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18 maggio 2025

La sentenza della Corte di Cassazione n. 18353 del 2025 si segnala per la chiarificazione circa i limiti dell’autodifesa tecnica in ambito penale, in particolare in casi di procedimenti riguardanti reati di stalking e altre accuse gravi.

 

La sentenza della Corte di Cassazione n. 18353 del 2025 si segnala per la chiarificazione circa i limiti dell’autodifesa tecnica in ambito penale, in particolare in casi di procedimenti riguardanti reati di stalking e altre accuse gravi.

**Contesto e fatti principali:**  
L’episodio riguarda un’avvocata cassazionista imputata di stalking nei confronti dell’ex marito e della figlia. La donna aveva presentato un ricorso in autodifesa, sostenendo di voler rappresentare sé stessa senza avvalersi di un avvocato d’ufficio. La questura e il giudice avevano poi ritenuto di dover respingere tale richiesta, ritenendo che l’assenza di un difensore tecnico compromettesse il diritto di difesa e la correttezza del procedimento.

**Principali motivazioni della Cassazione:**  
La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di reati particolarmente gravi come quelli di stalking, l’autodifesa tecnica (cioè il rappresentarsi da sé la difesa in modo professionale) non può essere ammessa automaticamente e senza limiti. La Corte ha sottolineato che, in tali ipotesi, l’interesse pubblico alla corretta istruzione del procedimento e alla tutela delle vittime prevale sul diritto dell’indagato di autodifendersi senza assistenza tecnica.

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che l’indagato deve sempre essere assistito da un difensore di fiducia, specialmente quando si tratta di reati che comportano conseguenze penali gravi e possibili misure restrittive. La presenza di un avvocato garantisce infatti che siano rispettati i diritti di difesa, che le prove siano acquisite correttamente e che siano evitate eventuali violazioni di diritto.

**Inammissibilità del ricorso in autodifesa:**  
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’avvocata cassazionista, ritenendo che la stessa, in quanto indagata per stalking e altre accuse, non possa esercitare l’autodifesa tecnica senza l’assistenza di un difensore. La decisione si basa su un principio generale consolidato: che in procedimenti penali di questa natura, il diritto di difesa si concretizza nella nomina di un avvocato, e il ricorso all’autodifesa personale deve essere valutato caso per caso, con particolare attenzione alla gravità delle accuse.

**Implicazioni e insegnamenti:**  
La pronuncia rimarca la necessità di tutelare il diritto di difesa in modo efficace, senza che l’interesse dell’indagato possa prevalere sulla esigenza di garanzia e correttezza del procedimento. La decisione sottolinea anche che l’autodifesa tecnica può essere ammessa solo in circostanze eccezionali e che, in presenza di reati gravi, la difesa tecnica rappresenta un elemento imprescindibile.

**Conclusione:**  
La sentenza n. 18353 del 2025 conferma, quindi, il principio secondo cui l’autodifesa tecnica non può essere esercitata in modo assoluto e automatico in procedimenti penali gravi, e che la presenza di un avvocato è fondamentale per garantire il rispetto dei diritti processuali e la corretta instaurazione del processo. La decisione rafforza l’idea che la tutela delle vittime e l’interesse pubblico prevalgano sulla facoltà dell’indagato di autodifendersi senza assistenza legale, soprattutto in casi di reati complessi e delicati come lo stalking.

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