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22 giugno 2025

La pronuncia della Cassazione n. 16318/2025 si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale e responsabilità per danni causati da furto o smarrimento di imbarcazioni in ambito di contratti di ormeggio e custodia. La Corte, in questa decisione, ribadisce che il soggetto responsabile della gestione del porto o del servizio di ormeggio ha l’obbligo di garantire la sicurezza delle imbarcazioni affidate, assumendosi quindi una responsabilità contrattuale per eventuali danni derivanti da furti o danni occorsi durante il periodo di custodia.

 

La pronuncia della Cassazione n. 16318/2025 si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale e responsabilità per danni causati da furto o smarrimento di imbarcazioni in ambito di contratti di ormeggio e custodia. La Corte, in questa decisione, ribadisce che il soggetto responsabile della gestione del porto o del servizio di ormeggio ha l’obbligo di garantire la sicurezza delle imbarcazioni affidate, assumendosi quindi una responsabilità contrattuale per eventuali danni derivanti da furti o danni occorsi durante il periodo di custodia.

In particolare, la sentenza chiarisce che, in presenza di un contratto di ormeggio, il gestore del porto può essere ritenuto responsabile se si dimostra che il furto si è verificato a causa di negligenza, inadempimento o mancato rispetto delle norme di tutela e sicurezza. La Corte sottolinea inoltre che il risarcimento del danno deve essere riconosciuto al proprietario dell’imbarcazione in presenza di prova certa del furto e di un collegamento causale tra la condotta del gestore e l’evento dannoso.

Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, questa può includere il valore dell’imbarcazione, il danno emergente, il lucro cessante e altri eventuali danni collegati alla perdita. La decisione rafforza quindi il principio secondo cui il gestore di porti e servizi di ormeggio ha l’obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi di furti e di rispondere dei danni che derivano dalla propria negligenza.

In conclusione, la Cassazione n. 16318/2025 rappresenta un importante punto di riferimento per i proprietari di imbarcazioni e per i gestori di porti, evidenziando l’obbligo di tutela e responsabilità del gestore in caso di furto durante il periodo di custodia, e confermando che il risarcimento è previsto in favore del proprietario danneggiato. 

 

 

