Il ricorrente, quindi, ha contestato questa decisione chiedendo che il trattamento pensionistico fosse ricalcolato in modo più favorevole, considerando l’I.I.S. in quota A a partire dalla data di cessazione del servizio, con l’aggiunta di arretrati che includerebbero anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione fino al soddisfo della domanda.
La Corte ha analizzato le motivazioni del ricorso e la normativa applicabile, tra cui le sentenze delle Sezioni Riunite (SS.RR.) nn. 10/2002 e 8/2007, che hanno stabilito principi fondamentali in materia di riliquidazione dei trattamenti pensionistici e di diritto alla rivalutazione delle somme dovute, riconoscendo il diritto dei pensionati a ottenere il ricalcolo e la rivalutazione delle pensioni secondo criteri equitativi e rispettosi delle normative vigenti.
In conclusione, la decisione della Corte ha confermato la legittimità della sentenza impugnata, respingendo il ricorso del dipendente, e ribadendo che il trattamento pensionistico, così come calcolato, rispecchia le normative e i principi consolidati dalla giurisprudenza delle SS.RR. e delle sentenze richiamate. La Corte ha inoltre sottolineato l’importanza di un’interpretazione corretta delle norme in materia di trattamento pensionistico, garantendo uniformità e tutela dei diritti dei pensionati.
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