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30 luglio 2025

Consiglio di Stato 2025 - Osservanza delle norme interne e responsabilità del capopattuglia**

 

Consiglio di Stato 2025 -  Osservanza delle norme interne e responsabilità del capopattuglia** 
 
La normativa interna dell’Arma, nello specifico § 2 della Parte III della pubblicazione N. 16 “IL NUCLEO RADIOMOBILE” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, stabilisce chiaramente che il compito del capopattuglia include la verifica preventiva, prima dell’inizio del servizio radiomobile, della presenza delle dotazioni di bordo previste dalle disposizioni tecniche.  
Nel caso di specie, questa verifica riguarda, tra l’altro, i giubbotti antiproiettile, obbligatori durante l’effettuazione di posti di blocco. La normativa si configura come un elemento di garanzia e di disciplina, volto a assicurare che le operazioni vengano svolte nel rispetto delle procedure e delle dotazioni di sicurezza previste. La responsabilità del capopattuglia, quindi, è quella di garantire la corretta verifica, funzione fondamentale per la sicurezza di tutti i componenti della pattuglia e per il rispetto delle norme.

2. **Delega informale e responsabilità del superiore**  
Il Consiglio di Stato sottolinea che, anche nel caso in cui un militare di grado superiore decida di delegare informalmente alcuni compiti ad un sottoposto, questa delega non comporta automaticamente l’esonero dalle responsabilità connesse alla qualifica di militare di grado superiore.  
Nella fattispecie, il maresciallo-OMISSIS- ha confidato nel fatto che un altro componente della pattuglia fosse responsabile della verifica della presenza dei giubbotti antiproiettile. Tuttavia, questa delega informale non esonera il maresciallo dalle proprie responsabilità, poiché egli mantiene comunque lo status di comandante e responsabile dell’intera operazione.  

3. **Impossibilità di esonerarsi dalle responsabilità per affidamento a terzi**  
Il principio enunciato dal Consiglio di Stato si basa sulla ratio legis, ossia sulla ragione fondamentale di garantire la corretta esecuzione delle operazioni e la responsabilità in capo ai soggetti incaricati di garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure.  
Pertanto, il fatto che il maresciallo-OMISSIS- abbia “confidato” che l’altro componente avesse svolto la verifica non costituisce una giustificazione sufficiente per esonerarsi dalle proprie responsabilità, in quanto egli ha comunque il dovere di assicurare che le verifiche siano state effettuate correttamente e, in caso di omissione o negligenza, può essere ritenuto responsabile.

4. **Implicazioni pratiche**  
In conclusione, il caso di specie evidenzia l’importanza del rispetto delle norme interne e della responsabilità diretta del comandante o capopattuglia nel garantire il rispetto delle procedure operative e di sicurezza. La delega informale, anche se praticata, non può sostituire il dovere di vigilanza e di verifica diretto, e il mancato adempimento di tali obblighi può comportare responsabilità anche penali o disciplinari.

In sintesi, il Consiglio di Stato ribadisce che la responsabilità del comandante o capopattuglia è concreta e non può essere elusa attraverso deleghe informali, sottolineando l’importanza del rispetto rigoroso delle norme e delle procedure previste dall’Arma per garantire l’efficacia e la sicurezza delle operazioni operative.


