**1. Contesto Normativo e Fattispecie**
I ricorrenti, cessati dal servizio a domanda, hanno chiesto l’accertamento della spettanza di una maggiorazione di sei scatti stipendiali prevista dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. Tale norma stabilisce una maggiorazione stipendiale periodica, che, nel caso di cessazione, dovrebbe essere considerata nel calcolo del TFS, in quanto componente della base di calcolo della buonuscita.
L’INPS, tuttavia, aveva negato tale maggiorazione ai fini del TFS, sostenendo che le disposizioni normative e regolamentari non consentivano di includere tali aumenti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, limitandone l’applicazione al solo trattamento pensionistico, come chiarito dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
**2. Analisi della Normativa di Riferimento**
- **Art. 6-bis del d.l. 387/1987:** Prevede una maggiorazione di sei scatti stipendiali periodici, riconosciuta ai dipendenti pubblici cessati a domanda, con l’obiettivo di riconoscere un incremento retributivo per il periodo di servizio.
- **Art. 4 del d.lgs. n. 165/1997:** Dispone che gli aumenti di stipendio attribuiti ai sensi dell’art. 4 (e quindi anche quelli di cui al d.l. 387/1987) siano considerati, ai fini del calcolo della pensione, come componente della base pensionabile, senza tuttavia modificare la disciplina del calcolo del TFS.
- **Art. 13 del d.lgs. n. 503/1992:** Regola la base di calcolo della pensione, includendo gli aumenti stipendiali attribuiti ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997.
L’interpretazione della normativa evidenzia che gli aumenti di stipendio di cui all’art. 6-bis del d.l. 387/1987 non sono automaticamente estensibili alla base di calcolo del TFS, che è determinata da altri criteri e disposizioni normative.
Il commento dettagliato sulla decisione del Consiglio di Stato riguarda un caso in cui si discute l’applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987 ai militari appartenenti alla Guardia di Finanza, in particolare ai sig.ri Xxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxx, e se tale applicazione possa essere considerata una interpretazione estensiva o meno.
**Analisi delle motivazioni e della decisione:**
1. **Applicazione dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987:**
Il Consiglio di Stato afferma che il contenuto dell’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come ricostruito in modo dettagliato, è quello applicabile ai soggetti in questione. L’interpretazione del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto l’applicazione di tale norma ai militari della Guardia di Finanza, non costituisce un’interpretazione estensiva in contrasto con l’art. 81 della Costituzione.
2. **Principio di discrezionalità del legislatore:**
Il giudice evidenzia che il legislatore ha una certa discrezionalità nel determinare l’ammontare delle prestazioni sociali. La possibilità di “aggressione” di tale discrezionalità, cioè di contestare la ragionevolezza delle scelte legislative, si può fondare solo su argomenti di irragionevolezza, che nel caso non sono stati dedotti o argomentati sufficientemente.
3. **Conferma dell’orientamento favorevole ai ricorrenti:**
Il Consiglio di Stato conclude che sussistono i presupposti perché i ricorrenti, già militari della Guardia di Finanza, beneficino dell’istituto previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987. La sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto tale diritto, viene quindi confermata.
4. **Respinto l’appello:**
L’appello presentato dall’ente resistente (l’Istituto appellante) viene respinto.
5. **Spese di giudizio:**
Le spese sono condannate all’Istituto appellante, che deve rifondere all’appellato le spese di giudizio, liquidate in 3.500 euro, oltre eventuali accessori. La condanna si basa sul principio che le spese seguono la soccombenza, considerando anche la complessità e la serialità della causa.
**In sintesi:**
La sentenza conferma che l’art. 6-bis del d.l. 387/1987 si applica anche ai militari della Guardia di Finanza, e che tale interpretazione non rappresenta un'estensione arbitraria o illegittima della norma. L’appello dell’Istituto è rigettato, e le spese di giudizio sono a carico dell’ente resistente.
**Implicazioni pratiche:**
- La decisione rafforza la posizione che i militari della Guardia di Finanza possono beneficiare di determinati istituti previsti dalla normativa in questione.
- La Corte ribadisce il limite dell’intervento legislativo e la necessità di argomentare l’irragionevolezza di eventuali scelte legislative, cosa che nel caso non si è ritenuto essere avvenuta.
- La pronuncia si inserisce nel più ampio principio di tutela dei diritti dei militari, riconoscendo loro benefici previsti dalla normativa vigente.
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