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02 settembre 2025

Cassazione 2025 - Con il decesso del destinatario delle sanzioni cessa la materia del contendere in ragione della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie

 


 

Cassazione 2025 - Con il decesso del destinatario delle sanzioni cessa la materia del contendere in ragione della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative tributarie

Le sanzioni tributarie hanno natura personale e, in caso di decesso del destinatario, non si trasmettono agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere. Questo principio è stato recentemente ribadito con forza dalla Corte di Cassazione italiana (ordinanza n. xxxxx/25) e trova fondamento nell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 472/1997, il quale sancisce che l'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa tributaria non può essere trasferita agli eredi.

In particolare, la Cassazione ha chiarito che la morte del contribuente estingue il credito erariale derivante dalle violazioni tributarie a lui imputabili. Ne consegue che una volta attestato il decesso del soggetto destinatario delle sanzioni, il giudizio tributario in corso si considera concluso per cessazione della materia del contendere. Ciò significa che gli eredi non sono tenuti né a rispondere delle sanzioni tributarie, né a proseguire un contenzioso relativo a sanzioni personali del defunto.

In termini procedurali, con la morte del contribuente destinatario della sanzione non si procede con l'esame del merito dei motivi di doglianza, che restano pertanto inesplorati, e non si applica il principio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese legali, essendo esclusa la possibilità di applicare spese di giudizio agli eredi.

Questa interpretazione rafforza il principio della responsabilità personale in materia tributaria e tutela la posizione degli eredi da un onere economico che non compete loro, confinando le sanzioni tributarie esclusivamente al soggetto che ha commesso la violazione.



 

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