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02 maggio 2025

Corte dei Conti-Guardia di Finanza- la sentenza riguarda un caso di incidente stradale mortale avvenuto "in itinere", ossia nel tragitto tra la residenza del militare a .. e il luogo di lavoro a .., percorso in auto senza mezzi più agevoli e puntuali. La ricorrente contesta che l’evento sia stato causato da colpa del dipendente, sostenendo che non vi sia un nesso causale diretto tra l’attività lavorativa e l’incidente.

 

Corte dei Conti-Guardia di Finanza- la sentenza riguarda un caso di incidente stradale mortale avvenuto "in itinere", ossia nel tragitto tra la residenza del militare a .. e il luogo di lavoro a .., percorso in auto senza mezzi più agevoli e puntuali. La ricorrente contesta che l’evento sia stato causato da colpa del dipendente, sostenendo che non vi sia un nesso causale diretto tra l’attività lavorativa e l’incidente.

Tuttavia, sulla base degli atti peritali, la Corte evidenzia che è più probabile che il motivo dell’invasione di corsia opposta e dello schianto sia riconducibile a un malore improvviso e involontario del conducente, evento che non può essere imputato a negligenza o colpa del dipendente. La Corte sottolinea che questa ipotesi di un malore si inserisce nella categoria del caso fortuito, cioè di un evento imprevedibile, inevitabile e non attribuibile a colpa.

Di conseguenza, la Corte conclude che, in presenza di un caso fortuito come il malore, l’evento mortale può essere considerato come comunque collegato allo svolgimento del servizio, mantenendo il nesso causale tra l’incidente e l’attività lavorativa del militare. Questa valutazione influisce sulla qualificazione dell’evento come incidente in itinere e sulla responsabilità del datore di lavoro o dello Stato, riconoscendo che l’evento non può essere addebitato a negligenza del dipendente ma si configura come un fatto accidentale e imprevedibile.

In sintesi, la Corte dei Conti ritiene che la presenza di un malore improvviso, quale causa più probabile dell’incidente, esclude la colpa del militare e conferma il collegamento con l’attività lavorativa, inquadrando l’evento come caso fortuito che non interrompe il nesso causale tra servizio e incidente.








 

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