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13 settembre 2025

CGARS 2025 - L'appellante ha prestato servizio nella Polizia di Stato con il grado di assistente capo fino al 9 marzo xxxxx, dato in cui è stato collocato in quiescenza con riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 288. Tale qualifica attesta il riconoscimento del legame tra le lesioni subite dall'interessato in servizio e la causa di servizio stesso, sancendo particolari tutele pensionistiche e assistenziali.

 


 

CGARS 2025 - L'appellante ha prestato servizio nella Polizia di Stato con il grado di assistente capo fino al 9 marzo xxxxx, dato in cui è stato collocato in quiescenza con riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 288. Tale qualifica attesta il riconoscimento del legame tra le lesioni subite dall'interessato in servizio e la causa di servizio stesso, sancendo particolari tutele pensionistiche e assistenziali.

Con istanza del 29 ottobre 2015, l'appellante ha richiesto al Prefetto di Enna il rilascio di licenza di porto di pistola per uso di difesa personale, motivando la domanda con la difficoltà oggettiva nell'utilizzo dell'arma individuale in dotazione istituzionale, a causa di invalidità permanente derivante da lesioni traumatiche riportate in servizio durante attività di polizia giudiziaria e di tutela dell'incolumità pubblica.

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Aspetti normativi e giurisprudenziali

1. Riconoscimento di "vittima del dovere" (Art. 82, L. 23 dicembre 2000, n. 288)

Questo riconoscimento attribuisce all'ex dipendente della pubblica sicurezza una particolare tutela a causa del danno subito nell'esercizio delle funzioni di polizia e della compromissione della sua integrità fisica. È norma che comporta benefici pensionistici ma rileva altresì, a livello pratico, rispetto alla valutazione della richiesta di porto d'armi per esigenze di tutela personale.

2. Licenza di porto d'armi per difesa personale

Il rilascio della licenza da parte del Prefetto si fonda sull'accertamento della situazione concreta, in particolare sul presupposto che l'interessato abbia un effettivo e attuale bisogno di protezione personale, come previsto dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) e successive modificazioni.

3. Motivazioni oggettive della richiesta

La richiesta motivata da condizioni fisiche meno mate a seguito di invalidità, con difficoltà nell'uso dell'arma in dotazione, è un aspetto rilevante e giuridicamente apprezzabile. Tali condizioni possono giustificare la necessità di un'arma idonea alle specifiche esigenze di difesa personale, soprattutto se il richiedente è stato esposto a rischi particolari nell'ambito del proprio servizio.

4. Valutazione prefettizia e sindacale della richiesta

Il procedimento di rilascio della licenza coinvolge valutazioni tecniche e di sicurezza da parte delle autorità competenti, che devono bilanciare il diritto alla difesa personale con le esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

La presenza di certificazioni mediche e di riconoscimenti ufficiali di invalidità da causa di servizio costituisce un importante elemento probatorio a sostegno della domanda.

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Considerazioni conclusive

Nel giudizio amministrativo relativo al rifiuto o all'impugnazione di una decisione negativa in ordine al porto d'armi per difesa personale in casi simili, il giudice tende a riconoscere particolare rilievo:

• Al legame tra condizioni di salute menomate e difficoltà pratiche nell'uso dell'arma di servizio;

• Alla qualifica di “vittima del dovere”, che sottolinea il rischio e il danno subito in servizio;

• Alla necessità di garantire un'effettiva capacità di difesa personale compatibile con lo stato fisico dell'interessato.

Il difetto di tale riconoscimento potrebbe configurare una lesione di un diritto soggetto legittimo, soprattutto nel contesto di un soggetto già esposto a particolari rischi e con impedimenti fisici certificati.



 

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