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03 giugno 2025

Tar 2025- legittimità dell’assegnazione di un alunno con disabilità a un altro plesso si inserisce in un dibattito più ampio sui diritti degli studenti con disabilità e sulle condizioni di tutela del loro diritto all’istruzione.

 

Tar 2025- legittimità dell’assegnazione di un alunno con disabilità a un altro plesso si inserisce in un dibattito più ampio sui diritti degli studenti con disabilità e sulle condizioni di tutela del loro diritto all’istruzione.

**Contesto della questione**  
La questione centrale riguarda la possibilità di spostare un alunno con disabilità in un altro plesso rispetto a quello di residenza o di iscrizione, magari per motivi organizzativi o di disponibilità di servizi specialistici. La legittimità di questa assegnazione dipende da vari fattori, tra cui il principio di inclusione, il diritto all’istruzione e il rispetto delle esigenze specifiche dell’alunno.

**Legittimità dell’assegnazione a un altro plesso**  
Secondo i giudici amministrativi, l’assegnazione di un alunno con disabilità a un plesso diverso può essere legittima se tale scelta risponde a un’esigenza di garantire un’istruzione adeguata e personalizzata, nel rispetto dei diritti costituzionali. La decisione deve però essere motivata da ragioni oggettive, come la disponibilità di risorse adeguate, il rispetto delle esigenze pedagogiche e terapeutiche, e l’assenza di alternative che garantiscano meglio l’inclusione e il benessere dell’alunno.

**Numero di studenti per classe e diritto all’istruzione**  
Il TAR ha anche sottolineato che un numero eccessivo di studenti per classe può compromettere il diritto all’istruzione, riconosciuto come diritto fondamentale dalla Costituzione. Un’aula sovraffollata può impedire un’attenzione adeguata alle esigenze di ogni singolo studente, specialmente quelli con disabilità, che necessitano di supporto personalizzato e di una didattica più attenta.

**Implicazioni della decisione**  
La sentenza evidenzia che l’organizzazione scolastica deve garantire condizioni dignitose e funzionali per l’inclusione effettiva di tutti gli studenti, senza compromettere la qualità dell’insegnamento. La tutela del diritto all’istruzione si traduce quindi nella necessità di mantenere rapporti adeguati tra numero di studenti e risorse disponibili, anche attraverso il rispetto di limiti numerici massimi per classe.

**Conclusioni**  
In sintesi, la decisione del TAR del 2025 riconosce che l’assegnazione di un alunno con disabilità a un altro plesso può essere legittima se motivata da esigenze di tutela della qualità dell’istruzione e del benessere dell’alunno stesso. Allo stesso tempo, mette in evidenza come un’organizzazione scolastica troppo sovraffollata possa ledere il diritto costituzionale all’istruzione, sottolineando l’importanza di garantire condizioni adeguate per l’inclusione e la crescita di tutti gli studenti.

Pubblicato il 12/05/2025

N. 09061/2025 REG.PROV.COLL.

N. 07189/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7189 del 2021, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato ...... ......, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Guidonia Montecelio (Rm), via Pantano, 8;

contro

Circolo Didattico ......, Ministero dell’Istruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

- del decreto dirigenziale prot. -OMISSIS- (4 marzo 2021);

- della graduatoria interna fascia A -OMISSIS-, con la quale è stata decretata l’assegnazione dell’alunno -OMISSIS- al plesso di -OMISSIS-, scuola primaria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Circolo Didattico ......;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto dell’Istituto comprensivo di ...... in data 4 marzo 2021, con il quale, al momento del passaggio alla scuola primaria di primo grado, il minore -OMISSIS- è stato trasferito alla sede di “-OMISSIS-” in luogo della sede di provenienza di via “-OMISSIS-”, indicata come sede di preferenza dai genitori al momento dell’iscrizione dell’alunno in questione, ove quest’ultimo ha frequentato la scuola dell’infanzia.

Dalla corrispondenza intercorsa tra l’Istituto scolastico ed i genitori dell’alunno è emerso, in particolare, che il contestato trasferimento è stato disposto in quanto il numero eccessivo degli alunni della classe del plesso di via -OMISSIS-, di cui due con disabilità grave (tra cui il figlio dei ricorrenti e altro alunno), si pone in contrasto con il diritto costituzionale dell’alunno all’istruzione e all’integrazione per l’eccessivo affollamento, ma anche al fine primario di dare le medesime opportunità ai due bambini che concorrono sulla stessa classe e ai così detti “ normodotati”.