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26647/2022R.G. proposto da ........, rappresentata e difesa dagli Avv.ti . .., come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA , .. , presso lo studio del secondo e come da domicilio digitale indicato; Oggetto: Responsabilità civile –Contratto di ormeggio – Furto di imbarcazione – Risarcimento. CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi -ricorrente - contro .... … e come da domicilio digitale indicata; -controricorrente ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1865 /202 2 della CORTE di A PPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 24 agosto2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2025 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi . Fatti di causa 1. Il Tribunale di Venezia c on la sentenza n. 591 /20 22 ha rigettatola domanda di risarcimento danni proposta da .... .... nei confronti di .... ...., quale erede di .... ...., già titolare dell’impresa individuale “....” di ...., al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità contrattuale di quest’ultimo in conseguenza del furto di una imbarcazione di proprietà dell’attore avvenuto nella notte tra l’11ed il 12 dicembre 20 06 e per la mancata restituzione di un carrello stradale, che erano in custodia di .... in forza di contratto di posteggio datato 1 m aggio 20 06 , con condanna dell’attore a rifondere alla convenuta le spese di lite. 2. A vverso la sentenza di prime cure proponeva gravame dinanzialla Corte d’appello di Venezia , .... .... ; si costituiva l’appellata .... ..... La Corte d’appello con la sentenza n. 1865 /202 2 , qui impugnata, accoglieva il gravame , con conseguente riforma integraledella sentenza di prime cure e condanna di .... .... , nella spiegata qualità, al pagamento in favore di .... .... a CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di € 11.000,00,oltre a rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora in data 7ottobre 2008 e fino alla data della sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo effettivo, con condanna alle spese del doppio grado. 3.Avverso la sentenza d'appello, .... .... ha proposto ricorso per cassazione illustrato da quattro motivi d'impugnazione. Haresistito con controricorso .... .... , a sua volta , proponendo ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.. Hanno depositato memori e distinte e rispettive sia parte ricorrente sia parte controricorrente ricorrente incidentale. Ragionidella decisione 1.La ricorrente principale , c on il primo motivo di ricorso censura l’affermazione della sentenza impugnata “ai sensi dell’art. 132 co. 2, n. 4 in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.,per avere affermato in maniera irriducibilmente violativa della legge oltreché contraddittoria che il contratto tra le parti debba risultarsi provato ed efficace al momento del furto (13.12.2006)”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello si sarebbe limitata a ritenere che “la .... ha contestato la ricevuta fiscale prodotta dall’appellante ma lo ha fatto limitatamente all’inserimento della frase: “fino al 31.12.2006” e producendo a sua volta l’originale della ricevuta che, dunque, non può essere ritenuta inesistente” (pag. 5 della sentenza impugnata)e che tale inciso della Corte d’appello sarebbe “un po’ troppo riduttivo”. Ribadisce di aver contestato sin dal momento della propria costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Venezia la validità e l’efficacia del presunto accordo contrattuale (rectius, semplice ricevuta fiscale) nonché le dichiarazioni rese da .... .... nella denuncia di furto; evidenzia che sarebbero restati CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi imprecisati gli elementi allegati per provare la conclusione del contratto di ormeggio e di rimessaggio; contesta altresì l’affermazione della Corte d’appello, contraria ai principi di ricostruzione del nesso causale, con cui in modo “abnorme” ha affermato: «Anche se sussiste incertezza circa il periodo a cui si riferisce la ricevuta, è pacifico che, al momento del furto la barca si trovasse nella darsena ed è quindi improbabile, anche in considerazione della descrizione fornita dal .... in occasione della presentazione della querela, che l’imbarcazione si trovasse in quel luogo senza titolo». In sostanza,la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 1326 c.c., ritenendovalido ed efficace un accordo privo di validità ed efficacia, mai perfezionato dalle parti e, comunque, inefficace per la scadenza del termine (1.5.2006), motivando l’assunto con argomentazioni giuridicamente errate. 2. Col secondo motivo di ricorso principale , censura la sentenza “ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c.,per avere dichiarato concluso un contratto in forza di presunta confessione giudiziale resa a un terzo, interpretando in maniera difforme e, quindi , illegittima gli art. 2735 c.c. e 2721 c.c..”; in particolare , sostiene che il Giudice di prime cure aveva fornito adeguata motivazione, esponendola in maniera chiara ed esauriente relativamente al contenuto del documento sub 2 (i.e. la presunta confessione stragiudizialeallegato da parte attrice nel procedimento di primo grado), stigmatizzando la totale assenza di evidenze documentali e il totale difetto di formulazione di prova orale a riguardo mentre la Corte d’appello nulla ha indicato sul punto “con clamorosa illegittima violazione degli art. 2735 c.c. e 2721 c.c.”. 3.Col terzomotivo di ricorso principale , censura la sentenza “ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4 in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c., per avere dichiarato provata la proprietà del natante ancorché la ricorrente abbia contestato integralmente la relativa CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi documentazione prodotta in copia in difetto di elementi documentali per accertarlo e, inoltre, per aver accertato il valore del natante senza alcun legittimo parametro, anche in violazione alla ripartizione dell’onere della prova”; nello specifico, contesta che la Corte d’appello ha ritenuto che « anche sulla proprietà dell’imbarcazione oggetto di furto e contestata dalla appellante” (…) “non sussistono dubbi circa la riconducibilità al .... perché, al di là della impossibilità di utilizzare il doc. 5 prodotto dall’appellante e riguardante la ricevuta di acquisto della barca, poiché il documento è stato contestato, la proprietà risulta oltre che dal libretto dell’imbarcazione, dalla stipula dell’assicurazione del natante e dal contrassegno per circolare in laguna». 