La sentenza della Cassazione n. 24485/2025 conferma e ribadisce un principio giuridico fondamentale riguardo all'accertamento fiscale e alla contabilizzazione degli elementi che concorrono a formare il reddito. Il principio espresso nella decisione, anche se sostanzialmente simile a quello di precedenti orientamenti, assume rilievo in quanto stabilisce criteri chiari su quando il contribuente è obbligato a registrare determinati attivi e passivi. Ecco i punti chiave:
1. Nessun obbligo di contabilizzazione in caso di impugnazione pendente
Il contribuente non è obbligato a contabilizzare gli elementi attivi e passivi relativi al reddito quando questi sono stati portati a conoscenza attraverso un provvedimento, come ad esempio un accertamento fiscale, ma sono oggetto di impugnazione. In altre parole, se il contribuente ha avviato un contenzioso legale contro il provvedimento (ad esempio, un accertamento dell'Agenzia delle Entrate), e la contestazione non è manifestamente infondata, non c'è obbligo di registrare tali elementi nel bilancio.
2. La contabilità avviene solo quando l'elemento è "ragionevolmente certo"
La contabilizzazione deve essere effettuata solamente quando gli elementi attivi e passivi siano diventati "ragionevolmente certi" sia nell'esistenza (an) che nell'importo (quantum). In pratica, il contribuente non deve registrare una passività o un'attività legata a un provvedimento fiscale se questi sono ancora oggetto di discussione legale e potrebbero essere modificati o annullati. La certezza deve essere acquisita solo quando l'impugnazione si conclude con una sentenza definitiva o quando non sussistono più dubbi sull'esito del contenzioso.
3. Impugnazione ammissibile e non manifestamente infondata
Per poter beneficiare di questo trattamento, l'impugnazione deve essere ammissibile (cioè deve rispettare i termini e le modalità legali previste) e non manifestamente infondata. Questo significa che se il giudizio si fonda su argomenti giuridici validi e ragionevoli, il contribuente può legittimamente attendere l'esito del contenzioso prima di procedere alla contabilizzazione. Se l'impugnazione è considerata manifestamente infondata, allora l'obbligo di contabilizzare gli elementi diventa immediato.
4. Riferimenti giuridici e impatti pratici
Questa sentenza consolida un orientamento della Cassazione che tutela il contribuente, evitando che debba anticipare l'effetto economico di un provvedimento fiscale ancora contestato. Praticamente, il giudizio di impugnazione sospende l'obbligo di contabilizzazione fino a che il contenzioso non venga risolto.
In sintesi:
La Cassazione n. 24485/2025 stabilisce che il contribuente non deve contabilizzare gli elementi che formano il reddito se il provvedimento relativo è ancora oggetto di impugnazione, a condizione che la contestazione non sia infondata e non ci sia certezza sull'esito finale. La contabilizzazione avviene solo quando l'elemento in questione è definitivamente accertato, sia nel merito che nell'ammontare.
Questo principio è rilevante soprattutto per le imprese o i professionisti che si trovano coinvolti in accertamenti fiscali, in quanto consente di posticipare l'adeguamento dei bilanci fino a quando non vi sia certezza sull'esito del contenzioso.
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