Nello specifico, l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Carenza di motivazione in ordine alla possibilità di assegnare i due alunni in due sezioni distinte del medesimo plesso, stante l’insussistenza di qualsivoglia domanda di trasferimento da parte dei genitori dell’alunno -OMISSIS-.

Inoltre né il decreto dirigenziale impugnato né gli atti consegnati in sede di accesso agli atti recano il motivo per il quale non sia possibile l’inserimento sia dell’alunno -OMISSIS- e dell’altro alunno, non identificabile, in due sezioni distinte, come indicato dall’art. 4 del Regolamento d’istituto, ma all’interno del medesimo plesso.

II. Violazione dell’art. -OMISSIS-della legge n. 241/90, inesistenza e/o mancata disponibilità dei pareri delle docenti e difetto di istruttoria, atteso che il decreto dirigenziale impugnato fa riferimento a presunte relazioni delle docenti e ad un parere della Asl di ...... che, ove anche esistenti, non sono stati resi disponibili ai ricorrenti, malgrado siano state inoltrate ben due istanze di accesso agli atti del procedimento amministrativo.

III. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, avendo l’Istituto scolastico erroneamente applicato i criteri dei punteggi relativi alla formazione delle classi della scuola dell’infanzia dettati dal regolamento d’Istituto.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, in quanto non assistita da fumus boni iuris.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Osserva, infatti, il Collegio che nel caso di specie l’assegnazione dell’alunno -OMISSIS- ad altro plesso, in ragione della presenza nel plesso di provenienza di altro alunno con disabilità, è scaturita dalla necessità di poter meglio garantire il diritto costituzionale all’istruzione e all’integrazione che avrebbe potuto essere compromesso dalla presenza di due bambini con disabilità gravi accertate ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 (tra cui il figlio degli odierni ricorrenti e altro alunno) nella medesima classe, avente peraltro un numero significativo di alunni normodotati, pari a 21.

La scelta di spostare l’alunno in questione presso altro plesso, pur comprensibilmente sofferta dai genitori, appare pertanto coerente con la primaria esigenza di offrire, soprattutto agli alunni affetti da disabilità, un ambiente scolastico tranquillo e costruttivo, onde prevenire ed evitare disturbi comportamentali, problemi di attenzione e di concentrazione, ovvero stimolare una risposta educativa personalizzata, certamente più efficacie in una classe con numeri più contenuti di alunni.

E ciò coerentemente a quanto previsto dal Regolamento di Istituto, in forza del quale i criteri per la formazione delle classi devono favorire, tra l’altro, lo “inserimento equilibrato di alunni diversamente abili”, (cfr. art. 3, comma3), sicché “nel caso di più alunni con certificazione di handicap”, ovvero “con particolari problemi nella scuola dell’infanzia”, l’assegnazione degli stessi all’interno delle sezioni, “sarà effettuata rispettando il criterio di omogeneità tra le classi e di eterogeneità al loro interno” (cfr., il successivo art. 4 (“Modalità di formazione delle classi”).

Del resto l’Istituto scolastico risulta aver correttamente valutato e ponderato la situazione di entrambi gli alunni in questione, come risulta dal verbale n. -OMISSIS-in data 8 marzo 2021, nel quale è stata ribadita “la necessità di non inserire i due alunni nella stessa classe … facendo capire alle famiglie la difficoltà presentatasi e in particolare la loro diagnosi soprattutto sotto l’aspetto comportamentale che risulta molto simile e di una difficile gestione qualora dovessero stare insieme”.

Occorre d’altra parte rilevare che nel caso di specie la scelta di spostare l’alunno -OMISSIS- presso il plesso di -OMISSIS- (dal quale peraltro proveniva l’altro alunno poi rimasto nel plesso di via -OMISSIS-), è stata effettuata anche in ragione del “minor numero di figure adulte che ruoterebbero nella classe le quali porterebbero destabilizzazione a tutti i bambini ma in particolare ai diversamente abili”, nonché “del rispetto per le norme di distanziamento causa virus COVID- 19”, con conseguente irrilevanza di qualsivoglia contestazione relativa agli altri concorrenti e non preferenziali criteri di attribuzione dei punteggi.

Ciò conferma la legittimità delle valutazioni effettuate dall’Istituto scolastico odierno resistente a tutela dell’interesse primario dell’alunno in questione, rispetto al quale la scelta del plesso più vicino alla propria abitazione, come pure rappresentata dai genitori dell’alunno, non può che ritenersi recessiva.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va complessivamente respinto.

Tenuto conto della particolare rilevanza degli interessi sottesi alla vicenda in esame, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

 



 



L'ESTENSORE


IL PRESIDENTE

Enrico Mattei


Rita Tricarico

 



 



 



 



 



IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

 

 

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