Il Consiglio di Stato ha precisato che la realizzazione di una pergotenda con vetrate scorrevoli non richiede alcun titolo edilizio specifico, e dunque può rientrare nella disciplina dell’edilizia libera, a condizione che l’opera sia di natura leggera, amovibile e non comporti modifiche sostanziali di volumi o della destinazione d’uso dell’immobile. Questo significa che quando le strutture sono removibili e non permanenti, non incidono né sul volume architettonico dell’edificio né sulle sue caratteristiche funzionali o strutturali.
Tale interpretazione sottolinea l’importanza di distinguere tra interventi temporanei e facilmente rimovibili, rispetto a quelli strutturali o stabili, che invece necessitano di permessi o autorizzazioni specifiche. La decisione del Consiglio di Stato valorizza il principio di proporzionalità e flessibilità nella disciplina edilizia, permettendo ai proprietari di immobili di effettuare miglioramenti estetici o funzionali senza eccessivi oneri burocratici, purché non compromettano la conformità urbanistica né la sicurezza dell’edificio.
Inoltre, questa sentenza assume un rilievo pratico significativo per i cittadini e i professionisti, che ora possono orientarsi con maggior chiarezza sulle opere liberamente realizzabili, evitando così il rischio di abusi edilizi o sanzioni amministrative derivanti da una errata interpretazione delle norme. In sintesi, il Consiglio di Stato conferma il concetto che la libertà nell’edilizia deve essere bilanciata con la tutela del bene architettonico e urbanistico, riconoscendo comunque il diritto a interventi leggeri e non invasivi senza oneri autorizzativi.
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