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27 giugno 2025

Consiglio di Stato 2025-la sentenza del Consiglio di Stato riguarda il rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente effettivo e di collocamento in congedo presentata dal capitano medico dell’Aeronautica Militare. La decisione si fonda su un’accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, che chiarisce i limiti e le applicazioni delle norme relative alla ferma aggiuntiva e alle condizioni di formazione professionale degli ufficiali.

 

Consiglio di Stato 2025-la sentenza del Consiglio di Stato  riguarda il rigetto dell’istanza di cessazione dal servizio permanente effettivo e di collocamento in congedo presentata dal capitano medico dell’Aeronautica Militare. La decisione si fonda su un’accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale, che chiarisce i limiti e le applicazioni delle norme relative alla ferma aggiuntiva e alle condizioni di formazione professionale degli ufficiali.

**Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento**

La giurisprudenza amministrativa, in particolare la sentenza n. 2101 del 23 febbraio 2022 del TAR Lazio, ha evidenziato come prima del Codice dell’ordinamento militare del 2010, la legge 27 dicembre 1990, n. 404, disciplinasse l’obbligo di permanenza in servizio per gli ufficiali ammessi a corsi di elevato livello tecnico o destinati a incarichi qualificanti, con una ferma addizionale pari al doppio della durata del corso o incarico.

Il decreto ministeriale del 21 febbraio 1992, n. 413, ha poi individuato specifici corsi e incarichi, tra cui Master presso università di durata pari o superiore ad un anno accademico, che comportano tale obbligo di ferma aggiuntiva. La giurisprudenza ha chiarito che questa disciplina deriva direttamente dalla legge e che il decreto ministeriale ha natura di atto di dettaglio, non normativa, e quindi non necessita di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, né di accettazione formale da parte degli interessati.

**Applicazione alle norme successive**

Successivamente, l’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, ha esteso tali obblighi anche ai corsi di qualificazione per il controllo del traffico aereo e ad altri corsi di elevato livello tecnico-professionale, prevedendo una ferma di cinque anni, aggiuntiva rispetto alla ferma in atto, e una ferma di due volte la durata dell’incarico per incarichi qualificanti in campo internazionale.

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha prodotto elementi che dimostrino l’avvenuta accettazione o conoscenza formale da parte del militare del vincolo di ferma aggiuntiva, né ha allegato prove che attestino che l’interessato fosse a conoscenza di tali obblighi al momento dell’avvio del percorso formativo.

**Rimborsi e interesse dell’Amministrazione**

Anche se le spese di iscrizione al master sono state rimborsate dall’amministrazione, ciò si è verificato perché l’attività risultava di interesse per la Forza Armata, come attestato dalla nota del 2 marzo 2017 del Capo del servizio sanitario dell’Aeronautica militare. Questo elemento evidenzia che il rapporto tra il militare e l’amministrazione si è svolto in un contesto di interesse condiviso, ma non costituisce una tacita accettazione degli obblighi di ferma aggiuntiva.

**Conclusioni e decisione**

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le argomentazioni sopra esposte siano sufficienti per respingere l’istanza di cessazione dal servizio e collocamento in congedo, confermando la validità del quadro normativo e la corretta applicazione delle norme in materia.

In definitiva, la sentenza ha accolto l’appello proposto dall’amministrazione, riformando la provvisoria decisione di primo grado e annullando il provvedimento gravato, confermando che il militare non può beneficiare della cessazione dal servizio prima del completamento degli obblighi di ferma aggiuntiva e delle condizioni normative previste.

**Nota finale**
La pronuncia sottolinea l’importanza di rispettare le procedure e le norme di legge e di regolamento relative agli obblighi di servizio e formazione degli ufficiali militari, nonché la necessità di elementi concreti di conoscenza e accettazione da parte degli interessati per la legittimità di eventuali vincoli aggiuntivi.

 




 

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