Cassazione 2025 - la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’applicazione dell’attenuante della lieve entità e alla possibilità di invocare la particolare tenuità del fatto nell’ambito del porto abusivo di armi improprie. La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sulla corretta qualificazione delle circostanze attenuanti e sulla loro efficacia nel determinare l’esclusione della punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del Codice Penale.
---
**Contesto fattuale**
Il caso riguardava un imputato che era stato trovato in possesso di un’arma impropria, ovvero un’arma non detenuta legalmente, senza che fossero rilevate circostanze aggravanti o di particolare gravità. La difesa aveva invocato l’attenuante della lieve entità del fatto, sostenendo che la condotta fosse di modesta rilevanza e che, di conseguenza, potesse essere esclusa la punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis Cp, che consente l’esclusione della punibilità per fatti di particolare tenuità.
---
**Principi giuridici applicati**
1. **Attenuante della lieve entità** (articolo 62 n. 4 Cp):
Questa circostanza può essere riconosciuta quando il fatto appare di scarsa rilevanza, di modesto disvalore o di ridotte conseguenze. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una valutazione contestuale del fatto.
2. **Particolare tenuità del fatto** (articolo 131-bis Cp):
La norma prevede che, in presenza di fatti di particolare tenuità, si possa escludere la punibilità. Tale circostanza si valuta sulla base di criteri quali: gravità del fatto, modalità di commissione, danno arrecato, e la personalità dell’imputato.
3. **Rapporto tra le due circostanze**:
La riconoscibilità dell’attenuante della lieve entità non implica automaticamente l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha più volte ribadito che si tratta di strumenti giuridici distinti e con diversi requisiti di applicazione.
---
**Motivi della pronuncia Cassazione 2025**
La Corte ha sottolineato che:
- **Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità** per il porto abusivo di arma impropria
Impedisce di considerare il fatto come di particolare tenuità, poiché tale circostanza rappresenta un presupposto fondamentale per l’applicazione dell’articolo 131-bis Cp.
- **Il porto abusivo di arma impropria**
È un fatto che, di per sé, può assumere connotati di rilevanza penale, soprattutto considerando il rischio di danno e le implicazioni di sicurezza pubblica. La semplice presenza di un’arma non consente di presupporre automaticamente che il fatto sia di lieve entità o di particolare tenuità.
- **L’erroneo tentativo di riconoscere l’attenuante della lieve entità** senza un adeguato supporto probatorio o senza che si siano rispettati i requisiti richiesti dalla legge
Porta alla conseguenza che non si può invocare la particolare tenuità del fatto, né si può escludere la punibilità.
---
**Implicazioni pratiche**
- La pronuncia rafforza il principio secondo cui il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità non è automatico e deve essere fondato su elementi concreti e specifici del caso.
- La valutazione della particolare tenuità richiede un’analisi approfondita del fatto e non può essere basata su considerazioni di carattere generico o superficiale.
- La mancata individuazione di una circostanza attenuante rilevante comporta la qualificazione del fatto come punibile, anche se di modesta gravità, in assenza di altri elementi che possano configurare la particolare tenuità.
---
**Conclusioni**
La pronuncia della Cassazione nel 2025 rappresenta un importante chiarimento sul rapporto tra le circostanze attenuanti e la particolare tenuità del fatto, ribadendo che:
- La riconoscibilità della lieve entità come attenuante richiede un accertamento rigoroso e specifico.
- La mancata applicazione di questa attenuante, in assenza di elementi concreti, preclude di fatto l’applicazione dell’articolo 131-bis Cp.
- La qualificazione di un fatto come di particolare tenuità richiede una valutazione autonoma e approfondita, che non può essere presunta sulla base di circostanze attenuanti non riconosciute.
---
**In sintesi**, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità nel caso del porto abusivo di arma impropria impedisce di considerare il fatto di particolare tenuità e, di conseguenza, di escluderne la punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis Cp. La pronuncia sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa e circostanziata delle circostanze del fatto per determinare la sua qualificazione giuridica e la relativa punibilità.
Nessun commento:
Posta un commento