Cassazione 2025- pronuncia della Corte di Cassazione del 2025 riguardante il manomissione del cronotachigrafo e i rapporti tra l’articolo 179 del Codice della Strada (Cds) e l’articolo 437 del Codice Penale (Cp):
**Contesto della questione:**
La pronuncia esamina se tra la disposizione penale contenuta nell’articolo 179 Cds, che punisce con sanzione amministrativa chi mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso, e quella dell’articolo 437 Cp, che sanziona la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature di sicurezza sul lavoro, sussista un rapporto di specialità.
**Principio di specialità:**
Il rapporto di specialità tra norme penali si verifica quando una norma speciale disciplina specificamente determinati fatti o condotte rispetto a una norma generale. In tale rapporto, la norma speciale prevale sulla generale, limitando o integrando la disciplina applicabile.
**Analisi del caso:**
L’articolo 179 Cds si concentra sulla tutela della sicurezza stradale, sanzionando chi manomette il cronotachigrafo, dispositivo fondamentale per il controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli pesanti. La sanzione è di natura amministrativa e riguarda la circolazione stradale.
L’articolo 437 Cp, invece, sanziona chi rimuove, danneggia o non colloca le apparecchiature di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tutelando la sicurezza dei lavoratori in ambito lavorativo. La sanzione è di natura penale e si riferisce alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
**Motivazioni della Corte:**
La Corte ha concluso che **non sussiste un rapporto di specialità tra le due norme**, poiché:
- **Diversità dei beni giuridici tutelati:**
- Articolo 179 Cds tutela la sicurezza della circolazione stradale e il rispetto delle norme sul trasporto e la sicurezza dei veicoli e dei conducenti.
- Articolo 437 Cp tutela la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, prevenendo infortuni e garantendo condizioni di lavoro sicure.
- **Diversità strutturale tra le fattispecie:**
- La condotta di mettere in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso è oggettivamente e soggettivamente distinta dalla condotta di rimuovere o danneggiare apparecchi di sicurezza sul lavoro.
- Le fattispecie sono caratterizzate da elementi di fatto, finalità e circostanze differenti, non permettendo di considerarle come varianti di uno stesso fatto o come fattispecie speciali l’una dell’altra.
**Conclusione:**
La manomissione del cronotachigrafo, configurandosi come illecito di natura amministrativa ai sensi dell’articolo 179 Cds, non può essere ricondotta, sotto il profilo del rapporto di specialità, all’articolo 437 Cp, che tutela un bene giuridico distinto e con caratteristiche proprie. La differenza tra i beni tutelati e tra gli aspetti strutturali delle fattispecie comporta che le due norme siano considerate autonome e non in rapporto di specialità.
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**In sintesi:**
La pronuncia chiarisce che, per stabilire un rapporto di specialità tra due norme penali, è necessario che i fatti siano collegati da un rapporto di subordinazione o di specificità, cosa che nel caso del manomissione del cronotachigrafo e delle apparecchiature di sicurezza sul lavoro non si verifica. La distinzione tra i beni giuridici tutelati e le strutture delle fattispecie rende esclusiva ogni disciplina, senza sovrapposizioni di specialità.
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