1. **Diritto all’indennità di fine servizio**: La sentenza chiarisce che il diritto alla percezione di tale indennità nasce, di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, il pagamento di questa indennità viene, ex lege, differito fino al momento in cui il lavoratore avrebbe raggiunto la pensione secondo la disciplina ordinaria. Questo significa che, anche se il lavoratore si colloca in pensione anticipata “Quota 100”, il diritto all’indennità si concretizza solo al momento in cui avrebbe avuto diritto alla pensione ordinaria, garantendo così una certa uniformità nel trattamento.
2. **Implicazioni per l’ex coniuge divorziato**: L’aspetto innovativo e importante della decisione riguarda la posizione dell’ex coniuge divorziato che percepisce l’assegno divorzile e non è risposato. La Cassazione sottolinea che tale soggetto acquista il diritto a ottenere la quota dell’indennità di fine servizio ai sensi dell’art. 12 bis della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio), con la cessazione del rapporto di lavoro dell’altro coniuge. In sostanza, il diritto dell’ex coniuge si attua al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge, purché egli abbia percepito effettivamente l’indennità.
3. **Condizione dell’azione**: La condizione essenziale affinché l’ex coniuge possa agire per ottenere la quota dell’indennità è l’effettiva percezione di quest’ultima da parte dell’ex lavoratore. Questo rafforza la tutela dell’ex coniuge, collegando il suo diritto alla percezione dell’indennità reale e non meramente potenziale.
4. **Implicazioni pratiche**: La pronuncia offre importanti indicazioni pratiche per le parti coinvolte nel procedimento di divorzio e per gli operatori del diritto, chiarendo che il diritto dell’ex coniuge di ricevere la quota dell’indennità si verifica con la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione effettiva dell’indennità stessa, anche in presenza di pensionamenti anticipati come “Quota 100”. Ciò può influenzare le strategie di tutela e di tutela patrimoniale nei procedimenti di divorzio.
In conclusione, questa sentenza della Cassazione rafforza il principio secondo cui i diritti patrimoniali in materia di pensione e indennità di fine servizio devono essere riconosciuti e tutelati anche in presenza di forme di pensionamento anticipato, garantendo la tutela dei diritti dell’ex coniuge divorziato, in particolare quando egli riceve l’assegno divorzile e non si è risposato.
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