4. Col quarto motivo di ricorso principale , la ricorrente principale lamenta, infine , il “ vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, nella misura in cui ha determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia sebbene la prova non ammessa o non esaminata fosse in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, (con un giudizio di certezza e non di mera probabilità) le risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, rendendo la ratio decidendi priva di fondamento”; evidenzia in proposito che la Corte d’appello nemmeno ha preso in considerazione le istanze istruttorie dell’appellata (odierna ricorrente) sulla quali continua ad insistere. 4.1. I motivi dal primo al terzo, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto lamentano tutti e tre la nullità della sentenza, salvo il primo che lamenta altresì la violazione di legge, si rivelano inammissibili rispetto a ciascuno dei profili prospettati. Con essi la pretesa complessa censura di nullità della sentenza impugnata,con cui la ricorrente, tra l’altro, non precisa quale sia il profilo dinullità lamentato (illogicità, contraddittorietà CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi e apparenza della motivazione), si rivela insussistente in quanto risulta evidente come la predetta formuli una tipica censura diretta a denunciare un vizio di motivazione, per un verso, non più denunciabile secondo il vigente dettato dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (insufficienza) e per l’altro, insussistente (nullità della sentenza), atteso che la motivazione resa dalla Corte d’appello, lungi dall’essere nulla , ha dato conto in modo piano e adeguato dell’iter decisorio percorso per ritenere sussistente un contratto tra le parti, efficace al momento del furto dell’imbarcazione,nonché la proprietà del natante rubato in capo a .... ....,odierno controricorrente ricorrente incidentale. Quanto alla violazione di legge, pure lamentata , in ordine alla valutazione del compendio probatorio effettuata dal Giudice d’appello, la ricorrente principale tende, nonostante la formale prospettazione di violazione dei criteri di accertamento probatorio e presuntivo, nella sostanza, ad introdurre profili di fatto e a suscitare da questa Corte un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie(da cui risultava evidente la presenza dell’imbarcazione oggetto di furto nella darsena de qua) è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017 n. 16467; Cass.23/05/2014 n. 11511; Cass. 13/06/2014 n. 13485; Cass. 15/07/2009 n. 16499). 4.2.Il quarto motivo è inammissibile. Con esso nel denunciare “l’omesso esame” non tiene conto che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 6 -L, 08/11/2019 n. 28887 ). 5. Venendo all’esame del l’unico motivo di ricorso incidentale, .... .... lamenta la “Violazione degli artt. 2033 cc e 112 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 e/o n. 5 c.p.c.”; nello specifico, assume di aver effettuato in data 28 maggio 20 21 (anteriormente alla proposizione dell’appello con atto di citazione notificato il 31 maggio 20 21) il pagamento delle spese di soccombenza liquidate con la sentenza di prime cure e di aver proposto domanda restitutoria già con l’atto di gravame e che di tale domanda si dà atto anche nella sentenza impugnata, nella quale, alla pagina 3, è riprodotto il cont enuto del punto 6 delle conclusioni che erano state formulate dal signor .... ....; lamenta quindi che la Corte d’appello di Venezia omettendo di esaminare tale domanda e di pronunciarsi su di essa,è incorsa in violazione del principio del chiesto e pronunciato. 5.1.Il motivo è fondato. Effettivamente la Corte d’appello in riforma integrale della sentenza di prime cure anche in punto di spese ha condannato parte appellata a rifondere le spese del doppio grado in favore dell’allora appellante, omettendo di esaminare la domanda restitutoria formulata da questi con il gravame con cui aveva chiesto la restituzione e documentato di aver pagato l’importo delle spese di soccombenza liquidate con la sentenza di prime cure. 6.Il ricorso principale va rigettato mentre va accolto l’unico motivo di ricorso incidentale nei limiti suindicati e dall’accoglimento consegue la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. CC 24.03.2025 Ric. 26647/2022 Pres G.Travaglino Est. I. Ambrosi con la condanna della odierna ricorrente principale a restituire l’importo di Euro 6.347,17, al controricorrente , ricorrente incidentale, oltre interessi dalla data del pagamento (28 maggio 2021) al saldo, corrispondente a quanto da questi pagato in esecuzione della condanna alle spese di lite comminatagli dalla sentenza di prime cure, inalterato il resto. Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono poste a carico dellaricorrente principale in favore de l controricorrente ricorrente incidentale così come liquidate in dispositivo. Osserva, infine, il Collegio che non sono sussistenti i presupposti di fatto e processuali per la chiesta condanna dell’odiernaricorrente principale al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/04/2018, n. 9912). P.Q.M La Corterigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, e cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e decidendo nel merito, condanna la odierna ricorrente alla restituzione in favore del controricorrente dell’importo di Euro 6.347,17, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore 

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