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30 settembre 2025

Tar 2025 – il contenzioso riguarda un procedimento giudiziario di natura amministrativa promosso da una ricorrente, che ha prestato servizio presso diverse amministrazioni statali, e si concentra sulla corretta liquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) in relazione ai periodi di servizio prestati e alla modalità di calcolo adottata dall’INPS.

 


Tar 2025 – il contenzioso riguarda un procedimento giudiziario di natura amministrativa promosso da una ricorrente, che ha prestato servizio presso diverse amministrazioni statali, e si concentra sulla corretta liquidazione dell’indennità di buonuscita (TFS) in relazione ai periodi di servizio prestati e alla modalità di calcolo adottata dall’INPS.

**Contesto fattuale e principali fatti:**

1. **Servizio prestato dalla ricorrente:**

- Primo periodo: presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e successivamente presso l’Agenzia del Demanio, terminato con dimissioni volontarie.

- Secondo periodo: riassunto nei ruoli della Polizia di Stato, dal xx, fino al pensionamento per limiti di età.

2. **Evoluzione della liquidazione TFS:**

- Nel 2004, la ricorrente ha ricevuto un primo trattamento di fine servizio (TFS) di € xxxxxx, che includeva anche i periodi riscattati ai fini previdenziali del primo periodo di servizio.

- Dopo la cessazione definitiva dal servizio (xx), l’INPS ha emesso un nuovo prospetto di liquidazione, calcolando l’indennità solo sul secondo periodo di servizio e determinando un importo più basso, considerando solo 11 anni di anzianità.

3. **Contestazione e ricorso:**

La ricorrente ha ritenuto errata questa liquidazione parziale e ha presentato ricorso amministrativo (7 giugno 2021) chiedendo una riliquidazione che considerasse l’intero servizio prestato, applicando l’art. 4 del D.P.R. 1032/1973. Il ricorso è rimasto senza risposta, configurando un silenzio rigetto.

**Decisione del Tribunale (P.Q.M.):**

- **Accoglimento del ricorso:**

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) ha accolto il ricorso, dichiarando nullo gli atti impugnati (ovvero, la liquidazione INPS contestata).

- **Riconoscimento del diritto della ricorrente:**

È stato stabilito che l’INPS deve procedere alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita considerando **l’intero servizio effettivamente prestato**, dal 2 maggio 1985 al 28 febbraio 2020.

La riliquidazione deve essere effettuata in adesione a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 1032/1973, che disciplina i criteri di calcolo di tali indennità e la possibilità di detrarre quanto già percepito.

Si sottolinea inoltre che la liquidazione deve includere gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.

- **Condanna dell’INPS:**

L’INPS è condannato al pagamento di € 3.000,00 a titolo di spese di giudizio, oltre agli accessori di legge (IVA, CPA, spese generali).

**Implicazioni e approfondimenti:**

- La sentenza si fonda sulla corretta interpretazione del diritto e sulla tutela del principio che il calcolo dell’indennità di buonuscita debba considerare tutti i periodi di servizio effettivamente prestati, senza limitazioni o riduzioni arbitrarie.

- La decisione sottolinea l’importanza di applicare correttamente le norme di legge e di riconoscere il diritto del pensionato ad una liquidazione equa e completa, anche in presenza di precedenti calcoli parziali o errati.

- La condanna al pagamento delle spese di giudizio rappresenta un deterrente a future omissioni o ritardi dall’ente previdenziale nel rispondere alle richieste dei beneficiari.

In conclusione, la sentenza rappresenta un pronunciamento favorevole alla ricorrente, affermando il principio che il calcolo della buonuscita deve essere effettuato sull’intera anzianità di servizio, e che eventuali importi già percepiti devono essere detratti dal totale ricalcolato, garantendo così il pieno diritto del beneficiario a una liquidazione corretta e completa.



 

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