Orientamento della Cassazione relativo al “presupposto” nei contratti di vendita, con riferimento all’idea espressa dalla sentenza n. 24465/2025.
- Nozione chiave
- Presupposto: una situazione di fatto o di diritto, comune alle parti, che è ritenuta certa e obiettiva e che le parti hanno elevato a fondamento condizionante del negozio, anche se non è espressamente richiamata come esistenza o efficacia del contratto.
- Si tratta quindi di un effetto interpretativo-giuridico: non basta una clausola; è il fatto comune a entrambe le parti che assume rilievo condizionante per la validità/efficacia del negozio.
- Criteri per riconoscere l’esistenza di un presupposto
- Civilistica: la situazione di fatto o di diritto deve essere comune alle parti e deve avere carattere certo ed obiettivo.
- Elevazione a presupposto condizionante: le parti hanno posto tale fatto/condizione come base fondante dell’accordo, anche se non lo hanno declinato espressamente nel testo contrattuale.
- Assenza di riferimento esplicito non esclude l’esistenza del presupposto: la rilevanza del presupposto può emergere dall’interpretazione delle intese, dal comportamento delle parti, dal contesto economico-giuridico.
- Verificabilità probatoria: la prova della comune situazione e della sua funzione condizionante deve essere ottenuta nel caso concreto (docc., attività precedenti, disponibilità del bene, clima negoziale, ecc.).
- Effetti giuridici
- Se il presupposto si rivela essenziale, può alterare l’assetto del negozio: ad es. influire sull’esigibilità, sull’oggetto, sulla commerciabilità o persino sulla validità stessa del contratto.
- Può portar se presente a una nullità o a una risoluzione parziale o di fondo, a seconda del ruolo del presupposto e delle norme applicabili (condizioni sospensive, condizioni risolutive, o evenziale subordinazione del negozio a un risultato esterno).
- L’unico requisito è che l’effetto non contrasti con norme imperative o con la funzione economico-giuridica del contratto.
- Limiti e profili pratici
- Prova: è cruciale dimostrare la natura comune e l’esistenza certa del presupposto, nonché la sua funzione condizionante.
- Oggetto del giudizio: si può discutere se il presupposto incida su validità, efficacia o sull’esercizio dei diritti derivanti dal contratto.
- Chiarezza e sicurezza: la presenza di un presupposto così elevato può ridurre incertezza interpretativa ma richiede robusta prova della sua funzione condizionante.
- Compatibilità con altri istituti: occorre distinguere da condizioni tipiche (susseguenze legali come condizioni sospensive/resolutive) e da clausole di mero fatto o di interpretazione.
- Ambito di applicazione
- Vendita: è particolarmente rilevante in contratti di vendita di beni o diritti in cui la realizzazione o l’esistenza di una determinata circostanza esterna al negozio è necessaria per la sua utilità o efficacia.
- Altri contratti: principi analoghi possono valere, laddove si tratti di presupposti comuni tra le parti che condizionano l’efficacia del negozio giuridico.
- Implicazioni pratiche per redazione e interpretazione
- Le parti (e i loro avvocati) dovrebbero valutare esplicitamente se vi sia un presupposto comune rilevante, o se sia preferibile codificarlo con chiarezza nel testo o in un atto integrativo.
- In assenza di espressa menzione, l’interpretazione giuridica può comunque riconoscere un presupposto condizionante, con conseguente maggiore attenzione alle prove di fatto e agli elementi contestuali.
- Il giudice userà la nozione per ricomporre l’intenzione contrattuale e la funzione economica del negozio, evitando, però, di violare i principi di autonomia contrattuale e di certezza giuridica.
Nota finale
- Il richiamo al principio che “c’è presupposto quando una situazione di fatto o di diritto comune alle parti, certa e obiettiva, elevata a presupposto condizionante, può fondare l’intero negozio anche senza riferimento esplicito” è coerente con una lettura finalistica della contrattualità: si guarda all’assetto reale degli interessi e alle condizioni oggettive che rendono utile e possibile l’accordo.
- Per un’applicazione pratica su casi specifici di vendita, è utile consultare la motivazione integrale della Cassazione n. 24465/2025, poiché i dettagli di fatto potrebbero incidere significativamente sulle conclusioni operative (nullità, inefficacia, o regolazione dei rapporti tra le parti).
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