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30 luglio 2025

Cassazione 2025 - Confermato il sequestro dei rilevatori di velocità T-Exspeed v.2.0 - la pronuncia della Cassazione in merito agli autovelox riguarda un importante chiarimento sulla validità delle prove fornite dai dispositivi di rilevamento della velocità, in particolare i rilevatori T-Exspeed v.2.0. La decisione conferma che, in presenza di un sequestro giudiziale o amministrativo, i rilevatori di velocità devono essere considerati strumenti validi per la contestazione delle infrazioni solo se accompagnati da una corretta attestazione di omologazione, non limitandosi esclusivamente alla semplice registrazione o certificazione di conformità.

 

Cassazione 2025 - Confermato il sequestro dei rilevatori di velocità T-Exspeed v.2.0 - la pronuncia della Cassazione in merito agli autovelox riguarda un importante chiarimento sulla validità delle prove fornite dai dispositivi di rilevamento della velocità, in particolare i rilevatori T-Exspeed v.2.0. La decisione conferma che, in presenza di un sequestro giudiziale o amministrativo, i rilevatori di velocità devono essere considerati strumenti validi per la contestazione delle infrazioni solo se accompagnati da una corretta attestazione di omologazione, non limitandosi esclusivamente alla semplice registrazione o certificazione di conformità.

**Dettagli chiave della decisione:**

1. **Validità della prova di omologazione:** La Cassazione ha sottolineato che il fornitore del dispositivo deve attestare formalmente e legalmente l'omologazione del rilevatore T-Exspeed v.2.0. La sola registrazione o certificato di conformità non è considerato sufficiente per dimostrare la validità e l’idoneità del dispositivo a rilevare correttamente le infrazioni.

2. **Sequestro e conseguenze:** In presenza di sequestro, che viene disposto per accertare eventuali irregolarità o difetti di conformità, la confisca del dispositivo comporta la perdita della sua validità come prova in giudizio, salvo che si dimostri l’effettiva omologazione ufficiale. La Cassazione ha confermato che il sequestro può essere confermato anche quando si verifica che il dispositivo non ha una attestazione ufficiale di omologazione, anche se l’azienda fornitore dichiara il contrario.

3. **Responsabilità del fornitore:** La pronuncia rafforza anche il ruolo del fornitore come soggetto responsabile della corretta attestazione della conformità del dispositivo. La semplice affermazione di omologazione, senza una documentazione ufficiale, non può essere considerata valida ai fini della validità delle prove.

4. **Implicazioni pratiche:** Per le autorità e per i soggetti coinvolti nelle contestazioni di infrazioni, questa decisione sottolinea l’importanza di verificare la documentazione ufficiale di omologazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, evitando di fare affidamento solo sulla registrazione o sulle attestazioni del fornitore.

**Conclusione:**

La Cassazione del 2025 ha stabilito che il sequestro dei rilevatori di velocità, come il T-Exspeed v.2.0, è confermato quando il fornitore attesta l’omologazione del dispositivo, ma questa attestazione deve essere supportata da documenti ufficiali e verificabili. La sola registrazione o certificato di conformità non è più sufficiente a garantire la validità probatoria del rilevatore, rafforzando così il principio di garanzia e trasparenza nel procedimento di contestazione delle infrazioni stradali.
 

 

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