Pubblicato il 23/06/2025
N. 05447/2025REG.PROV.COLL.
N. 03286/2022 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3286 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ... ... con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa e Comando Legione Carabinieri Marche, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Comando Provinciale Carabinieri di ..., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti in data -OMISSIS-;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Legione Carabinieri Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino;
Vista la richiesta dell’appellante di passaggio in decisione senza discussione e udito l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO
1. Con il giudizio di primo grado sono stati impugnati la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”, adottata nei confronti del ricorrente dal Comandante della Compagnia di ... in data 11 febbraio ..., ed il provvedimento del Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri del 12 maggio ..., con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal militare avverso la punizione irrogata.
2. Per una migliore comprensione della vicenda – alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti - si rappresenta quanto segue.
2.1. Il sig. -OMISSIS- è militare dell’Arma dei Carabinieri con il grado di Maresciallo Capo, all’epoca in servizio come Comandante presso l’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile presso la Compagnia di ....
2.2. In data 13 dicembre 2020 alle ore 08.50, in ... Loc. -OMISSIS-, il Comandante del NORM, cioè del Nucleo Operativo e Radiomobile presso la Compagnia Carabinieri di ..., diretto superiore gerarchico dell’odierno appellante, durante un’ispezione al servizio perlustrativo dell’Aliquota Radiomobile con orario di servizio 07.30/10.30, verificava che l’equipaggio, nell’occasione composto dal-OMISSIS- nella veste di capo equipaggio e dal Brig. Capo -OMISSIS- quale autista, non aveva al seguito i giubbetti antiproiettile in dotazione necessari per garantire la sicurezza del personale in servizio.
2.3. Ne scaturiva la contestazione dell’addebito (giusta nota 287/1 di prot. del 07 gennaio ...) da parte del Comandante della Compagnia Carabinieri di ..., successivamente trasposta nel contenuto del provvedimento sanzionatorio finale, con il quale, in data 11 febbraio ..., al Sig.-OMISSIS- veniva comminata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero con la seguente motivazione:
perché “durante l’esecuzione di un servizio perlustrativo e di pronto intervento in qualità di Capo Equipaggio unitamente a militare di grado inferiore effettivo al medesimo Reparto con minor senso di responsabilità prima di intraprendere il servizio ometteva di verificare la presenza all’interno di un’autovettura dei giubbetti antiproiettile in dotazione in violazione dell’art. 717 DPR 90/2010”.
2.4. L’odierno appellante non articolava difese nell’ambito del procedimento disciplinare, tuttavia, successivamente alla notifica della sanzione, proponeva avvero la stessa, in data 13 marzo ..., ricorso gerarchico, che veniva respinto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di ....
In particolare, ritenuta l’azione disciplinare nei riguardi del dipendente tempestiva e legittima, l’Ufficiale chiamato a decidere il ricorso gerarchico riteneva che correttamente il militare fosse stato punito con la sanzione di corpo del rimprovero di cui all’art. 1358 del COM comma 1 lett. 3 perché, ravvisandosi nel caso di specie un’ipotesi di concorso tra due militari, il Comandante della Compagnia non avrebbe potuto fare altro che punire più severamente il militare più alto in grado, ossia il Maresciallo Capo-OMISSIS-, in pedissequa applicazione del disposto di cui all’art. 1355 comma 4 del COM.
3. Il sig.-OMISSIS- ha impugnato detti atti con il ricorso di primo grado, articolando un unico motivo (esteso da pagina 4 a pagina 10), con il quale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1355 comma 4 del Codice dell’Ordinamento Militare, la violazione e falsa interpretazione della guida tecnica del Ministero della difesa sulle procedure disciplinari sezione II sub 6.3, travisamento del fatto, difetto di istruttoria, provvedimento ingiusto e abnorme.
4. Con l’impugnata sentenza il T.a.r. per le Marche ha respinto il ricorso e compensato fra le parti le spese di lite.
5. Il sig.-OMISSIS- ha interposto appello, notificato in data 8 aprile 2022, affidato ad un unico e articolato motivo- esteso da pagina 4 a pagina 10 e corredato da domanda cautelare – lamentando che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato l’art. 1355 comma 4 del COM e, conseguentemente, posto a fondamento della sentenza il proprio errato convincimento; inoltre, il primo giudice avrebbe scorrettamente interpretato le norme del COM, in particolare il citato art. 1355 e l’art. 1358, in combinato disposto con la Sezione II sub 6.3 della guida tecnica del Ministero della difesa sulle procedure disciplinari; infine, il giudice di primo grado avrebbe travisato il fatto e le norme applicabili.
6. Si è costituito il Ministero della Difesa con memoria di stile.
7. Nel corso del procedimento, con ordinanza cautelare n. 2140 del 12 maggio 2022 è stata rigettata la domanda di sospensione.
8. Sono poi state depositate dal sig.-OMISSIS- memorie difensive del 9 e del 15 maggio 2025.
9. All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, previo avviso alle parti della sussistenza di profili di inammissibilità dell’appello rilevati d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio ritiene il ricorso inammissibile e comunque infondato.
11. In punto di rito, vengono in rilievo due profili.
