Nel ricorso, il ricorrente espone di aver inoltrato un’istanza formale per ottenere il beneficio della riabilitazione, ai sensi dell’art. 87 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Tale beneficio è previsto per coloro che hanno subito sanzioni disciplinari e desiderano riacquistare piena reputazione e capacità professionale, superando le conseguenze delle sanzioni pregresse. In particolare, egli si riferisce a sanzioni disciplinari ricevute nel periodo dal 1992 al 2014, che comprendono sei richiami scritti, un richiamo orale, nove pene pecuniarie e una deplorazione.
L’istanza di riabilitazione presentata dal ricorrente è stata respinta con i provvedimenti impugnati, motivando presumibilmente il diniego con la presenza di precedenti disciplinari che, secondo l’amministrazione, non consentirebbero il riconoscimento del beneficio. Tuttavia, il ricorrente ritiene che tale decisione sia illegittima o irragionevole, e che i presupposti per la concessione della riabilitazione siano stati erroneamente valutati o non correttamente applicati.
Il presente atto di ricorso si propone, quindi, di ottenere l’annullamento del decreto impugnato e di tutti gli atti presupposti, affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente alla riabilitazione, considerando le circostanze, le modalità e i termini di comminazione delle sanzioni disciplinari, nonché il decorso del tempo e la condotta successiva del ricorrente.
In conclusione, il ricorrente chiede che il giudice amministrativo voglia, per quanto di diritto, annullare il provvedimento impugnato e riconoscere la sua richiesta di riabilitazione, con ogni conseguente pronuncia di giustizia.
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