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02 settembre 2025

Cassazione 2025 - legittimità del licenziamento disciplinare per condotte ultrà violente e ingiuriose verso la polizia

 


Cassazione 2025 - legittimità del licenziamento disciplinare per condotte ultrà violente e ingiuriose verso la polizia

La vicenda tocca un nodo sensibile del diritto del lavoro: fino a che punto i comportamenti extra-lavorativi possono spezzare il vincolo fiduciario e legittimare un licenziamento per giusta causa. Qui la Cassazione afferma con nettezza che l’istigazione alla violenza, reiterata e pubblica, integra “gravi fatti di negazione dei valori etici e morali”, idonei a incrinare irreparabilmente la credibilità professionale del dipendente, anche se i fatti non sono connessi all’attività lavorativa.

Fatti rilevanti

• Durata e reiterazione: Per un biennio il lavoratore ha rivolto frasi gravemente ingiuriose e istigatrici alla violenza verso la polizia, in modo non episodico ma ripetuto.

• Contenuto delle espressioni: Espressioni estreme e violente Le frasi pronunciate, come «sbirri a morte» e «meglio mille sbirri uccisi che un ultrà diffidato», sono state ritenute gravemente ingiuriose e istigatrici alla violenza con chiara proiezione all’istigazione di condotte illecite.

• Risonanza e contesto: Condotte tenute in ambito di tifo organizzato, con potenziale platea ampia e capacità di mobilitare comportamenti emulativi.

• Reazione datoriale: Attivazione del procedimento disciplinare sfociato nel licenziamento; rilievo attribuito alla lesione del vincolo fiduciario e dell’immagine. La sanzione espulsiva è proporzionata, poiché la gravità e la reiterazione delle condotte superano la soglia di tollerabilità anche fuori dal contesto lavorativo.

• Assenza di nesso funzionale: I fatti sono extra-lavorativi, senza collegamento operativo con le mansioni, ma con ricadute reputazionali e morali. La fiducia è un elemento cardine del rapporto di lavoro: se viene meno per comportamenti incompatibili con i valori fondamentali dell’azienda e della convivenza civile, il licenziamento può essere legittimo anche senza un nesso diretto con le mansioni.

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Principi di diritto richiamati

• Giusta causa e proporzionalità: Art. 2119 c.c. e art. 2106 c.c. impongono la verifica della gravità intrinseca del fatto e della sua idoneità a rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

• Dovere di fedeltà e correttezza: Art. 2105 c.c. e canoni di buona fede oggettiva si estendono alla sfera privata quando la condotta incide su fiducia, reputazione e immagine professionale.

• Rilevanza dei fatti extra-lavorativi: Consolidata giurisprudenza ammette che condotte extraprofessionali, se oggettivamente incompatibili con i valori minimi di convivenza civile, possono ledere irreversibilmente la fiducia.

• Libertà di espressione e limiti: La manifestazione del pensiero non tutela l’istigazione alla violenza o l’odio; il bilanciamento volge verso la tutela dell’ordine e dei valori costituzionali.

• Procedimento disciplinare: Art. 7 L. 300/1970 richiede contestazione specifica e diritto di difesa; la tipizzazione non esclude la rilevanza di fatti extralavorativi gravissimi.

• Tempestività e autonomia dei giudizi: Il datore può valutare l’esito penale, ma la reazione disciplinare è tempestiva se rapportata al momento in cui i fatti diventano conoscibili o processualmente definiti.

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Perché il licenziamento è stato ritenuto legittimo

1. Gravità oggettiva del disvalore: Le frasi integrano un attacco frontale a valori etici fondamentali, con istigazione esplicita alla violenza, ben oltre la critica aspra.

2. Reiterazione e durata: La protrazione per due anni segnala una condotta abituale, non estemporanea, che incide sulla “struttura morale” del lavoratore.

3. Lesione irreparabile della fiducia: La credibilità personale-professionale risulta compromessa; viene meno la base di affidabilità su cui si regge il rapporto.

4. Risonanza esterna e rischio reputazionale: La potenziale diffusione pubblica espone l’azienda a un riflesso negativo d’immagine, anche a prescindere da mansioni a contatto col pubblico.

5. Inidoneità di sanzioni conservative: La natura e l’intensità del disvalore rendono sproporzionate misure inferiori; la sanzione espulsiva supera il test di proporzionalità.

6. Coerenza con i doveri di buona fede: La condotta è incompatibile con lealtà e correttezza dovute al datore e alla comunità di lavoro, pure se avvenuta fuori servizio.

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Limiti, cautele e possibili contro-argomentazioni

• Assenza di automatismi: Il licenziamento per fatti extra-lavorativi non è mai automatico; serve un giudizio concreto su gravità, pubblicità, nesso reputazionale e ruolo.

• Contestazione specifica: Necessarie indicazioni puntuali su frasi, tempi, luoghi, canali di diffusione; altrimenti la procedura è viziata.

• Proporzionalità caso per caso: Isolamento dell’episodio, scuse immediate, assenza di risonanza, condotta lavorativa esemplare possono orientare verso sanzioni conservative.

• Ruolo e contesto aziendale: Mansioni fiduciariamente “sensibili” o esposte amplificano l’incidenza; ruoli interni e non esposti possono ridurla, ma non escluderla.

• Tempestività e tolleranza: Ritardi ingiustificati o condotte datoriali tolleranti possono indebolire la giusta causa; una reazione coerente nel tempo la rafforza.

• Prova dell’effettiva diffusione: In mancanza di prova della risonanza o della riconducibilità certa al dipendente, la legittimità può vacillare.

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Indicazioni pratiche per aziende e lavoratori

• Per le aziende:

o Raccolta prove: Documentare con rigore contenuti, date, canali, eventuali riflessi mediatici.

o Contestazione mirata: Formulare addebiti dettagliati, collegando i fatti al venir meno della fiducia.

o Valutazione graduata: Motivare perché sanzioni conservative non sarebbero idonee.

o Coerenza interna: Allineare la decisione a policy, codice etico e prassi disciplinari.

• Per i lavoratori:

o Esercizio responsabile della parola: La libertà di espressione non copre l’istigazione alla violenza; la risonanza pubblica amplifica gli effetti.

o Difesa tempestiva: Repliche, scuse, presa di distanza, condotte riparatorie possono incidere sulla proporzionalità.

o Verifica procedurale: Controllare specificità della contestazione, tempi, rispetto dell’art. 7 Statuto, eventuali disparità di trattamento.

o Assistenza legale: Valutare elementi attenuanti (unicità del fatto, contesto, assenza di riflessi in azienda) e alternative sanzionatorie.



 

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