalla Corte di Cassazione, (e ribadito in diversi altri recenti pronunciamenti sul pubblico impiego), rappresenta un punto di svolta significativo nella gestione del lavoro straordinario nella Pubblica Amministrazione, con un impatto particolarmente rilevante per gli operatori della Polizia Municipale (o Polizia Locale) assegnati a servizi speciali, come la scorta del Sindaco o l'assistenza ad altre figure istituzionali.

 


 

Cassazione 2025 – Il principio espresso dalla Corte di Cassazione, (e ribadito in diversi altri recenti pronunciamenti sul pubblico impiego), rappresenta un punto di svolta significativo nella gestione del lavoro straordinario nella Pubblica Amministrazione, con un impatto particolarmente rilevante per gli operatori della Polizia Municipale (o Polizia Locale) assegnati a servizi speciali, come la scorta del Sindaco o l'assistenza ad altre figure istituzionali.


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Straordinario, Tracciabilità Amministrativa e Funzione di Garanzia

1. Il Contesto Normativo: Pubblico Impiego e Contenimento della Spesa

Il cuore del problema risiede nel peculiare regime giuridico del pubblico impiego, retto dal principio costituzionale di buon andamento e imparzialità (Art. 97 Cost.) e dalla rigida disciplina di contenimento della spesa pubblica.

A differenza del settore privato, dove l'autorizzazione al lavoro straordinario può essere desunta anche tacitamente dall'organizzazione del lavoro (il cosiddetto "straordinario autorizzato implicitamente"), nel settore pubblico il diritto al compenso per lavoro straordinario è strettamente subordinato a due requisiti imprescindibili (in base al D.Lgs. 165/01 e ai CCNL di riferimento, come quello degli Enti Locali):

1. Preventiva e specifica autorizzazione da parte del dirigente competente.

2. Presenza di "esigenze di servizio eccezionali e indifferibili".

2. La Sentenza: Rifiuto della "Presunzione Implicita" per la Scorta

La decisione della Cassazione interviene proprio su questo secondo punto, smentendo la tesi difensiva avanzata dal lavoratore (un ufficiale o agente di Polizia Municipale assegnato alla scorta/assistenza del Sindaco).

Il ricorrente sosteneva che:

• La natura stessa del servizio di scorta, legato alla tutela dell'autorità e all'imprevedibilità degli impegni istituzionali (viaggi, eventi, emergenze), implicasse in via presuntiva la sussistenza delle ragioni di "indifferibilità e improcrastinabilità" per giustificare le ore oltre l'orario ordinario.

• Tale implicita indifferibilità dovrebbe bastare per il diritto al pagamento, anche in assenza di formale e specifica autorizzazione.

La Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio di rigore amministrativo:

• Necessità di Prova Puntuale: L'esigenza "improcrastinabile e indifferibile" non può essere un elemento generico desunto dalla mera qualifica o destinazione al servizio (es. scorta del Sindaco). Deve essere dimostrata di volta in volta con una puntuale e tempestiva allegazione documentale.

• Tracciabilità Amministrativa: In assenza di riscontri documentali che attestino chiaramente il carattere di indifferibilità della singola prestazione oraria, l'attività extra orario viene declassata a un "impegno personale" privo di rilevanza per l'Amministrazione ai fini della liquidazione.

3. Implicazioni Pratiche e Conflitto di Principi

Questa pronuncia, pur tutelando il principio di legalità amministrativa e la gestione finanziaria dell'ente locale, solleva un delicato equilibrio nel contesto della Polizia Municipale:

A. Impatto sulla Polizia Locale

1. Rigore Documentale: Per il personale della Polizia Locale (specialmente per i servizi non routinari) diventa cruciale la "tracciabilità amministrativa". Non è sufficiente aver svolto il servizio; è indispensabile che la ragione del superamento orario sia documentata e formalizzata con l'atto autorizzativo (anche a posteriori, sebbene la regola sia la preventiva autorizzazione), specificando l'emergenza che lo ha reso indifferibile.

2. Responsabilità Dirigenziale: La sentenza rafforza la responsabilità dei dirigenti e dei comandanti. Se il dirigente competente non autorizza preventivamente o non convalida la necessità a posteriori dello straordinario, pur sapendo che la prestazione è stata eseguita (magari su ordine verbale del Sindaco), egli rischia una responsabilità erariale per non aver correttamente vigilato sulla spesa, mentre il dipendente non avrà diritto al compenso.

B. Il Conflitto tra Sicurezza e Burocrazia

Il principio di rigore entra in potenziale conflitto con la logica della prontezza operativa e del servizio di sicurezza.

Il servizio di scorta, per sua natura, richiede:

• Massima Flessibilità: L'agenda del Sindaco, in quanto autorità pubblica e di pubblica sicurezza, può cambiare all'ultimo momento.

• Prontezza: L'agente non può interrompere il servizio di tutela per attendere la formale autorizzazione del dirigente, specialmente in situazioni di urgenza.

La Cassazione, con questa pronuncia, stabilisce che la tutela della finanza pubblica prevale sulla "presunzione" di urgenza del servizio. Il diritto al compenso per lavoro straordinario, nel pubblico impiego, è un'eccezione alla regola generale dell'orario e, in quanto tale, richiede un presupposto formale (autorizzazione) e sostanziale (indifferibilità) che deve essere provato.

Conclusione

L'Ordinanza n. @@/2025 impone ai Comuni di:

1. Definire Procedure Chiave: Avere procedure interne chiare, veloci e documentabili per la gestione dello straordinario nei servizi speciali.

2. Formazione: Formare adeguatamente sia il personale di Polizia Locale (sull'obbligo di documentazione) che i dirigenti (sulla responsabilità di autorizzazione).

Per il singolo operatore, il messaggio è netto: la sostanza del servizio reso (l'effettiva presenza a scorta) non basta; se non è accompagnata dalla forma (l'autorizzazione che attesta l'indifferibilità), l'Amministrazione può legittimamente rifiutare la liquidazione dello straordinario. Il rischio, come è stato definito in dottrina, è quello degli "straordinari invisibili", prestazioni effettivamente svolte ma non retribuite per un difetto di "tracciabilità amministrativa".



 

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