La premessa "il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al dipendente (anche in caso di negligenza di quest’ultimo)" è sostanzialmente corretta e rappresenta l'orientamento dominante, sebbene debba essere inquadrata con precisione nei limiti del concetto di "comportamento abnorme" o "rischio elettivo". ________________________________________
Il Principio di Garanzia e la Negligenza del Lavoratore
Il fondamento della responsabilità del datore di lavoro risiede nell'Art. 2087 del Codice Civile e nelle specifiche disposizioni del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).
L'Art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'obbligo di adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Questo è un obbligo di garanzia che, secondo la Cassazione, non si limita al rispetto delle sole leggi, ma include l'adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire ogni evento dannoso prevedibile.
1. La Negligenza del Lavoratore come Rischio Prevedibile
Il principio fondamentale affermato dalla Cassazione è che il datore di lavoro deve essere un garante dell'incolumità dei dipendenti, anche a dispetto della loro stessa negligenza.
La giurisprudenza parte dal presupposto che l'errore, la disattenzione, l'imprudenza o l'imperizia (la cosiddetta colpa del lavoratore) siano una variabile tipica e prevedibile dell'attività lavorativa umana.
• Obbligo di Prevenire l'Errore: Il sistema di sicurezza (strutture, macchinari, procedure) deve essere progettato per neutralizzare l'errore umano o, quanto meno, per ridurne al minimo le conseguenze lesive. Ad esempio, l'omissione di misure di sicurezza (come ripari, interblocchi o protezioni) che avrebbero impedito l'infortunio, anche se causato dalla disattenzione del lavoratore, determina la responsabilità del datore di lavoro
• Colpa Specifica: Qualora il datore di lavoro non abbia adempiuto ai suoi obblighi di formazione, informazione e addestramento (Art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08), egli risponde a titolo di colpa specifica. La negligenza del dipendente diventa, in questo caso, la conseguenza prevedibile dell'inadempienza datoriale. L'assenza di un'adeguata formazione, infatti, impedisce al datore di rivendicare la non prevedibilità della condotta scorretta
2. Il Nesso Causale e l'Unico Limite: La Condotta Abnorme
La responsabilità del datore di lavoro viene esclusa solo se la condotta del lavoratore è idonea a interrompere il nesso di causalità tra l'omissione datoriale (mancata adozione delle misure di sicurezza) e l'evento lesivo.
Questa interruzione si verifica solo in presenza di un comportamento abnorme (in ambito penale) o di rischio elettivo (in ambito civile/INAIL).
A. Il Comportamento Abnorme (o Rischio Elettivo)
La Cassazione definisce in modo estremamente restrittivo il comportamento che può esonerare il datore. La condotta del lavoratore deve essere:
1. Eccezionale e Abnorme: Non una semplice negligenza o violazione delle regole, ma un atto che si ponga come causa esclusiva dell'evento dannoso.
2. Imprevedibile: Tale da attivare un rischio che il datore non aveva l'onere di prevedere nel suo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
3. Esorbitante rispetto al Procedimento Lavorativo: La condotta deve essere completamente estranea al processo produttivo tipico e alle direttive ricevute, intrapresa per ragioni personali e volontariamente, fuori dall'attività lavorativa.
B. Esempi di Esclusione della Responsabilità
• NON ESCLUDE la responsabilità (Negligenza Prevedibile):
o Il lavoratore che, per sveltire il lavoro, rimuove una protezione mobile non bloccata meccanicamente.
o Il lavoratore che si sporge o si arrampica su un macchinario in assenza di percorsi alternativi sicuri
o Il lavoratore esperto che compie un'azione imprudente, se il datore non ha adeguatamente vigilato sull'uso dei DPI o delle procedure.
• ESCLUDE la responsabilità (Comportamento Abnorme/Rischio Elettivo):
o Il lavoratore che, terminato il turno, torna in azienda di notte per eseguire di sua iniziativa un esperimento personale con sostanze chimiche.
o Il lavoratore che, per gioco o scommessa, entra in un'area palesemente interdetta e senza alcun collegamento con le sue mansioni.
3. L'Obbligo di Vigilanza (Alta e Operativa)
Le sentenze recenti pongono enfasi anche sul dovere di vigilanza.
• Vigilanza Operativa (del Preposto): La nomina di un preposto (che deve vigilare sull'applicazione delle misure) non esonera il datore se il preposto stesso non è adeguatamente formato o se la vigilanza è meramente formale.
• Alta Vigilanza (del Datore): Anche in caso di delega di funzioni, il datore mantiene il ruolo di "garante sommo" e non è mai esonerato dal dovere di controllare che il sistema di sicurezza funzioni a tutti i livelli e che i delegati (Dirigenti, Preposti) adempiano ai loro obblighi. Se il datore è consapevole o avrebbe dovuto esserlo (per prassi aziendale o precedenti infortuni) del mancato rispetto delle procedure, la sua responsabilità permane
In conclusione, l'orientamento giurisprudenziale italiano è chiaro e severo: la legge di sicurezza sul lavoro ha un carattere di assoluta prevalenza. La negligenza, l'imprudenza o l'errore del lavoratore non sono visti come una "colpa" che esonera il datore, ma come un rischio intrinseco del lavoro che il datore ha l'obbligo primario di prevedere e prevenire con misure tecniche e organizzative efficaci. Solo un'azione imprevedibile, non collegata al lavoro e totalmente esorbitante, può spezzare il legame di responsabilità.
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