La Cassazione, con la recente sentenza n. XXXXX del 2025, ha ribadito un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza e le relative aggravanti. In particolare, la Corte ha chiarito che, affinché possa configurarsi l’aggravante prevista dall’articolo 186, comma 2, del Codice della strada, non è necessario dimostrare che l’incidente sia stato causato esclusivamente dalla condotta sotto l’effetto dell’alcol. Basta, infatti, il nesso causale tra la condotta di guida in stato di ebbrezza e l’incidente verificatosi.
In altre parole, la presenza di un livello di alcol nel sangue superiore ai limiti stabiliti dalla legge, accertata mediante alcoltest, rappresenta un elemento sufficiente a qualificare la condotta come aggravata, purché si dimostri che la condotta stessa abbia comunque concorso a determinare l’evento dannoso (l’incidente). Non occorre, quindi, che l’incidente sia interamente causato dalla guida in stato di ebbrezza, ma è sufficiente che questa abbia avuto un ruolo causale, anche parziale, nell’evento.
Questo principio rafforza la tutela della sicurezza stradale, rendendo più facile la qualificazione della condotta come aggravata, e sottolinea l’importanza del nesso causale tra comportamento illecito e conseguenze dannose, piuttosto che la prova di un evento esclusivamente imputabile alla condotta illecita.
In conclusione, secondo la Cassazione, per configurare l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, basta dimostrare il nesso causale tra l’incidente e la condotta del conducente, anche qualora l’incidente non sia interamente imputabile alla condotta sotto l’effetto dell’alcol.
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