11.1. In primo luogo, l’appellante non censura idoneamente la sentenza, nella parte in cui il primo giudice ha ricostruito la fattispecie di concorso nella mancanza disciplinare, ricostruzione che (a prescindere dalla condivisibilità o meno) non risulta idoneamente aggredita.
11.2. Infatti, il giudice di prime cure ha affermato che <L’ordinamento militare dà pertanto rilievo al solo fatto che una determinata mancanza disciplinare sia posta in essere da più militari “in concorso” fra loro e, in questo senso, attribuisce al dipendente che in un determinato contesto – ordinario o eccezionale – si trova a rivestire il grado più alto responsabilità maggiori rispetto a quelle dei sottoposti. Questo perché il più alto in grado è tenuto ad esercitare nei confronti degli altri militari la c.d. azione di comando, il che è importante tanto in tempo di pace, quanto, soprattutto, in tempo di guerra, essendo essenziale che ciascuna unità mantenga sempre la coesione e, di conseguenza, la propria capacità operativa. E l’azione di comando implica in primo luogo l’obbligo di dare ai sottoposti l’esempio per quanto riguarda il rispetto degli ordini, la disciplina, e così via.
NEL CASO DI SPECIE:
la normativa interna all’Arma (si veda il § 2 della Parte III della pubblicazione N. 16 “IL NUCLEO RADIOMOBILE” del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, depositata in giudizio dalle amministrazioni resistenti) prevede come compito specifico del capopattuglia quello di verificare, prima dell’inizio del servizio radiomobile, che nella vettura siano presenti le “dotazioni di bordo” previste dalle disposizioni tecniche che disciplinano le varie attività operative dei carabinieri (nella specie, i giubbotti antiproiettile, i quali vanno obbligatoriamente indossati durante l’effettuazione dei c.d. posti di blocco);
- in secondo luogo, è del tutto rispondente alla ratio legis descritta supra che, se anche il militare più alto in grado ritiene di delegare informalmente alcuni dei suoi compiti ad un sottoposto, non per questo egli è automaticamente esonerato dalle responsabilità connesse con lo status di militare più alto in grado. Pertanto, il fatto che nella specie il maresciallo-OMISSIS- abbia confidato sul fatto che la verifica circa la presenza dei giubbotti antiproiettile fosse stata svolta dall’altro componente della pattuglia non esonerava l’odierno ricorrente dalle proprie responsabilità.>.
A fronte di tale motivazione, l’appello non offre specifici motivi di contestazione della correttezza del percorso argomentativo sul quale si fonda la decisione appellata.
11.3. È stato già più volte ricordato che alla "parte volitiva" dell'appello deve sempre accompagnarsi una "parte argomentativa", che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata: "il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall'art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo; il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo, infatti, si presenta come revisio prioris instantiae i cui limiti oggettivi sono segnati dai motivi di impugnazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato 8 aprile ..., n. 2843)".
Il principio di specificità dei motivi di impugnazione impone dunque che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione di quelli contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; ciò in quanto il giudizio di appello dinanzi al giudice amministrativo si presenta come revisio prioris instantiae, i cui limiti oggettivi sono segnati proprio dai motivi di impugnazione (v. ancora Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2020, n. 2435; sez. IV, 10 settembre 2018, n. 5294; nonché sez. III, 26 gennaio 2018, n. 570).
Ne consegue l’inammissibilità dell’appello.
12. Ma anche sotto ulteriore profilo il gravame presenta profili di inammissibilità: in sede di decisione del ricorso gerarchico l’Organo titolare (richiamata l’ampia discrezionalità dell’amministrazione in materia di scelta della sanzione disciplinare) aveva puntualmente esposto le ragioni per cui “comunque” (quindi a prescindere dall’eventuale automatismo discendente dall’applicazione della contestata norma di cui al comma 4 dell’art. 1355 C.O.M.) non sarebbe stato possibile comminare al ricorrente una sanzione più lieve, ciò in quanto il compito omesso era proprio ed indelegabile; ebbene, avverso tale profilo motivazionale, idoneo, di per sé, a sorreggere l’atto impugnato, non è stata (fin dal ricorso introduttivo) sviluppata alcuna idonea censura.
Ne consegue l’inammissibilità dell’appello.
13. L’appello è, in ogni caso, infondato.
13.1. L’art. 1355 del C.O.M. stabilisce che:
<1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa.
2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato.
3. Vanno punite con maggior rigore le infrazioni:
a) intenzionali;
b) commesse in presenza di altri militari;
c) commesse in concorso con altri militari;
d) ricorrenti con carattere di recidività.
4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più anziano.
5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un militare, anche in tempi diversi, è inflitta un'unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso>.
13.2. Come già chiarito in sede cautelare, per costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 marzo ..., n. 2629, e i precedenti ivi elencati), la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento, che non appaiono ricorrere nel caso in questione.
Il ricorso risulta quindi anche infondato.
14. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Condanna l’appellante a rifondere all’amministrazione resistente le spese di giudizio, liquidate in euro tremila, oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Maria Stella Boscarino        Fabio Taormina
         
         
         
         
         
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

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